Art. 574 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave;
a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le indennità di assicurazione.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel concorso, di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, si applica il disposto dell'articolo 257.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile. La nota deve enunciare:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;
c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
d) l'importo della somma per la quale è fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualità che il credito produce;
f) il tempo dell'esigibilità;
g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
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La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'articolo 251.
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Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante. L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi. Della ipoteca
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561. I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti. I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.