Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2637 Codice Civile: Aggiotaggio.

    Articolo 2637 Codice Civile: Aggiotaggio.

    Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

    In vigore

    Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, (2) ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. (3)

  • Articolo 2638 Codice Civile: Accettazione di retribuzione non dovuta

    Articolo 2638 Codice Civile: Accettazione di retribuzione non dovuta

    Art. 2638 c.c. Accettazione di retribuzione non dovuta

    In vigore

    autorità pubbliche di vigilanza (1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (2) i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (2) i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3) Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative. (4)

  • Articolo 2639 Codice Civile: Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio

    Articolo 2639 Codice Civile: Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio

    Art. 2639 c.c. Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell’ufficio

    In vigore

    Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

  • Articolo 2640 Codice Civile: Circostanza aggravante

    Articolo 2640 Codice Civile: Circostanza aggravante

    Art. 2640 c.c. Circostanza aggravante

    In vigore

    Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un’offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

  • Art. 2641 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2641 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2641 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. (2) Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. (3) Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.

  • Articolo 2642 Codice Civile: Comunicazione della sentenza di condanna

    Articolo 2642 Codice Civile: Comunicazione della sentenza di condanna

    Art. 2642 c.c. Comunicazione della sentenza di condanna

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Articolo 2643 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2643 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

    :1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

    :2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

    :2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

    :3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

    :4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

    :5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

    :6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

    :7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

    :8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

    :9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

    :10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

    :11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

    :12) i contratti di anticresi;

    :13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

    :14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

  • Articolo 2644 Codice Civile: Effetti della trascrizione

    Articolo 2644 Codice Civile: Effetti della trascrizione

    Art. 2644 c.c. Effetti della trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

    Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.

  • Articolo 2645 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2645 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione

    Art. 2645 c.c. Altri atti soggetti a trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

  • Articolo 2645-bis Codice Civile: Trascrizione di contratti preliminari

    Articolo 2645-bis Codice Civile: Trascrizione di contratti preliminari

    Art. 2645-bis c.c. Trascrizione di contratti preliminari

    In vigore dal 19/04/1942

    1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la trascrizione dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

    2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

    3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652, primo comma, numero 2).

    4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all’intero costruendo edificio espressa in millesimi.

    Nel caso previsto dal comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l’edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà nonchè alle relative parti comuni. L’eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

    5. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.