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Art. 2787 c.c. Prelazione del creditore pignoratizio
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La prelazione: il vero vantaggio del pegno
L'articolo 2787 del Codice Civile attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno. Senza questa prerogativa il pegno sarebbe sostanzialmente inutile, poiché in caso di esecuzione concorsuale il creditore sarebbe trattato come tutti gli altri chirografari. La prelazione significa invece che il creditore pignoratizio soddisfa per primo il proprio credito sul ricavato del bene, e solo l'eventuale eccedenza è ripartita tra gli altri creditori. Il pegno svolge così la sua funzione tipica di garanzia reale, che giustifica l'onere dello spossessamento previsto dall'art. 2786 c.c.
Il requisito del possesso continuativo
Il secondo comma fissa una regola rigorosa: la prelazione non opera se la cosa non resta nelle mani del creditore o del terzo designato. Se Tizio dà in pegno alla banca un orologio prezioso ma successivamente la banca glielo restituisce per qualche giorno, in quel periodo la garanzia perde efficacia verso gli altri creditori. Lo spossessamento, che fonda la costituzione del pegno ex art. 2786 c.c., deve durare per tutta la vita della garanzia. È una conseguenza della natura possessoria del pegno: senza possesso non c'è prelazione, e la riconsegna anche temporanea può pregiudicare l'opponibilità ai terzi.
La scrittura con data certa e la sua funzione probatoria
Per crediti di importo non modesto la legge impone una formalità ulteriore: la scrittura con data certa, contenente l'indicazione sufficiente del credito garantito e della cosa data in pegno. La soglia originaria di lire cinquemila è oggi simbolica (2,58 euro), perciò di fatto la scrittura è quasi sempre necessaria. La data certa serve a impedire che il debitore, in difficoltà, retrodati una scrittura di pegno per favorire un creditore amico in danno degli altri. Si ottiene con atto pubblico, scrittura autenticata, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, marca temporale o PEC su documento informatico (art. 2704 c.c.).
Indicazione del credito e del bene: il livello di precisione richiesto
La giurisprudenza richiede che la scrittura individui con sufficiente precisione sia il credito (importo, causale, scadenza) sia la cosa (caratteristiche identificative). Non occorre la descrizione minuziosa: basta che le indicazioni rendano possibile collegare quel pegno a quel credito senza margine di confusione. Esempio: Caio si fa prestare 50.000 euro da una banca dando in pegno azioni Alfa S.p.A. La scrittura deve indicare numero e numerazione dei certificati (o l'identificativo del conto deposito titoli), causale del credito e importo. Se omette tali elementi la prelazione cade anche se il pegno materialmente esiste, e il creditore concorre come chirografario.
Il regime speciale del credito su pegno bancario
Il quarto comma deroga al regime probatorio per banche e altri enti autorizzati a esercitare professionalmente il credito su pegno (Monti di pegno, banche con apposito reparto). In questi casi la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova, comprese testimonianze e registrazioni interne. La ratio è agevolare un'attività di pubblico interesse, tradizionalmente svolta da enti vigilati che offrono microcredito su pegno per piccole somme: imporre l'atto pubblico per ogni anello d'oro impegnato bloccherebbe il settore. Resta fermo l'obbligo di rilascio della polizza al cliente, documento essenziale per il riscatto del bene.
Domande frequenti
Cosa succede se manca la scrittura con data certa per un pegno superiore alla soglia?
Il pegno resta valido tra le parti ma il creditore perde la prelazione verso gli altri creditori. In sede di concorso (fallimento, esecuzione concorsuale) sarà trattato come chirografario, soddisfacendosi solo dopo i creditori privilegiati e in proporzione al ricavato residuo.
La scrittura privata semplice è sufficiente o serve l'autenticazione?
Non occorre l'autenticazione della firma, ma occorre la data certa ex art. 2704 c.c. Si ottiene con registrazione fiscale, timbro postale, PEC, marca temporale digitale o riproduzione in atto pubblico. La data risultante dalla sola scrittura privata non basta a opporre la prelazione ai terzi.
Il pegno costituito a Monte dei Pegni può fare a meno della data certa?
Sì. Per banche e istituti autorizzati al credito su pegno la data della polizza può essere provata con qualunque mezzo, anche testimoniale o documentale interno (registri, archivi informatici). Si tutela così la rapidità tipica di queste operazioni di piccolo prestito.
Se il creditore restituisce temporaneamente la cosa al debitore la prelazione cade definitivamente?
La prelazione viene meno per il periodo in cui il creditore perde il possesso. Se il bene ritorna stabilmente nelle mani del creditore la garanzia può rinascere, ma con efficacia limitata: i pegni o privilegi sorti nel periodo intermedio prevalgono.
Il pegno copre anche le spese di custodia e gli interessi?
Sì, la prelazione si estende agli interessi nei limiti dell'art. 2788 c.c. e alle spese necessarie per la conservazione del bene. Il rimborso delle spese è espressamente previsto dall'art. 2790 c.c. ed è anch'esso assistito dalla prelazione sul ricavato della vendita.