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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 114/2021 – Omicidio sul lavoro e attenuante del concorso della vittima: questione inammissibile
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di estendere all’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche l’attenuante prevista per l’omicidio stradale quando l’evento non è conseguenza esclusiva del colpevole: si trattava di un intervento additivo riservato al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 589-bis cod. pen. prevede, per l’omicidio stradale, una diminuzione di pena quando l’evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole. Tale attenuante non è prevista per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il GUP di Treviso chiedeva di colmare questa differenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 589, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un’attenuante analoga a quella dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. La questione era stata sollevata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
L’introduzione di una nuova circostanza attenuante comporta scelte di politica criminale che spettano al legislatore: la Corte non può estendere in via additiva l’attenuante prevista per l’omicidio stradale a un’altra fattispecie, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice di Treviso?
Di applicare anche all’omicidio colposo aggravato dalle violazioni antinfortunistiche la riduzione di pena prevista per l’omicidio stradale quando la vittima ha contribuito a causare l’evento.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché creare una nuova attenuante è una scelta discrezionale del legislatore: non spetta alla Corte introdurla quando non esiste un’unica soluzione costituzionalmente imposta.
Significa che la differenza di trattamento è legittima?
La Corte non si è pronunciata nel merito: ha solo escluso di poter intervenire con una pronuncia additiva, rimettendo la valutazione al legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro invocato: si lamentava una disparità di trattamento tra fattispecie ritenute analoghe.
Corte cost. n. 113/2021 – Prelievo venatorio prolungato per legge regionale: la tutela dell’ambiente
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La Corte dichiara incostituzionale una norma della Regione Molise che consentiva alla Giunta di estendere il periodo di caccia all’intera stagione venatoria per le specie ritenute «eccessive»: la materia rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
La legge statale sulla caccia (legge n. 157 del 1992) fissa limiti rigorosi ai periodi di prelievo venatorio, a tutela della fauna. La Regione Molise aveva introdotto una norma che permetteva alla Giunta regionale di prolungare la caccia per l’intera stagione quando la presenza di una specie risultasse eccessiva.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 12, comma 5, lettera a), della legge della Regione Molise n. 1 del 2020 (legge di stabilità regionale 2020), che aggiungeva il comma 1-bis all’art. 27 della legge regionale n. 19 del 1993, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con la legge statale n. 157 del 1992. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.
Il principio
La disciplina dei tempi e dei modi del prelievo venatorio attiene alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può prolungare i periodi di caccia oltre i limiti fissati dalla legge statale, che costituisce uno standard minimo di tutela inderogabile.
Domande e risposte
Perché la caccia rientra nella tutela dell’ambiente?
Perché la disciplina dei periodi e delle modalità di prelievo serve a proteggere la fauna selvatica, bene ambientale la cui tutela è affidata in via esclusiva allo Stato.
Le Regioni non hanno alcun ruolo sulla caccia?
Possono intervenire, ma nel rispetto degli standard minimi di tutela fissati dalla legge statale: non possono abbassarli, ad esempio estendendo i periodi di prelievo oltre i limiti previsti.
Chi aveva impugnato la norma?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale sull’ambiente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro della decisione: riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.