Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera
In vigore dal 19/04/1942
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2790 - Articolo 2790 Codice Civile: Conservazione della cosa e spese rel…→Cod. civ. art. 2792 - Articolo 2792 Codice Civile: Divieto di uso e disposizione della…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore→Articolo 2793 Codice Civile: Sequestro della cosa→Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi→Articolo 2794 Codice Civile: Restituzione della cosa→Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio→Articolo 2795 Codice Civile: Vendita anticipata→Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il pegno produttivo: una deroga utile al divieto di uso
L'articolo 2791 del Codice Civile disciplina l'ipotesi particolare del pegno di cosa fruttifera, derogando al divieto generale di uso della cosa imposto al creditore dall'art. 2792 c.c. Quando il bene oggetto di pegno produce frutti (naturali, come gli animali, le piante; o civili, come le quote di partecipazione che generano dividendi), il creditore può farli propri, salvo patto contrario. La regola risponde a un'esigenza di efficienza economica: ignorare i frutti significherebbe lasciare dispersa o non utilizzata una fonte di ricchezza, mentre destinarli al pagamento progressivo del debito riduce l'esposizione e favorisce l'estinzione della garanzia.
Frutti naturali e frutti civili
L'art. 820 c.c. distingue i frutti naturali (prodotti direttamente dalla cosa, come il latte, i frutti, la lana, i piccoli degli animali) dai frutti civili (corrispettivi del godimento concesso ad altri, come canoni, interessi, dividendi). Il pegno di cose fruttifere riguarda entrambe le categorie. Esempio classico di frutto naturale: Tizio dà in pegno alla banca un gregge di pecore, e la banca, durante il pegno, può fare propri lana e latte, imputandoli al credito. Esempio di frutto civile: Caio dà in pegno azioni di una S.p.A., e i dividendi distribuiti durante la pendenza del pegno sono percepiti dalla banca creditrice, in luogo dell'azionista costituente.
L'ordine di imputazione: spese, interessi, capitale
La norma stabilisce l'ordine con cui i frutti percepiti riducono il debito: prima le spese di conservazione (coerentemente con l'art. 2790 c.c.), poi gli interessi, infine il capitale. Quest'ordine è cogente e non derogabile dalla volontà delle parti, salvo il limite generale del patto contrario relativo alla facoltà di percepire i frutti. La ratio è duplice: i frutti vengono usati per coprire prima i costi sostenuti dal creditore, poi per ridurre la maturazione di nuovi interessi (che producono altri interessi se non pagati), infine per abbattere il capitale. Esempio: Sempronio dà in pegno azioni di una società che distribuiscono 5.000 euro di dividendo. La banca creditrice ha sostenuto 500 euro di spese di custodia, vanta 1.500 euro di interessi annui sul prestito e 50.000 euro di capitale. I 5.000 euro si imputano: 500 alle spese (residuo 4.500), 1.500 agli interessi (residuo 3.000), 3.000 al capitale (debito residuo 47.000).
Patto contrario: quando le parti possono escludere o modulare
La regola dell'imputazione automatica vale salvo patto contrario. Le parti possono accordarsi diversamente: escludere del tutto il diritto del creditore di percepire i frutti (con obbligo di restituirli al costituente), prevedere una rendicontazione periodica, o destinarli a un conto vincolato fino all'estinzione del debito. È prassi frequente nei pegni su strumenti finanziari pattuire che i dividendi affluiscano su un conto pegnato anziché essere imputati direttamente al credito, così da preservare la capienza della garanzia. Per il pegno di partecipazioni societarie l'art. 2352 c.c. (per le azioni) e l'art. 2471-bis c.c. (per le quote di s.r.l.) disciplinano specificamente diritto di voto, utili e nuove emissioni in caso di pegno, completando il quadro normativo.
Profili pratici e cautele
Il creditore che si avvale della facoltà ex art. 2791 c.c. deve documentare con precisione i frutti percepiti e l'imputazione operata, sia per evitare contestazioni in sede di restituzione della cosa, sia per non incorrere in responsabilità ex art. 2790 c.c. per cattiva gestione. È utile prevedere clausole contrattuali specifiche su modalità di rendiconto, tempistica delle imputazioni e diritto di informazione del costituente. La norma si applica armonicamente con il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) e con il pegno non possessorio (D.L. 59/2016), con gli opportuni adattamenti: nel pegno non possessorio, in particolare, il debitore continua a usare il bene e i frutti restano in genere a lui, salvo patto contrario sull'apporto alla garanzia.
Domande frequenti
Per cosa fruttifera si intendono solo i beni che danno frutti naturali?
No, sono comprese sia le cose che producono frutti naturali (animali, piante) sia quelle che producono frutti civili (azioni, quote, crediti, beni concessi in locazione). La distinzione è quella generale dell'art. 820 c.c.
Il creditore può rinunciare a percepire i frutti?
Sì, l'art. 2791 c.c. attribuisce una facoltà, non un obbligo. Il creditore può scegliere di non percepire i frutti, lasciandoli al costituente. Le parti possono anche convenire la rinuncia preventiva con un patto contrario.
I dividendi delle azioni in pegno spettano al creditore?
Sì in via generale ex art. 2791 c.c., salvo patto contrario. Per le azioni l'art. 2352 c.c. precisa che il diritto agli utili compete al creditore pignoratizio, mentre il diritto di voto va a quest'ultimo salvo diverso accordo. Per le quote di s.r.l. opera l'art. 2471-bis c.c.
L'ordine di imputazione spese-interessi-capitale può essere modificato dalle parti?
L'opinione prevalente è che l'ordine sia inderogabile in quanto risponde a una logica di tutela del costituente, evitando che i frutti vengano destinati al capitale lasciando maturare ulteriori interessi. Le parti possono invece convenire di non imputare affatto i frutti al credito (patto contrario all'art. 2791).
Cosa succede se i frutti superano il debito residuo?
L'eccedenza spetta al costituente. Il creditore ha facoltà di percepire i frutti solo a fini di soddisfacimento del proprio credito; ottenuto il pagamento integrale viene meno la giustificazione del pegno e il creditore deve restituire bene e frutti ulteriori.