Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2800 c.c. Condizioni della prelazione
In vigore dal 19/04/1942
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2799 - Articolo 2799 Codice Civile: Indivisibilità del pegno→Cod. civ. art. 2801 - Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2798 Codice Civile: Assegnazione della cosa in pagamento→Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period→Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita→Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno→Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa→Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno→Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2800 c.c.
L'art. 2800 c.c. disciplina i requisiti di opponibilità della prelazione nel pegno di crediti, figura distinta dal pegno su beni mobili corporali regolato dagli artt. 2784-2786 c.c. Il legislatore richiede due condizioni cumulative: la forma scritta ad probationem dell'atto costitutivo e la notifica al debitore del credito dato in pegno (o la sua accettazione con data certa). Solo al verificarsi di entrambe condizioni il creditore pignoratizio acquisisce un diritto di prelazione opponibile ai creditori concorrenti e ai terzi aventi causa.
La norma ricalca, per certi versi, il meccanismo dell'art. 1264 c.c. sulla cessione del credito: anche lì la notifica al debitore ceduto determina l'efficacia verso i terzi. Nel pegno di crediti, tuttavia, la notifica assolve a una funzione più ampia, poiché non solo rende opponibile il vincolo ai terzi ma costituisce anche il modo ordinario di pubblicità sostitutivo dello spossessamento fisico, impossibile su un bene immateriale.
In pratica il creditore che riceve in pegno un credito deve: (i) redigere l'atto in forma scritta; (ii) notificare la costituzione al debitore del credito vincolato oppure ottenerne l'accettazione tramite scrittura con data certa (es. atto notarile, scrittura registrata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). La mancanza anche di uno solo di questi elementi non impedisce la valida costituzione del pegno tra le parti, ma priva il creditore della prelazione nei confronti dei terzi.
Il pegno di crediti trova larga applicazione nei finanziamenti bancari, dove il cliente concede in pegno i propri crediti commerciali a garanzia di un fido. Il D.Lgs. 170/2004 e il D.L. 59/2016 hanno introdotto forme speciali di garanzia finanziaria (pegno non possessorio) che derogano parzialmente alla disciplina codicistica, richiedendo l'iscrizione in apposito registro telematico.
Casi pratici
Caso 1: i requisiti della prelazione
Tizio riceve in pegno un credito di Caio. Per avere la prelazione, il pegno deve risultare da atto scritto e la costituzione deve essere notificata al debitore del credito o accettata da questi con scrittura di data certa (art. 2800 c.c.).
Caso 2: mancanza di un requisito
Manca la notifica al debitore: il pegno è valido tra le parti, ma Tizio non ha la prelazione opponibile ai creditori concorrenti e ai terzi.
Domande frequenti
Quando il creditore pignoratizio ha la prelazione sul credito dato in pegno?
Quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione è notificata al debitore del credito o da questi accettata con scrittura di data certa (art. 2800 c.c.).
Le due condizioni sono cumulative?
Sì: occorrono entrambe per acquisire la prelazione opponibile ai terzi.
Che funzione ha la notifica?
Rende opponibile il vincolo ai terzi e funge da pubblicità sostitutiva dello spossessamento fisico, impossibile su un bene immateriale.
Cosa accade se manca un requisito?
Il pegno resta valido tra le parti, ma il creditore perde la prelazione verso i creditori concorrenti e i terzi.
Come si ottiene la data certa dell'accettazione?
Con atto notarile, scrittura registrata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad esempio.