Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2803 c.c. – Riscossione del credito dato in pegno

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

In sintesi

  • L'art. 2803 disciplina i poteri e i doveri del creditore pignoratizio quando il pegno ha per oggetto un credito.
  • Alla scadenza, il creditore deve riscuotere il credito ricevuto in pegno.
  • Per denaro o cose fungibili, su richiesta del debitore, deve effettuarne il deposito nel luogo stabilito o determinato dal giudice.
  • Se il credito garantito è scaduto, può trattenere quanto basta a soddisfarsi e restituire il residuo al costituente.
  • Per cose diverse dal denaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo gli articoli 2797 e 2798.
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L'articolo 2803 del codice civile regola una fase delicata del pegno di crediti: il momento in cui il credito ricevuto in pegno giunge a scadenza e deve essere riscosso. La norma definisce un equilibrio tra l'interesse del creditore pignoratizio a soddisfarsi e l'esigenza di tutela del debitore e del costituente, evitando che la garanzia si trasformi in un'occasione di indebito arricchimento. La disciplina si applica al pegno che ha per oggetto un diritto di credito, figura distinta dal pegno di cose mobili.

Il dovere di riscossione alla scadenza

Il primo profilo riguarda un vero e proprio obbligo: il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno. Non si tratta di una semplice facoltà, ma di un dovere funzionale alla conservazione della garanzia. Il credito dato in pegno, infatti, ha valore solo se riscosso tempestivamente; un ritardo potrebbe pregiudicarne la realizzazione. La norma, in linea generale, impone dunque al creditore una condotta diligente nell'incasso.

Il deposito del denaro e delle cose fungibili

Quando il credito riscosso ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, la norma prevede che, a richiesta del debitore, il creditore debba effettuarne il deposito. Il luogo del deposito è quello stabilito d'accordo tra le parti o, in mancanza, quello determinato dall'autorità giudiziaria. Questa previsione tutela il debitore: il denaro riscosso non resta nella libera disponibilità del creditore, ma viene custodito in modo neutro, conservando la sua funzione di garanzia fino al momento in cui sarà possibile la definitiva imputazione.

La condizione: scadenza del credito garantito

Il potere del creditore di soddisfarsi sul denaro riscosso presuppone che anche il credito garantito sia scaduto. Solo in questo caso il creditore può trattenere quanto basta per il soddisfacimento delle proprie ragioni. La norma stabilisce così una sequenza logica: prima la riscossione del credito oggetto del pegno, poi, se il proprio credito è esigibile, l'imputazione di quanto incassato alla soddisfazione del proprio diritto. Questo coordinamento evita che il creditore si soddisfi prematuramente.

La restituzione del residuo

Un aspetto centrale è la regola sull'eccedenza. Il creditore può trattenere solo quanto basta a soddisfare le proprie ragioni; l'eventuale residuo deve essere restituito al costituente, ossia a chi ha costituito il pegno. La norma esprime un principio cardine dell'intero sistema delle garanzie reali: la garanzia non può tradursi in un vantaggio eccedente il credito garantito. Il creditore preferito recupera quanto gli spetta, ma nulla di più.

Il pegno su crediti aventi per oggetto cose diverse dal denaro

Se il credito dato in pegno ha per oggetto cose diverse dal denaro, la norma rinvia agli articoli 2797 e 2798. Il creditore, in tal caso, può farle vendere o chiederne l'assegnazione, seguendo le regole già previste per il pegno di cose mobili. Il rinvio assicura coerenza sistematica: una volta che il pegno di credito si converte nella disponibilità di beni, si applica la disciplina ordinaria della realizzazione del pegno, con le relative garanzie procedimentali.

La ratio: equilibrio tra garanzia e tutela del costituente

L'intera disposizione è ispirata a un principio di equilibrio. Da un lato, riconosce al creditore pignoratizio gli strumenti per realizzare la garanzia; dall'altro, lo vincola al rispetto di doveri di diligenza, deposito e restituzione del residuo. In linea generale, ciò impedisce che la garanzia degeneri in uno strumento di appropriazione e tutela la posizione del costituente, che conserva il diritto al residuo. È questa la traduzione, nel pegno di crediti, del divieto di patto commissorio e del principio di proporzionalità della garanzia.

Il pegno di crediti nel sistema delle garanzie

Il pegno di crediti rappresenta una species particolare del pegno, in cui oggetto della garanzia non è una cosa mobile materiale, ma un diritto di credito vantato dal costituente verso un terzo. Questa peculiarità spiega perché la disciplina della realizzazione differisca da quella del pegno ordinario: il valore del credito si concretizza con la riscossione, ed è su quella che si appunta la garanzia. L'articolo 2803 governa proprio il momento in cui il credito dato in pegno viene riscosso, fornendo le regole per trasformare il diritto in una utilità concreta destinata al soddisfacimento del creditore pignoratizio.

Il coordinamento tra le due scadenze

Un profilo delicato è il rapporto tra la scadenza del credito dato in pegno e quella del credito garantito. Queste possono non coincidere. Se il credito oggetto del pegno scade prima del credito garantito, il creditore deve comunque riscuoterlo, ma non può ancora soddisfarsi: deve depositare il denaro su richiesta del debitore, conservandone la funzione di garanzia. Solo quando anche il credito garantito è scaduto può procedere all'imputazione. La norma, in linea generale, scandisce con precisione questa sequenza temporale, evitando che il creditore anticipi indebitamente il proprio soddisfacimento.

Il divieto di appropriazione e il patto commissorio

La regola sulla restituzione del residuo si collega al più generale divieto per il creditore di appropriarsi del bene oggetto della garanzia oltre quanto necessario al soddisfacimento del proprio credito. Il sistema delle garanzie reali è permeato dal divieto di patto commissorio, che impedisce meccanismi di automatica acquisizione del bene a vantaggio del creditore. L'articolo 2803, imponendo la restituzione dell'eccedenza, attua questa logica nel pegno di crediti: il creditore recupera quanto gli spetta, ma non può trarre dalla garanzia un vantaggio sproporzionato. La tutela del costituente è così assicurata in via diretta.

Profili pratici e di diligenza

Sul piano operativo, l'articolo 2803 impone al creditore pignoratizio un'attenta gestione. Egli deve monitorare le scadenze del credito oggetto del pegno, attivarsi per la riscossione, gestire correttamente il deposito su richiesta del debitore e procedere alla restituzione del residuo. Per il professionista che assiste le parti, è essenziale verificare il rispetto della sequenza prevista dalla norma, perché una condotta negligente o un'imputazione eccedente possono esporre il creditore a responsabilità. La corretta documentazione della riscossione, del deposito e dell'imputazione costituisce, in linea generale, il presidio più efficace contro future contestazioni.

Domande frequenti

Il creditore pignoratizio è obbligato a riscuotere il credito dato in pegno?

Sì. L'articolo 2803 pone un vero e proprio dovere di riscuotere alla scadenza il credito ricevuto in pegno, in funzione della conservazione della garanzia.

Cosa accade al denaro riscosso?

Se si tratta di denaro o cose fungibili, su richiesta del debitore il creditore deve depositarlo nel luogo stabilito d'accordo o determinato dal giudice, conservandone la funzione di garanzia.

Quando il creditore può trattenere quanto riscosso?

Solo se anche il credito garantito è scaduto. In tal caso può trattenere quanto basta a soddisfare le proprie ragioni, restituendo il residuo al costituente.

Che fine fa l'eccedenza rispetto al credito garantito?

Deve essere restituita al costituente. La garanzia non può tradursi in un vantaggio superiore al credito garantito: il creditore recupera quanto gli spetta, ma nulla di più.

Cosa succede se il credito in pegno ha per oggetto cose diverse dal denaro?

Il creditore può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo gli articoli 2797 e 2798, applicando la disciplina ordinaria della realizzazione del pegno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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