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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 90/2021 – Legge di stabilità del Lazio: tra inammissibilità e cessazione
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con la sentenza n. 90 del 2021 la Corte costituzionale chiude le questioni sollevate sulla legge di stabilità del Lazio per il 2019 senza annullarne le norme: tra inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.
Di cosa si tratta
Non tutte le impugnazioni statali contro le leggi regionali si concludono con un annullamento. A volte la Corte rileva difetti nel modo in cui la questione è posta (inammissibilità), ne constata l’evidente infondatezza, oppure prende atto che la norma è stata modificata o è venuto meno il contrasto (cessazione della materia del contendere).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019), in riferimento, a seconda delle disposizioni, agli artt. 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 21, comma 1, manifestamente infondata quella sull’art. 4, comma 8, e cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 21, comma 21, e all’art. 4, comma 53, della legge regionale n. 13 del 2018.
Il principio
Il giudizio in via principale può concludersi con esiti diversi dall’annullamento: l’inammissibilità quando la censura è mal posta, la manifesta infondatezza quando il contrasto è palesemente insussistente e la cessazione della materia del contendere quando la norma è modificata o abrogata in senso satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia.
Domande e risposte
La legge di stabilità del Lazio è stata annullata?
No. Nessuna delle norme impugnate è stata dichiarata illegittima: gli esiti sono stati inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per quelle norme, è venuto meno l’oggetto del contrasto — tipicamente per una modifica sopravvenuta — e la Corte non decide nel merito.
Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta infondatezza?
L’inammissibilità riguarda difetti nel modo in cui la questione è formulata; la manifesta infondatezza indica che il contrasto con la Costituzione è palesemente insussistente.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, evocati nel ricorso.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro delle censure.
Corte cost. n. 89/2021 – Revocazione per errore di fatto e prova sopravvenuta
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Con la sentenza n. 89 del 2021 la Corte costituzionale dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le questioni sulla revocazione delle sentenze civili: la disciplina supera il vaglio di costituzionalità se letta nei sensi indicati in motivazione.
Di cosa si tratta
La revocazione è un rimedio eccezionale che permette di rimettere in discussione una sentenza già definitiva in casi tassativi, ad esempio quando emerge un errore di fatto. La questione riguardava i limiti di questo strumento nei procedimenti civili semplificati e la sua compatibilità con il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione sul combinato disposto dell’art. 395, numero 4), del codice di procedura civile e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in un procedimento tra privati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 395, numero 4), cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
La disciplina della revocazione per errore di fatto, letta secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: la pronuncia è di non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione», ossia vincola all’interpretazione adeguatrice individuata.
Domande e risposte
Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma non è incostituzionale a condizione di interpretarla nel modo indicato dalla Corte: è una sentenza interpretativa di rigetto.
Che cos’è la revocazione per errore di fatto?
È un rimedio eccezionale che consente di impugnare una sentenza definitiva quando la decisione si fonda su un errore di fatto risultante dagli atti.
La norma è stata annullata?
No. La disciplina è rimasta in vigore, da applicare secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata individuata dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — garantisce il diritto di difesa e di agire in giudizio.
- Art. 3 della Costituzione — sancisce il principio di uguaglianza, evocato come parametro.