Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 90/2021 – Legge di stabilità del Lazio: tra inammissibilità e cessazione

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    Con la sentenza n. 90 del 2021 la Corte costituzionale chiude le questioni sollevate sulla legge di stabilità del Lazio per il 2019 senza annullarne le norme: tra inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Non tutte le impugnazioni statali contro le leggi regionali si concludono con un annullamento. A volte la Corte rileva difetti nel modo in cui la questione è posta (inammissibilità), ne constata l’evidente infondatezza, oppure prende atto che la norma è stata modificata o è venuto meno il contrasto (cessazione della materia del contendere).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 8 e 53, e 21, commi 1 e 21, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018 (Legge di Stabilità regionale 2019), in riferimento, a seconda delle disposizioni, agli artt. 2, 3, 51, primo comma, 97 e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 21, comma 1, manifestamente infondata quella sull’art. 4, comma 8, e cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 21, comma 21, e all’art. 4, comma 53, della legge regionale n. 13 del 2018.

    Il principio

    Il giudizio in via principale può concludersi con esiti diversi dall’annullamento: l’inammissibilità quando la censura è mal posta, la manifesta infondatezza quando il contrasto è palesemente insussistente e la cessazione della materia del contendere quando la norma è modificata o abrogata in senso satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia.

    Domande e risposte

    La legge di stabilità del Lazio è stata annullata?

    No. Nessuna delle norme impugnate è stata dichiarata illegittima: gli esiti sono stati inammissibilità, manifesta infondatezza e cessazione della materia del contendere.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per quelle norme, è venuto meno l’oggetto del contrasto — tipicamente per una modifica sopravvenuta — e la Corte non decide nel merito.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta infondatezza?

    L’inammissibilità riguarda difetti nel modo in cui la questione è formulata; la manifesta infondatezza indica che il contrasto con la Costituzione è palesemente insussistente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2021 – Revocazione per errore di fatto e prova sopravvenuta

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    Con la sentenza n. 89 del 2021 la Corte costituzionale dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le questioni sulla revocazione delle sentenze civili: la disciplina supera il vaglio di costituzionalità se letta nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    La revocazione è un rimedio eccezionale che permette di rimettere in discussione una sentenza già definitiva in casi tassativi, ad esempio quando emerge un errore di fatto. La questione riguardava i limiti di questo strumento nei procedimenti civili semplificati e la sua compatibilità con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione sul combinato disposto dell’art. 395, numero 4), del codice di procedura civile e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in un procedimento tra privati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 395, numero 4), cod. proc. civ. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina della revocazione per errore di fatto, letta secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa: la pronuncia è di non fondatezza «nei sensi di cui in motivazione», ossia vincola all’interpretazione adeguatrice individuata.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma non è incostituzionale a condizione di interpretarla nel modo indicato dalla Corte: è una sentenza interpretativa di rigetto.

    Che cos’è la revocazione per errore di fatto?

    È un rimedio eccezionale che consente di impugnare una sentenza definitiva quando la decisione si fonda su un errore di fatto risultante dagli atti.

    La norma è stata annullata?

    No. La disciplina è rimasta in vigore, da applicare secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata individuata dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2021 – Autorizzazioni al trasporto sanitario e competenze regionali

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    Con la sentenza n. 88 del 2021 la Corte costituzionale salva la legge della Toscana sulle autorizzazioni e la vigilanza nel trasporto sanitario: in parte le questioni sono inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il trasporto sanitario — ambulanze e servizi collegati — tocca la materia «tutela della salute», dove Stato e Regioni si dividono i compiti: lo Stato fissa i principi, le Regioni li attuano. Lo Stato contestava che la Toscana avesse oltrepassato questo confine nel disciplinare autorizzazioni e vigilanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della legge della Regione Toscana n. 83 del 2019 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla potestà legislativa concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 2, comma 2, della legge regionale e non fondate le questioni relative all’art. 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della stessa legge, entrambe promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come la tutela della salute, la Regione può disciplinare le autorizzazioni e la vigilanza sulle attività di trasporto sanitario senza violare l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, purché rispetti i principi fondamentali fissati dallo Stato; nel caso esaminato le censure statali non hanno colto un effettivo contrasto.

    Domande e risposte

    La legge toscana sul trasporto sanitario è rimasta in vigore?

    Sì. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate, quindi la disciplina regionale non è stata annullata.

    Di che tipo di competenza si tratta?

    Di competenza concorrente in materia di tutela della salute: lo Stato detta i principi, la Regione li attua con la propria legislazione.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché relativa all’art. 2, comma 2, della legge regionale: la Corte non ne ha esaminato il merito per come era posta la censura.

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  • Corte cost. n. 87/2021 – Spese di giudizio nelle cause sanitarie e diritto alla salute

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    Con la sentenza n. 87 del 2021 la Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sulle regole relative alle spese di giudizio nei procedimenti per responsabilità sanitaria. La disciplina impugnata supera il vaglio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Chi promuove una causa per responsabilità sanitaria affronta anche il tema delle spese di giudizio e del contributo unificato. Il giudice rimettente dubitava che alcune regole su tali costi penalizzassero il danneggiato e ostacolassero la tutela del diritto alla salute. La Corte era chiamata a verificarne la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, in una causa contro un’azienda sanitaria, ha sollevato questioni sul combinato disposto dell’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 (spese di giustizia), dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 (responsabilità sanitaria) e degli artt. 91, 669-septies e 669-quaterdecies del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e agli artt. 91, 669-quaterdecies e 669-septies cod. proc. civ., nonché quelle sull’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 riferite agli artt. 2 e 32 Cost.; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017 riferite agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina delle spese di giudizio e del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di responsabilità sanitaria, per come impugnata, non viola i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale: le relative censure sono in parte inammissibili e, per quanto scrutinato nel merito, non fondate.

    Domande e risposte

    La Corte ha cambiato le regole sulle spese nelle cause sanitarie?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina è rimasta in vigore.

    Quali diritti erano richiamati dal giudice?

    La tutela del diritto alla salute (art. 32), il diritto di difesa (art. 24), il principio di uguaglianza (art. 3) e i diritti inviolabili (art. 2).

    Cosa distingue le parti inammissibili da quelle infondate?

    Le prime non sono state esaminate nel merito per difetti della questione; le seconde sono state esaminate e ritenute non in contrasto con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 86/2021 – Gestione della posidonia spiaggiata e tutela dell’ambiente

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    Con la sentenza n. 86 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittime varie disposizioni della legge della Sardegna sulla gestione della posidonia spiaggiata, per invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Di cosa si tratta

    La posidonia spiaggiata è la vegetazione marina che si accumula sulle spiagge. La sua gestione interseca la tutela dell’ambiente, materia riservata in via esclusiva allo Stato. Una Regione può intervenire, ma non può dettare regole che si discostino dagli standard di tutela uniformi fissati a livello nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 4, 5 e 8, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 2020 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 (limitatamente alla previsione dello spostamento temporaneo degli accumuli in aree individuate nel territorio comunale), del comma 4, del comma 5 (limitatamente alla parte che consentiva la «vagliatura» nel sito di conferimento) e del comma 8 della legge regionale n. 1 del 2020.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale che fissa standard uniformi di protezione su tutto il territorio nazionale. La Regione, anche ad autonomia speciale, non può introdurre una disciplina sulla gestione della posidonia spiaggiata che deroghi a tali standard.

    Domande e risposte

    La Sardegna poteva legiferare sulla posidonia spiaggiata?

    Solo nei limiti del rispetto degli standard ambientali statali. Le disposizioni che se ne discostavano sono state dichiarate illegittime.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La legge regionale è stata annullata per intero?

    No. La Corte ha colpito specifici commi (1, 4, 5 e 8), in parte limitatamente a determinate previsioni.

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  • Corte cost. n. 85/2021 – Rinuncia accettata ed estinzione del giudizio sulla legge di Bolzano

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    Con l’ordinanza n. 85 del 2021 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulla legge urbanistica della Provincia di Bolzano: lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Anche quando la Regione o la Provincia si è costituita in giudizio, il processo costituzionale può chiudersi senza decisione di merito: occorre però che alla rinuncia del ricorrente segua l’accettazione della controparte. In tal caso il giudizio si estingue.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2019, in materia di territorio e paesaggio, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, oltre che allo Statuto speciale. La Provincia si era costituita in giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Lo Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato atto di accettazione della rinuncia: ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, quando la parte resistente si è costituita, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo solo se è seguita dall’accettazione della controparte. La Corte non esamina il merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Perché qui serviva l’accettazione della Provincia?

    Perché la Provincia si era costituita in giudizio: in questo caso la sola rinuncia dello Stato non basta, occorre anche l’accettazione della controparte.

    Cosa aveva determinato la rinuncia?

    Nel corso del giudizio era entrata in vigore una nuova legge provinciale che aveva inciso sulle disposizioni impugnate; lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso.

    La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?

    No. Con l’estinzione il merito non viene esaminato.

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  • Corte cost. n. 84/2021 – Diritto al silenzio davanti alla CONSOB e alla Banca d’Italia

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    Con la sentenza n. 84 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che sanzionava chi si rifiutava di rispondere alla CONSOB o alla Banca d’Italia, quando dalle risposte poteva emergere la propria responsabilità per un illecito punitivo o per un reato. Viene riconosciuto il diritto al silenzio anche nei procedimenti sanzionatori.

    Di cosa si tratta

    Nessuno può essere costretto a fornire alle autorità elementi che lo accusino: è il diritto a non autoincolparsi, «al cuore» del processo equo. La questione era se questo diritto valga anche davanti alle autorità di vigilanza dei mercati finanziari, quando il rifiuto di collaborare è di per sé punito con una sanzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile, in una causa tra un cittadino e la CONSOB, ha sollevato questione sull’art. 187-quinquiesdecies del Testo unico della finanza (d.lgs. n. 58 del 1998), che puniva chi non ottemperava alle richieste delle autorità di vigilanza. I parametri evocati erano gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14 PIDCP, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. La pronuncia è seguita alla decisione della Corte di giustizia UE sul rinvio pregiudiziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originario e, in via consequenziale, nelle versioni successivamente modificate, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla CONSOB risposte da cui possa emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.

    Il principio

    Il diritto al silenzio e a non concorrere alla propria incolpazione opera anche nei procedimenti amministrativi che possono sfociare in sanzioni di natura punitiva. La persona fisica non può essere sanzionata per essersi rifiutata di rispondere alle autorità di vigilanza quando dalle risposte potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito punitivo o per un reato.

    Domande e risposte

    Si può tacere davanti alla CONSOB o alla Banca d’Italia?

    La persona fisica non può essere sanzionata per il rifiuto di rispondere quando dalle risposte potrebbe emergere una sua responsabilità per un illecito di natura punitiva o per un reato.

    Il diritto al silenzio vale solo nel processo penale?

    No. La Corte ha riconosciuto che vale anche nei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con sanzioni di carattere punitivo.

    Che ruolo ha avuto la Corte di giustizia UE?

    La decisione è intervenuta dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in un quadro in cui rilevavano sia la CEDU sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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  • Corte cost. n. 83/2021 – Onorario del curatore dell’eredità giacente a carico dell’erario

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    Con la sentenza n. 83 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevede che l’onorario del curatore dell’eredità giacente sia anticipato dall’erario quando la procedura si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona muore senza che gli eredi accettino subito, il giudice nomina un curatore dell’eredità giacente, che amministra i beni e svolge un’attività nell’interesse generale. Se però alla fine il patrimonio è insufficiente e nessuno accetta l’eredità, il curatore rischia di non essere pagato per il lavoro svolto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato questione sull’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui non includeva tra le «spese anticipate dall’erario» l’onorario del curatore dell’eredità giacente. La questione è stata posta in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 35 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le spese anticipate dall’erario l’onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione.

    Il principio

    Il curatore dell’eredità giacente svolge una funzione nell’interesse generale; quando la procedura si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente, il suo onorario deve essere anticipato dall’erario, non potendo restare privo di copertura il compenso per un’attività doverosa e disposta dall’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Chi paga il curatore se l’eredità non basta?

    Dopo questa sentenza, l’onorario del curatore è anticipato dall’erario quando la giacenza si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente.

    Perché la legge precedente era incostituzionale?

    Perché non includeva quell’onorario tra le spese anticipate dall’erario, lasciando senza copertura il compenso per un’attività svolta nell’interesse generale e su nomina del giudice.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto la questione sul mancato anticipo erariale, ma ha dichiarato non fondata quella riferita agli artt. 35 e 36 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2021 – Tributo speciale sulle discariche e rifiuti da fuori Regione

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    Con la sentenza n. 82 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma valdostana che, attraverso il tributo speciale sulle discariche, trattava in modo deteriore i rifiuti provenienti da fuori Regione, ostacolandone la libera circolazione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono disciplinare il tributo speciale per il deposito in discarica, ma non possono usarlo per scoraggiare l’ingresso dei rifiuti prodotti altrove. Differenziare il prelievo a seconda della provenienza significa, in sostanza, alzare una barriera tra territori, vietata dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con due ricorsi poi riuniti, l’art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 1 del 2020 e l’art. 10 della legge regionale n. 8 del 2020, che modificavano la tabella del tributo speciale prevedendo un trattamento differenziato per i rifiuti provenienti da fuori Regione. Tra i parametri evocati figuravano gli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119 e 120 della Costituzione e lo Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale n. 8 del 2020 nelle parti che limitavano alla provenienza interna l’ammissione di alcuni rifiuti speciali e introducevano una voce specifica, con relativo prelievo, per i rifiuti provenienti da fuori Regione. Ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 97 Cost. e cessata la materia del contendere sull’art. 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020.

    Il principio

    La disciplina regionale del tributo speciale sulle discariche non può tradursi in un trattamento differenziato e penalizzante per i rifiuti provenienti da altre Regioni: misure di questo tipo ostacolano la libera circolazione delle cose tra le Regioni, in violazione dell’art. 120 della Costituzione, e invadono la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    La Regione poteva fissare un tributo più alto per i rifiuti da fuori?

    No. Differenziare il prelievo in base alla provenienza dei rifiuti crea una barriera tra territori e contrasta con il divieto costituzionale di ostacolare la libera circolazione.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per una delle norme impugnate, è venuto meno l’oggetto del contrasto — ad esempio per una modifica sopravvenuta — e la Corte non decide nel merito quella specifica questione.

    Tutte le censure dello Stato sono state accolte?

    No. La censura riferita all’art. 97 Cost. è stata dichiarata inammissibile; l’illegittimità ha colpito le previsioni che discriminavano i rifiuti extraregionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2021 – Rinuncia al ricorso ed estinzione del processo

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    Con l’ordinanza n. 81 del 2021 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo: lo Stato aveva rinunciato al ricorso contro una legge urbanistica della Calabria, poi integralmente abrogata e mai applicata, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

    Di cosa si tratta

    Un giudizio davanti alla Corte costituzionale può chiudersi senza una decisione di merito quando chi lo ha promosso vi rinuncia. È ciò che accade, ad esempio, quando la Regione abroga la norma contestata: lo Stato non ha più interesse a ottenere una dichiarazione di incostituzionalità e il processo si estingue.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria n. 61 del 2019, in materia di pianificazione paesaggistica ed edificazione in zona agricola, in riferimento agli artt. 9, 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Successivamente, la Regione ha abrogato integralmente le disposizioni impugnate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso perché la Regione Calabria aveva abrogato integralmente le norme impugnate, mai applicate nel periodo di vigenza; in assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo. La Corte non esamina il merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso, dopo che la Regione aveva abrogato le norme contestate, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia.

    Serviva l’accettazione della Regione?

    No. Poiché la Regione non si era costituita in giudizio, la sola rinuncia dello Stato era sufficiente, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, a estinguere il processo.

    La Corte ha detto se quelle norme erano incostituzionali?

    No. Con l’estinzione il merito non viene esaminato: non vi è alcuna valutazione sulla legittimità delle disposizioni abrogate.

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  • Corte cost. n. 80/2021 – Anticipazioni di liquidità e mascheramento del disavanzo dei Comuni

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    Con la sentenza n. 80 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma statale che consentiva agli enti locali di diluire fino a trent’anni il disavanzo generato dalle anticipazioni di liquidità, in contrasto con l’equilibrio di bilancio e la responsabilità del mandato elettivo.

    Di cosa si tratta

    Le anticipazioni di liquidità sono prestiti dati ai Comuni per pagare debiti già maturati: non sono nuove risorse, ma denaro che va restituito. Se un ente le usa per coprire spese diverse, o per spalmare il proprio disavanzo su decenni, finisce per scaricare sulle generazioni future scelte che dovrebbero pesare su chi le ha compiute.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, durante l’esame del piano di riequilibrio del Comune di Lecce, ha sollevato questioni sull’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162 del 2019. La norma permetteva di ripianare in molti anni il peggioramento del disavanzo derivante dall’accantonamento del fondo anticipazione di liquidità. I parametri evocati erano gli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come convertito. Le norme consentivano di neutralizzare e diluire nel tempo gli effetti delle anticipazioni di liquidità, in contrasto con i principi già affermati nella sentenza n. 4 del 2020 sull’equilibrio del bilancio e sul corretto utilizzo di tali anticipazioni.

    Il principio

    Le anticipazioni di liquidità sono prestiti destinati esclusivamente al pagamento di passività pregresse e non possono tradursi in maggiore capacità di spesa o in strumenti per occultare e dilatare nel tempo il disavanzo. Una disciplina che consente di diluire il ripiano del deficit oltre i limiti fisiologici viola l’equilibrio di bilancio e la responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.

    Domande e risposte

    Cosa sono le anticipazioni di liquidità?

    Sono prestiti concessi agli enti locali per pagare debiti già scaduti: vanno restituiti e non costituiscono risorse aggiuntive da spendere liberamente.

    Cosa permetteva la norma annullata?

    Consentiva di ripianare in molti anni — fino alla durata del piano di restituzione — il peggioramento del disavanzo collegato all’accantonamento del fondo, attenuando l’impatto immediato sul bilancio.

    Perché è incostituzionale diluire il disavanzo?

    Perché spostare nel tempo il peso del deficit contrasta con l’equilibrio di bilancio e con la responsabilità di chi amministra, che deve rispondere del proprio operato di fronte ai cittadini.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2021 – Istruttoria sui tagli ai Comuni: l’ordinanza istruttoria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 79 del 2021 la Corte costituzionale non decide ancora il merito, ma dispone un’istruttoria: chiede relazioni e audizioni a Ragioneria dello Stato, IFEL e Corte dei conti sui tagli ai trasferimenti agli enti locali contestati dalla Regione Liguria.

    Di cosa si tratta

    Prima di pronunciarsi su questioni complesse, la Corte costituzionale può chiedere informazioni tecniche a soggetti qualificati. È lo strumento dell’istruttoria, previsto dalle Norme integrative: serve a decidere con cognizione di causa quando i numeri e gli effetti finanziari di una norma non sono immediatamente chiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali, ha impugnato l’art. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e l’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, riguardanti la riduzione della quota ristorativa IMU-TASI e delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Il giudizio era ancora alla fase preliminare.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso il merito. Ha disposto un’apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 12 delle Norme integrative, ordinando al Ragioniere generale dello Stato, al Presidente dell’IFEL e al Presidente della Corte dei conti di depositare entro quarantacinque giorni relazioni sui criteri di quantificazione e sull’impatto dei tagli, e ha previsto l’audizione in camera di consiglio del Ragioniere generale e del Presidente IFEL, fissando la successiva camera di consiglio al 24 giugno 2021.

    Il principio

    Quando le questioni richiedono informazioni tecniche indispensabili alla decisione, la Corte può sospendere ogni pronuncia di merito e attivare un’istruttoria, acquisendo relazioni e disponendo audizioni con la partecipazione delle parti. Si tratta di una pronuncia interlocutoria, non definitiva.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato i tagli ai Comuni?

    No. Con questa ordinanza non ha deciso nulla nel merito: ha solo chiesto dati e relazioni per poter giudicare in seguito.

    Chi deve fornire le informazioni?

    Il Ragioniere generale dello Stato, il Presidente dell’IFEL e il Presidente della Corte dei conti, ciascuno sui punti indicati dalla Corte; i primi due sono stati anche convocati in audizione.

    Che differenza c’è tra un’ordinanza istruttoria e una sentenza?

    L’ordinanza istruttoria è un atto interlocutorio che serve a raccogliere elementi; la sentenza è la decisione finale sul merito della questione.

    Norme collegate