Art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione
In vigore dal 19/04/1942
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
:2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
:2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
:3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
:4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
:5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
:6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
:7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
:8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
:9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
:10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
:11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;
:12) i contratti di anticresi;
:13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
:14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.