Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2792 c.c. Divieto di uso e disposizione della cosa
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2791 - Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera→Cod. civ. art. 2793 - Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese relative→Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa→Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore→Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata→Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi→Articolo 2796 Codice Civile: Vendita della cosa→Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto di uso e di disposizione della cosa data in pegno
L'articolo 2792 del Codice Civile disciplina uno dei profili centrali del rapporto pignoratizio: il creditore, pur ricevendo la disponibilità materiale del bene, non ne acquista un diritto di godimento. La consegna del bene serve esclusivamente a costituire la garanzia reale, non a trasferire un'utilità economica al creditore. Questa distinzione è essenziale per comprendere la natura del pegno: si tratta di un possesso qualificato e finalizzato, non di un trasferimento di poteri di godimento.
Il divieto generale di utilizzo della cosa
La regola di fondo è chiara: il creditore non può servirsi del bene ricevuto in pegno senza il consenso del costituente. Se Tizio dà in pegno a Caio un orologio di valore a garanzia di un prestito, Caio non può indossarlo né esibirlo a fini personali. Il creditore è custode, non utilizzatore: la sua funzione è conservare la cosa, non trarne vantaggio. Il consenso del costituente, espresso e specifico, è l'unico modo per legittimare un uso che vada oltre la pura conservazione, e tale consenso deve essere documentato per evitare contestazioni.
L'eccezione dell'uso conservativo
Il legislatore prevede tuttavia una deroga ragionevole: l'uso è consentito quando è necessario per la conservazione della cosa stessa. Pensiamo a un macchinario industriale che, se lasciato fermo per mesi, rischierebbe di guastarsi: in tal caso un utilizzo periodico e tecnicamente indispensabile rientra nei doveri di buona custodia. L'uso deve essere strettamente funzionale alla conservazione e non può trasformarsi in sfruttamento economico. Lo stesso vale per beni che richiedono manutenzione tecnica attiva, come veicoli da movimentare periodicamente per evitare il deterioramento di parti meccaniche o elettriche.
Il divieto di subpegno e di concedere il godimento a terzi
L'articolo aggiunge un secondo divieto: il creditore non può dare la cosa in pegno ad altri (subpegno) né concederne il godimento a soggetti diversi. La ratio è proteggere il costituente dal rischio che il bene venga immesso in circuiti di garanzia ulteriori o ceduto in uso, complicando il recupero al momento dell'estinzione del debito. Se Caio prestasse l'orologio di Tizio a un terzo, violerebbe il vincolo fiduciario alla base del pegno. Il divieto è particolarmente importante perché evita che il bene segua percorsi indipendenti rispetto alla volontà del costituente, generando incertezza sulla restituzione e sul valore residuo.
L'imputazione obbligatoria dell'utile ricavato
Quando la cosa produce frutti o un utile (si pensi a titoli di credito che maturano interessi, o a beni che generano proventi leciti durante la custodia), il creditore deve imputarli in un ordine preciso stabilito dalla legge: prima alle spese sostenute per la conservazione, poi agli interessi maturati e infine al capitale del debito. Questa sequenza protegge il debitore garantendo trasparenza contabile: ogni provento riduce progressivamente l'esposizione complessiva. Se Tizio dà in pegno a Caio obbligazioni che pagano cedole semestrali, Caio deve registrare ogni cedola e applicarla nell'ordine indicato, rendendone conto al costituente.
Conseguenze della violazione dei divieti
Il creditore che usa la cosa senza autorizzazione, la subconcede o trattiene gli utili senza imputarli correttamente risponde contrattualmente verso il costituente. Sul piano pratico, ciò può tradursi in obblighi risarcitori, riduzione del credito garantito o, nei casi più gravi, perdita della garanzia stessa qualora si configuri un abuso del diritto. La giurisprudenza ha sottolineato come la violazione possa fondare anche pretese restitutorie sui frutti percepiti illegittimamente e sui benefici indirettamente conseguiti dal creditore.
Una norma a tutela del costituente
L'articolo 2792 ribadisce la natura strumentale del pegno: garanzia, non occasione di arricchimento. Il bene resta del costituente, che ne conserva la proprietà e ha diritto a riaverlo intatto e libero da nuovi vincoli al momento dell'estinzione del debito. La regola fissa un equilibrio raffinato tra la legittima posizione del creditore (che detiene la cosa per assicurarsi la soddisfazione del credito) e la posizione del costituente (che resta titolare del bene e dei suoi frutti). L'osservanza di questi obblighi è quindi essenziale tanto per la validità della garanzia quanto per la corretta gestione del rapporto fiduciario.
Domande frequenti
Il creditore pignoratizio può usare la cosa ricevuta in pegno?
No, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione del bene oppure il costituente abbia espressamente acconsentito. Qualsiasi utilizzo diverso configura un illecito contrattuale.
Cosa si intende per uso necessario alla conservazione?
Si tratta di un utilizzo tecnico e minimo, indispensabile per evitare il deterioramento della cosa. Ad esempio, l'accensione periodica di un macchinario per mantenerne efficienti gli ingranaggi.
Il creditore può dare a sua volta in pegno la cosa ricevuta?
No. L'articolo 2792 vieta espressamente il subpegno, così come la concessione del godimento a terzi, per tutelare il costituente da catene di garanzia incontrollate.
Se la cosa produce un utile, a chi spetta?
L'utile deve essere imputato dal creditore in modo vincolato: prima alle spese di conservazione, poi agli interessi e infine al capitale del debito garantito.
Cosa rischia il creditore che viola questi divieti?
Risponde a titolo contrattuale verso il costituente, può essere tenuto al risarcimento del danno e, in casi gravi, l'abuso può incidere negativamente sull'efficacia stessa della garanzia.