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Art. 2804 c.c. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 797.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2804 c.c.
L'art. 2804 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio insoddisfatto (ossia che non ha ricevuto il pagamento del credito garantito alla scadenza) due distinte facoltà di realizzo del credito vincolato: l'assegnazione in pagamento e la vendita forzata.
L'assegnazione in pagamento è uno strumento peculiare: il creditore pignoratizio ottiene dal giudice che il credito vincolato gli venga trasferito pro solvendo o pro soluto fino a concorrenza del proprio credito. In pratica, il creditore acquista il diritto di riscuotere direttamente dal debitore del credito vincolato, sostituendosi al costituente. Questo strumento è particolarmente utile quando il credito vincolato è di importo pari o superiore a quello garantito: l'assegnazione consente al creditore di soddisfarsi senza attendere procedure esecutive lunghe e costose.
La vendita è invece lo strumento appropriato quando il credito vincolato non è ancora scaduto e quindi non è ancora esigibile: non potendo riscuoterlo, il creditore può monetizzarlo cedendolo a terzi secondo le forme dell'art. 2797 c.c. (vendita all'incanto o trattativa privata previa autorizzazione). Il prezzo ricavato viene imputato all'estinzione del credito garantito.
Entrambe le facoltà rispettano il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.): il creditore non si appropria arbitrariamente del credito vincolato per effetto dell'inadempimento, ma agisce attraverso procedure giudiziali che garantiscono la corretta determinazione del valore e la restituzione dell'eventuale eccedenza. Questa disciplina si distingue nettamente dal patto marciano bancario ex art. 48-bis TUB (D.L. 59/2016), che consente l'appropriazione stragiudiziale del bene purché accompagnata da una stima indipendente e dalla restituzione del surplus.
Domande frequenti
Cosa significa 'assegnazione in pagamento' del credito dato in pegno?
Significa che il creditore pignoratizio ottiene dal giudice il trasferimento del credito vincolato in suo favore fino a concorrenza del proprio credito, sostituendosi al costituente nel diritto di riscuotere dal debitore del credito vincolato.
Quando il creditore può chiedere la vendita invece dell'assegnazione?
Il creditore può chiedere la vendita quando il credito vincolato non è ancora scaduto e quindi non è ancora esigibile; in tal caso la vendita (nelle forme dell'art. 2797 c.c.) consente di monetizzare il credito prima della sua naturale scadenza.
L'assegnazione del credito viola il divieto del patto commissorio?
No. L'assegnazione avviene con l'intervento dell'autorità giudiziaria e solo fino a concorrenza del credito garantito, con restituzione dell'eccedenza. Il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.) colpisce solo le clausole che attribuiscono automaticamente al creditore la proprietà del bene vincolato per il solo fatto dell'inadempimento, senza alcun controllo giudiziale.
Qual è la differenza tra assegnazione ex art. 2804 c.c. e patto marciano ex art. 48-bis TUB?
L'assegnazione ex art. 2804 c.c. è giudiziale e si applica a qualsiasi credito in pegno; il patto marciano ex art. 48-bis TUB (introdotto dal D.L. 59/2016) è stragiudiziale e riguarda i soli finanziamenti bancari garantiti da immobili o aziende, con stima indipendente e restituzione obbligatoria del surplus.
Dopo l'assegnazione, il creditore deve restituire qualcosa al costituente?
Se il credito assegnato supera l'ammontare del credito garantito, il creditore deve restituire al costituente la differenza (eccedenza), poiché l'assegnazione opera 'fino a concorrenza' del credito, non oltre.