Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1851 c.c. – Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1850 - Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia→Cod. civ. art. 1852 - Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntist…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci→Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più→Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia→Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone→Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci→Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato→Articolo 1846 Codice Civile: Disponibilità delle cose date in pegno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nozione di pegno irregolare nell'anticipazione bancaria
L'articolo 1851 del Codice Civile disciplina la figura del pegno irregolare nel contesto dell'anticipazione bancaria. La norma ricorre quando l'oggetto del vincolo (denaro, merci o titoli) non è stato individuato specificamente oppure quando al creditore pignoratizio, la banca, è stata conferita la facolta' di disporne. In questi casi la banca non assume una mera custodia dell'oggetto, ma ne acquista la proprietà, con il correlativo obbligo di restituire il tantundem al momento dell'estinzione del rapporto.
Distinzione tra pegno regolare e irregolare
Nel pegno regolare (art. 2786 ss. c.c.) il creditore deve conservare la cosa specifica ricevuta e restituirla al debitore quando il credito è estinto. Nel pegno irregolare, invece, avviene un trasferimento di proprietà: la banca può utilizzare le somme, vendere i titoli o disporre delle merci. Il debitore, ad esempio Tizio che ha versato un deposito in contanti come garanzia, non ha diritto alla restituzione di quelle specifiche banconote, ma di una somma equivalente, dedotta l'obbligazione garantita.
La restituzione dell'eccedenza
Il meccanismo restitutorio è calibrato sull'eccedenza rispetto ai crediti garantiti: la banca trattiene quanto necessario a coprire il proprio credito e restituisce il surplus. Se Caio ha versato titoli per 80.000 euro a garanzia di un'anticipazione di 60.000 euro, al momento della scadenza, ipotizzando che i titoli valgano ancora 80.000 euro, la banca deve restituire titoli (o il loro equivalente) per 20.000 euro.
Il momento di riferimento per la valutazione
Un aspetto tecnico di rilievo è il momento in cui si calcola il valore delle merci o dei titoli: la norma stabilisce che è la scadenza dei crediti garantiti, non il momento in cui la garanzia è stata costituita. Questa scelta è funzionale alla banca: se il valore dei titoli è sceso nel frattempo, l'eccedenza da restituire sarà più bassa; se è salito, il debitore beneficera' dell'apprezzamento. La regola riflette il carattere speculativo dell'anticipazione bancaria su titoli.
Pluralità di crediti garantiti
La norma contempla espressamente la possibilità che il vincolo garantisca più crediti ('uno o più crediti'). In tal caso il calcolo dell'eccedenza considera la somma di tutti i crediti garantiti: la banca non è obbligata a restituire fino a quando almeno uno dei crediti non è stato estinto o non è scaduto, salvo diverso accordo tra le parti.
Collocazione sistematica e raccordo con la sezione V
L'art. 1851 chiude la sezione IV sull'anticipazione bancaria e precede immediatamente la sezione V sulle operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.). Il testo della disposizione include nell'originale la rubrica 'Sezione V, Delle operazioni bancarie in conto corrente', segnalando la continuità disciplinare tra i due istituti, spesso coesistenti nella pratica bancaria quotidiana.
Domande frequenti
Cos'e' il pegno irregolare previsto dall'art. 1851 c.c.?
È il vincolo costituito su denaro, merci o titoli non individuati specificamente o su cui la banca ha facolta' di disporre. La banca ne diventa proprietaria e deve restituire solo la parte eccedente i crediti garantiti.
Quale differenza c'e' tra pegno regolare e pegno irregolare?
Nel pegno regolare la banca conserva la cosa specifica e la restituisce integra; nel pegno irregolare acquista la proprietà dell'oggetto e deve restituire il tantundem (valore equivalente), dedotto il credito garantito.
A quale momento si calcola il valore dell'eccedenza da restituire?
Il valore di merci e titoli si determina alla scadenza dei crediti garantiti, non al momento in cui la garanzia e' stata costituita, così da riflettere le variazioni di mercato nel frattempo intervenute.
La banca può trattenere tutto il pegno irregolare fino all'estinzione del credito?
Si', la banca trattiene l'intera garanzia fino alla scadenza dei crediti garantiti e restituisce solo la parte eccedente, calcolata in base al valore a quella data.
L'art. 1851 si applica se ci sono più crediti garantiti dallo stesso pegno irregolare?
Si', la norma lo prevede espressamente: l'eccedenza e' calcolata sull'ammontare complessivo di tutti i crediti garantiti, e la restituzione avviene solo quando tutti sono scaduti o estinti.