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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1847 c.c. Assicurazione delle merci

In vigore

La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.

In sintesi

  • Obbligo assicurativo della banca: la banca deve provvedere all'assicurazione delle merci date in pegno quando, per natura, valore o ubicazione, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
  • A spese del contraente: l'assicurazione e' stipulata per conto del cliente (contraente), il cui e' il costo.
  • Valutazione case by case: l'obbligo sorge solo quando l'assicurazione e' conforme agli usi commerciali; non e' automatico per qualsiasi merce.
  • Coordinamento con l'art. 1848: le spese assicurative rientrano tra le spese di custodia rimborsabili ex art. 1848 c.c.
  • Responsabilita' della banca: l'omissione dell'assicurazione dovuta espone la banca al risarcimento del danno subito dal contraente per evento non coperto.

Ratio e ambito di applicazione

L'art. 1847 c.c. impone alla banca un obbligo di diligenza professionale nella gestione delle merci ricevute in pegno nell'ambito dell'anticipazione bancaria. La norma si inserisce nel quadro degli obblighi di custodia del creditore pignoratizio (art. 2790 c.c.) e lo specializza nel contesto bancario, aggiungendo il dovere di assicurare i beni quando cio' sia conforme alle cautele d'uso commerciali.

Il presupposto: cautele d'uso

L'obbligo assicurativo non e' automatico: sorge solo quando, per la natura della merce, il suo valore o la sua ubicazione, l'assicurazione 'risponde alle cautele d'uso'. Questo rinvio agli usi commerciali implica una valutazione concreta. Merci facilmente deteriorabili (derrate alimentari), di elevato valore (gioielli, metalli preziosi), ubicate in magazzini a rischio (zone costiere esposte a inondazioni) richiedono generalmente copertura assicurativa secondo la prassi commerciale. Al contrario, merci di modesto valore conservate in magazzini sicuri potrebbero non rientrare nell'obbligo.

L'assicurazione per conto del contraente

La norma specifica che la banca provvede 'per conto del contraente': cio' significa che il contraente e' il soggetto nel cui interesse l'assicurazione e' stipulata e che ne sopporta il costo. La banca agisce come mandataria nell'interesse del mandante-contraente. In caso di sinistro, il contraente, e non la banca, ha diritto all'indennizzo assicurativo, salvo che la polizza non preveda la banca come beneficiaria fino a concorrenza del credito garantito (clausola vincolataria tipica delle polizze bancarie).

Conseguenze dell'omissione

Se la banca omette di stipulare l'assicurazione in violazione dell'art. 1847 c.c. e la merce viene danneggiata o distrutta da un evento che sarebbe stato coperto dalla polizza, la banca risponde del danno subito dal contraente. Il danno risarcibile e' pari al valore della merce non coperta, dedotto l'ammontare del credito garantito che il contraente non e' comunque tenuto a restituire in proporzione al perimento della garanzia.

Coordinamento con l'art. 2790 c.c.

L'art. 2790 c.c. stabilisce che il creditore pignoratizio deve custodire la cosa ricevuta in pegno con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde della perdita e del deterioramento causati da sua colpa. L'art. 1847 c.c. si coordina con questa norma elevando lo standard di diligenza per la banca: non basta la cura del buon padre di famiglia, occorre anche stipulare l'assicurazione quando cio' e' conforme agli usi. La banca professionale e' soggetta a uno standard piu' alto rispetto al creditore privato.

Applicazione pratica

Si pensi a Caio che ottiene dalla banca un'anticipazione su un stock di elettrodomestici depositati in un magazzino. Per merci di questo tipo e valore, l'assicurazione contro incendio e furto e' prassi consolidata nel commercio. La banca deve quindi stipulare la polizza, addebitandone il costo a Caio. Se non lo fa e il magazzino brucia, la banca risponde della perdita della merce. La norma si applica solo alle merci: per i titoli non vi e' un obbligo equivalente, attesa la diversa natura e la maggiore liquidita' dei valori mobiliari.

Domande frequenti

La banca e' sempre obbligata ad assicurare le merci date in pegno?

No. L'obbligo sorge solo quando, per la natura, il valore o l'ubicazione delle merci, l'assicurazione e' conforme alle cautele d'uso commerciali. Per merci di modesto valore in luoghi sicuri l'obbligo potrebbe non ricorrere.

Chi paga il premio assicurativo delle merci date in pegno?

Il contraente (il cliente che ha dato le merci in pegno), poiche' la banca stipula l'assicurazione per suo conto. Il costo del premio rientra tra le spese rimborsabili alla banca ex art. 1848 c.c.

Se la banca non assicura le merci e queste vengono distrutte, chi risponde?

La banca risponde del danno subito dal contraente, pari al valore della merce non coperta, se l'assicurazione era dovuta secondo le cautele d'uso. Il risarcimento si cumula con gli eventuali profili di responsabilita' per omessa custodia ex art. 2790 c.c.

L'obbligo assicurativo si applica anche ai titoli dati in pegno?

No. L'art. 1847 c.c. riguarda specificamente le merci. Per i titoli non esiste un obbligo analogo, in considerazione della loro natura e della maggiore facilita' di recupero del valore tramite mercati regolamentati.

Chi incassa l'indennizzo assicurativo in caso di sinistro?

Di regola il contraente, essendo il soggetto nel cui interesse e' stipulata la polizza. Tuttavia nella prassi bancaria la polizza prevede spesso la banca come beneficiaria vincolataria fino a concorrenza del credito garantito, con l'eccedenza accreditata al contraente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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