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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2798 c.c. Assegnazione della cosa in pagamento

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

In sintesi

  • Il creditore pignoratizio può chiedere al giudice l'assegnazione in pagamento della cosa data in pegno, in alternativa alla vendita.
  • L'assegnazione opera fino a concorrenza dell'importo del debito da soddisfare.
  • La valutazione del bene avviene tramite perizia ufficiale oppure secondo il prezzo corrente di mercato, se esistente.
  • L'assegnazione presuppone sempre un provvedimento giudiziale e non può avvenire fuori dal controllo del giudice.
  • Lo strumento garantisce trasparenza e tutela contro il rischio di acquisizione del bene a valori non equi.
Indice dei contenuti

L'assegnazione in pagamento come alternativa alla vendita

L'articolo 2798 del Codice Civile completa il quadro degli strumenti satisfattivi del pegno introducendo un'opzione importante: il creditore può chiedere al giudice che la cosa data in pegno gli venga assegnata direttamente in pagamento, fino a concorrenza del debito. Si tratta di una via alternativa alla vendita disciplinata dall'articolo 2797, particolarmente utile quando il bene ha caratteristiche tali da rendere preferibile l'acquisizione diretta rispetto alla messa all'incanto.

La natura giurisdizionale del rimedio

L'aspetto più importante della norma è la sua dimensione giudiziale: il creditore non può semplicemente trattenere la cosa in conto del proprio credito (ciò ricadrebbe nel divieto di patto commissorio dell'articolo 2744 c.c.), ma deve domandarlo al giudice, che valuta la richiesta e dispone con provvedimento formale. Il filtro del giudice è essenziale perché impedisce gli arbitri e tutela il debitore contro il rischio di acquisizioni a prezzo svilito.

L'assegnazione fino a concorrenza del debito

L'assegnazione opera nei limiti dell'importo del debito: se il valore del bene è superiore al debito, il creditore non ne acquista la titolarità integrale, ma soltanto nella misura necessaria a soddisfare il credito, dovendo restituire l'eccedenza al costituente. Se Tizio ha dato in pegno a Caio un quadro di valore stimato 30.000 euro a garanzia di un debito di 20.000, all'esito dell'assegnazione Caio dovrà versare a Tizio la differenza, oppure il provvedimento del giudice disciplinerà le modalità di compensazione. Il pegno non può diventare strumento di arricchimento ingiustificato.

I due criteri di valutazione: perizia e prezzo di mercato

La norma indica due modalità di stima del bene. La prima è la perizia, ovvero una valutazione effettuata da un esperto incaricato (in genere nominato dal giudice), particolarmente adatta per beni unici o non standardizzati come opere d'arte, gioielli, beni industriali specifici. La seconda è il prezzo corrente di mercato, applicabile quando il bene ha una quotazione oggettiva (titoli, valute, materie prime). La scelta tra i due criteri dipende dalla natura del bene: per oggetti senza mercato di riferimento si ricorre necessariamente alla perizia.

Quando conviene l'assegnazione rispetto alla vendita

L'assegnazione presenta vantaggi pratici in vari scenari: quando il mercato è poco liquido e la vendita all'incanto rischia di realizzare prezzi inferiori; quando il bene è particolarmente difficile da collocare a terzi; quando il creditore ha interesse diretto a tenere il bene per uso o investimento. Nell'esempio di un titolo non quotato dato in pegno a una banca, l'assegnazione consente alla banca di acquisirlo in portafoglio anziché tentare una vendita pubblica di esito incerto.

La tutela contro abusi e sottostime

Il sistema disegnato dall'articolo 2798 protegge il debitore con più presidi: il ricorso obbligatorio al giudice, la stima professionale, il limite della concorrenza del debito, l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza. Questi presidi rendono l'assegnazione uno strumento bilanciato, capace di soddisfare il creditore senza penalizzare il costituente. La possibilità per il debitore di contestare la perizia o la determinazione del prezzo costituisce un ulteriore livello di tutela.

Coordinamento con vendita e ritenzione

L'articolo 2798 va letto nel sistema complessivo del pegno. Il creditore può scegliere tra vendita (artt. 2796-2797) e assegnazione, valutando quale strumento sia più conveniente nel caso concreto. Inoltre, il diritto di ritenzione e gli altri presidi previsti dagli articoli sul pegno completano il quadro garantistico. La pluralità di strumenti riflette la flessibilità del diritto privato nel rispondere alle diverse esigenze delle parti.

Domande frequenti

In cosa consiste l'assegnazione del bene in pagamento?

È il provvedimento con cui il giudice trasferisce al creditore la titolarità del bene dato in pegno, fino a concorrenza del debito, in alternativa alla vendita.

Il creditore può decidere autonomamente di tenersi il bene?

No. È vietato il patto commissorio. L'assegnazione richiede sempre una domanda al giudice e un provvedimento formale che la disponga.

Come viene valutato il bene assegnato?

Tramite perizia ufficiale, oppure secondo il prezzo corrente di mercato se il bene ha una quotazione oggettiva, come titoli o materie prime.

Cosa succede se il bene vale più del debito?

L'assegnazione opera solo fino a concorrenza del debito. L'eventuale eccedenza tra valore stimato e credito deve essere restituita al costituente.

Quando conviene chiedere l'assegnazione anziché la vendita?

Quando il mercato è poco liquido, quando il bene è difficile da vendere all'incanto o quando il creditore ha interesse a entrare direttamente nella titolarità del bene.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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