Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2793 c.c. Sequestro della cosa
In vigore dal 19/04/1942
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2792 - Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della…→Cod. civ. art. 2794 - Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera→Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata→Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative→Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa→Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore→Articolo 2797 Codice Civile: Forme della vendita→Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pegno e gli obblighi del creditore pignoratizio
L'articolo 2793 del Codice Civile disciplina una tutela specifica del costituente il pegno contro gli abusi del creditore pignoratizio. Il pegno è un diritto reale di garanzia su cose mobili (art. 2784 c.c.): il debitore (o un terzo) consegna un bene al creditore, che lo detiene come garanzia del credito e ha il diritto di essere soddisfatto con prelazione sulla cosa in caso di inadempimento.
Durante il periodo del pegno, il creditore pignoratizio è custode della cosa e ha specifici obblighi di conservazione. In particolare, non può usare la cosa senza il consenso del costituente (art. 2792 c.c.) e deve conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Il deterioramento della cosa per uso non autorizzato o per negligenza nella custodia configura abuso.
L'abuso del creditore: fattispecie rilevanti
L'art. 2793 c.c. non definisce analiticamente le fattispecie di abuso, rimandando implicitamente a ogni comportamento del creditore contrario agli obblighi di custodia e di non uso non autorizzato. Le ipotesi più rilevanti sono:
Uso non autorizzato: il creditore utilizza la cosa data in pegno senza il consenso espresso del costituente. Ad esempio, usa il veicolo dato in pegno per spostamenti propri.
Deterioramento: la cosa subisce danni o usura maggiori di quanto prevedibile da una normale conservazione. Il creditore risponde dei danni causati dalla propria negligenza nella custodia.
Disposizione non autorizzata: il creditore cede, subloca o altrimenti dispone della cosa senza autorizzazione, violando il principio che il pegno attribuisce solo la detenzione, non la proprietà.
Il rimedio del sequestro giudiziale
La norma prevede il sequestro come rimedio cautelare specifico. Il costituente che dimostri l'abuso del creditore può chiedere al giudice il sequestro giudiziale della cosa (art. 670 ss. c.p.c.), che consiste nell'affidamento della cosa a un custode nominato dal giudice, sottraendola alla disponibilità materiale del creditore pur mantenendo il vincolo del pegno.
Il sequestro non estingue il pegno: il creditore mantiene il proprio diritto di garanzia sulla cosa e la prelazione sul ricavato in caso di escussione. Semplicemente perde la detenzione del bene durante il periodo di sequestro.
Onere probatorio e presupposti del sequestro
Per ottenere il sequestro, il costituente deve dimostrare al giudice l'esistenza del pegno (tramite l'atto costitutivo) e l'abuso del creditore (tramite prove documentali o testimoniali). Il giudice valuta la fondatezza della domanda e, in caso di urgenza, può concedere il sequestro in via d'urgenza con decreto inaudita altera parte, salvo successiva conferma a contraddittorio.
Domande frequenti
Cosa può fare il costituente se il creditore usa la cosa data in pegno senza autorizzazione?
Può chiedere al giudice il sequestro giudiziale della cosa (art. 2793 c.c.). Il sequestro sottrae la cosa alla disponibilità materiale del creditore, che viene affidata a un custode nominato dal giudice, senza però estinguere il diritto di pegno.
Il sequestro della cosa in pegno estingue il pegno?
No. Il creditore mantiene il diritto di pegno e la prelazione sul ricavato in caso di inadempimento del debitore. Il sequestro lo priva solo della detenzione materiale del bene durante il periodo di custodia giudiziale.
Quali atti del creditore pignoratizio costituiscono 'abuso'?
L'uso non autorizzato del bene, il deterioramento per negligenza nella custodia, la disposizione non autorizzata (cessione, subloca). In generale, qualsiasi comportamento contrario agli obblighi di conservazione e di non uso senza consenso (art. 2792 c.c.).
Come si ottiene il sequestro giudiziale della cosa in pegno?
Il costituente presenta ricorso al giudice competente dimostrando l'esistenza del pegno e l'abuso del creditore. In caso di urgenza il giudice può concedere il sequestro con decreto immediato; successivamente si svolge il contraddittorio per la conferma.
Il creditore pignoratizio può usare la cosa data in pegno?
No, salvo consenso espresso del costituente (art. 2792 c.c.). Il creditore ha solo la detenzione del bene a fini di garanzia, non il diritto di godimento. L'uso non autorizzato configura abuso e legittima la richiesta di sequestro ex art. 2793 c.c.