Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2807 c.c. Norme applicabili al pegno di crediti
In vigore dal 19/04/1942
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2806 - Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti→Cod. civ. art. 2808 - Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2805 c.c.: Eccezioni opponibili dal debitore del credito da→Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca→Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno→Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca→Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno→Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni→Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma di chiusura sistematica
L'articolo 2807 del Codice civile assolve una funzione di raccordo normativo tra la disciplina del pegno di crediti (artt. 2800-2806) e quella generale del pegno di beni mobili (artt. 2784-2799). Il legislatore, consapevole dell'impossibilità di prevedere in modo esaustivo ogni profilo della disciplina speciale, opera un rinvio integrativo alla disciplina generale, condizionandolo al criterio di compatibilità.
In pratica, ogni questione relativa al pegno di crediti che non trovi risposta nelle norme specificamente dettate per questa figura va risolta applicando, in quanto compatibili, le norme del pegno di beni mobili. Si tratta di una tecnica legislativa diffusa nel Codice, che evita duplicazioni e garantisce coerenza interna all'istituto pignoratizio.
I principi richiamati dalla disciplina generale
Tra le norme della disciplina generale che, in quanto compatibili, si applicano anche al pegno di crediti, vanno menzionate la regola sulla indivisibilità del pegno (art. 2799 c.c.), in virtù della quale la garanzia resta integra fino al saldo integrale del debito; le disposizioni sulla prelazione e sulla sua opponibilità ai terzi, subordinate alla scrittura con data certa contenente indicazione di credito e bene; le norme sulla conservazione della cosa data in pegno, con i conseguenti obblighi e responsabilità del creditore pignoratizio.
Si applicano inoltre, in via integrativa, le regole sulla realizzazione della garanzia, sull'espropriazione e sulla distribuzione del ricavato, nonché il divieto del patto commissorio ex articolo 2744, esteso per via di interpretazione sistematica anche al pegno di crediti.
Il giudizio di compatibilità
Il rinvio operato dall'articolo 2807 è condizionato dal criterio della compatibilità: si applicano alla disciplina del pegno di crediti solo quelle norme generali che si conciliano con la natura immateriale del credito oggetto di garanzia. Alcune regole pensate per i beni materiali, infatti, non possono essere trasposte tal quali. Ad esempio, l'obbligo di custodia materiale del bene viene sostituito, nel pegno di crediti, dall'obbligo di compiere gli atti necessari alla conservazione del credito (riscossione di interessi, evitare la prescrizione, ecc.).
Esempio: Tizio costituisce in pegno a favore di Caio un credito di 80.000 euro vantato verso Sempronio. Se il credito è prossimo alla prescrizione, Caio, in applicazione analogica delle norme generali sulla conservazione, ha l'onere di compiere gli atti interruttivi necessari, pena la responsabilità per perdita della garanzia. Si tratta di un'applicazione adattata, non meccanica, della disciplina generale al contesto immateriale.
Rilievo pratico
Per il professionista che opera nel campo delle garanzie, l'articolo 2807 impone un approccio integrato: ogni operazione di pegno di crediti deve essere valutata alla luce sia delle norme specifiche degli articoli 2800-2806 sia, in via integrativa, di quelle generali sul pegno di beni mobili. Solo questo doppio livello di analisi consente di costruire una garanzia solida, opponibile ai terzi e realizzabile in caso di inadempimento del debitore principale.
Domande frequenti
Quali norme si applicano al pegno di crediti oltre quelle specifiche?
Per quanto non regolato dagli articoli 2800-2806, si applicano in via integrativa, e in quanto compatibili, le norme della disciplina generale del pegno di beni mobili contenute negli articoli 2784-2799 del Codice civile. Si tratta di un rinvio sistematico che garantisce coerenza interna all'istituto pignoratizio.
Cosa significa il criterio di compatibilità nell'articolo 2807?
Significa che le norme generali sul pegno si applicano al pegno di crediti solo se si conciliano con la natura immateriale del credito; le regole pensate per beni materiali vengono adattate o sostituite da equivalenti funzionali. Per esempio, la custodia materiale è sostituita dagli atti di conservazione del credito.
L'indivisibilità del pegno vale anche per il pegno di crediti?
Sì. Per effetto del rinvio operato dall'articolo 2807, anche il pegno di crediti è indivisibile e garantisce l'intero credito fino al saldo, conformemente all'articolo 2799. I pagamenti parziali da parte del debitore principale non riducono proporzionalmente la garanzia pignoratizia.
Il divieto di patto commissorio si applica al pegno di crediti?
Sì. Il divieto del patto commissorio ex articolo 2744 si estende, in via di applicazione integrativa, anche al pegno di crediti: il creditore non può appropriarsi del credito pignorato in caso di inadempimento, ma deve procedere alla realizzazione secondo le forme di legge previste per l'escussione delle garanzie reali.
Quali sono gli obblighi di conservazione nel pegno di crediti?
Il creditore pignoratizio deve compiere gli atti necessari a conservare il credito dato in pegno: riscossione tempestiva di scadenze e interessi, interruzione della prescrizione, attivazione di azioni cautelari quando necessario, e ogni attività utile a mantenere integra la garanzia, pena la responsabilità per la perdita del valore garantito.