Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2789 - Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore→Cod. civ. art. 2791 - Articolo 2791 Codice Civile: Pegno di cosa fruttifera→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi→Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della cosa→Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio→Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa→Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione→Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa→Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una garanzia che impone obblighi a entrambe le parti
L'articolo 2790 del Codice Civile disciplina la fase di durata del rapporto pignoratizio, stabilendo gli obblighi reciproci di creditore e costituente in ordine alla conservazione del bene. Il creditore non è un semplice detentore: deve custodire la cosa con diligenza e risponde di perdita e deterioramento; in contropartita ha diritto al rimborso delle spese necessarie. La norma traduce così, nel rapporto di pegno, principi generali del deposito e della custodia, ribadendone l'applicazione e il fondamento.
L'obbligo di custodia e lo standard di diligenza
Il creditore pignoratizio ha verso il bene un obbligo analogo a quello del depositario: deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, primo comma, c.c. Se il pegno è ricevuto nell'esercizio di un'attività professionale (banca, Monte di pegno) opera lo standard qualificato del secondo comma: diligenza commisurata alla natura dell'attività esercitata. La differenza è significativa: una banca deve adottare misure di sicurezza adeguate (caveau, sistemi antifurto, polizze assicurative), mentre un privato cittadino è tenuto a comportarsi con prudenza ragionevole. Esempio: Tizio, prestatore privato, riceve in pegno un orologio prezioso da Caio; lo conserva in una cassaforte domestica regolarmente chiusa. Se il bene viene rubato durante una rapina improvvisa Tizio non risponde perché ha agito diligentemente; se invece lo aveva lasciato esposto sulla scrivania risponde della perdita.
La responsabilità per perdita e deterioramento
Il creditore risponde secondo le regole generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.: l'onere della prova dell'imputabilità della perdita o del deterioramento è invertito, nel senso che spetta al creditore dimostrare che l'evento è stato determinato da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo non prevedibile). Il deterioramento naturale derivante dall'uso normale o dal trascorrere del tempo non genera responsabilità, salvo che il creditore ne abbia accelerato o aggravato il processo con condotte negligenti. Se l'evento dannoso si verifica, il creditore può essere tenuto a un risarcimento equivalente al valore del bene, da compensare con il proprio credito; può inoltre venir meno la garanzia stessa per impossibilità sopravvenuta.
Il rimborso delle spese di conservazione
Il secondo comma riconosce al creditore il diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione del bene. Sono tali, ad esempio, i costi di un caveau bancario per il deposito di titoli, le polizze assicurative su beni di valore, gli interventi di manutenzione ordinaria su un macchinario, le cure veterinarie su un animale dato in pegno (ipotesi rara ma teoricamente ammessa per beni mobili). Restano escluse le spese voluttuarie (per esempio l'ammodernamento estetico) e quelle non strettamente necessarie. Caio dà in pegno alla banca un'opera d'arte di valore: la banca paga 1.500 euro per assicurarla contro furto e incendio durante la custodia. Tale somma è rimborsabile e gode della prelazione del pegno.
Coordinamento con le altre norme del pegno
L'art. 2790 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 2791 c.c. sui frutti (che il creditore può fare suoi imputandoli prima a spese e interessi), con l'art. 2793 c.c. sull'abuso del bene (che legittima il costituente a chiedere il deposito presso un terzo), e con l'art. 2795 c.c. sul deperimento (che consente al creditore di chiedere autorizzazione alla vendita anticipata). Il sistema è equilibrato: il creditore ha il bene a fini di garanzia, ma il costituente conserva l'aspettativa di restituzione e la tutela contro un cattivo uso. In sede di estinzione del debito il creditore deve restituire la cosa nelle condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo deterioramento dovuto all'uso conforme o al fortuito; eventuali contestazioni si risolvono con perizia e, in difetto di accordo, in via giudiziale.
Domande frequenti
Il creditore può utilizzare la cosa data in pegno?
In linea di principio no: il pegno è funzionale alla garanzia, non al godimento. L'art. 2792 c.c. vieta espressamente al creditore di usare la cosa senza il consenso del costituente, salvo che si tratti di cosa fruttifera (art. 2791 c.c.). L'uso non autorizzato è abuso e legittima rimedi specifici.
Cosa si intende per spese necessarie alla conservazione?
Sono le spese senza le quali il bene andrebbe perduto, deteriorato o esposto a rischio anomalo: assicurazione, deposito sicuro, manutenzione ordinaria, eventuali cure obbligatorie. Non sono necessarie le spese di miglioramento o di abbellimento, che restano a carico del creditore.
Le spese di conservazione godono di prelazione?
Sì, la prelazione del pegno si estende anche alle spese di conservazione ex art. 2755 c.c. e alla prassi giurisprudenziale. Il creditore può quindi soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita anche per il rimborso di tali spese.
Se il bene si deteriora naturalmente il creditore deve rispondere?
No, il normale deperimento da uso o trascorrere del tempo (per esempio l'invecchiamento di un vino dato in pegno) non genera responsabilità. Il creditore risponde solo se non ha adottato le cautele necessarie a contenere il deterioramento o se lo ha aggravato con condotta negligente.
Cosa succede se il creditore non restituisce il bene dopo l'estinzione del debito?
Il costituente può agire con l'azione di restituzione, eventualmente cumulata con risarcimento per i danni da detenzione abusiva. Se la cosa è andata perduta nel frattempo per fatto imputabile al creditore, scatta la responsabilità ex art. 1218 c.c. con risarcimento del valore.