Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1849 c.c. – Ritiro dei titoli o delle merci
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1848 - Articolo 1848 Codice Civile: Spese di custodia→Cod. civ. art. 1850 - Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci→Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione→Articolo 1846 Codice Civile: Disponibilità delle cose date in pegno→Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista→Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto→Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più→Art. 1844 Codice Civile: Garanzia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di ritiro anticipato
L'art. 1849 c.c. introduce un importante elemento di flessibilita' nel contratto di anticipazione bancaria: il contraente può ritirare in parte i beni dati in pegno anche prima della scadenza contrattuale, senza necessità di accordo con la banca, a condizione che rimborsi proporzionalmente le somme anticipate e le spese di custodia e che la garanzia residua rimanga sufficiente. La norma risponde a un'esigenza pratica: chi ha dato in pegno un lotto di merci o un portafoglio di titoli deve poter progressivamente riscattarli man mano che rientra finanziariamente, senza dover aspettare la scadenza del contratto.
Il rimborso proporzionale
Il contraente deve rimborsare le somme anticipate 'proporzionalmente' ai beni che intende ritirare. Se, ad esempio, Tizio ha dato in pegno 100 titoli ottenendo un'anticipazione di 10.000 euro e vuole ritirare 30 titoli, deve rimborsare 3.000 euro (30% dell'anticipazione) più le spese di custodia proporzionali. La proporzionalita' si calcola sul valore dei beni al momento dell'anticipazione, non sul valore corrente di mercato, salvo diversa pattuizione. Qualora il valore dei beni sia mutato, la banca potrebbe avere interesse a opporsi al ritiro se la proporzione originaria non riflette più il rapporto effettivo di garanzia.
La condizione di sufficienza del credito residuo
Il ritiro e' impedito quando il credito residuo (cioè la parte di anticipazione non ancora rimborsata) risulta insufficientemente garantito dopo il ritiro dei beni. Questa clausola di salvaguardia tutela la banca: se i beni residui non valgono più almeno quanto il credito residuo aumentato del normale margine di sicurezza bancario, la banca può rifiutare il ritiro. Si pensi a Caio che ha dato in pegno merci per 100.000 euro a fronte di un'anticipazione di 70.000 euro (loan-to-value del 70%): se il valore delle merci e' sceso a 80.000 euro, Caio non può ritirare una quota che riduca ulteriormente la copertura sotto il 70%.
La flessibilita' operativa dell'anticipazione bancaria
La norma riflette la funzione economica dell'anticipazione bancaria come strumento di finanziamento del ciclo commerciale. Un'impresa che usa le proprie merci come garanzia ha necessità di poter gradualmente ritirare i beni per immetterli nel ciclo produttivo o distributivo, sostituendoli eventualmente con nuove merci. L'art. 1849 c.c. consente questa gestione dinamica senza richiedere la rinegoziazione continua del contratto, rendendo l'anticipazione bancaria uno strumento agile per il finanziamento del capitale circolante.
Coordinamento con l'art. 1846 e il pegno rotativo
Il diritto di ritiro anticipato ex art. 1849 c.c. deve essere coordinato con il regime di disponibilita' dei beni ex art. 1846 c.c. Nell'anticipazione regolare (senza patto di disponibilita'), il ritiro parziale e' lo strumento ordinario con cui il contraente riscatta progressivamente i beni. Nell'anticipazione irregolare, poiché la banca ha la disponibilita' dei beni, il 'ritiro' assume natura diversa: il contraente ha diritto alla restituzione di beni equivalenti, non degli stessi beni originariamente consegnati. La prassi bancaria moderna ha sviluppato il cosiddetto 'pegno rotativo', in cui le merci possono essere sostituite con altre dello stesso genere durante la vita del contratto, istituto che trova la propria base normativa nel coordinamento tra gli artt. 1846 e 1849 c.c.
Aspetti processuali
Il contraente che voglia esercitare il diritto di ritiro deve notificare la propria volontà alla banca unitamente alla prova del rimborso proporzionale effettuato. La banca può opporre la condizione di insufficienza della garanzia residua, ma deve farlo in modo motivato e proporzionato. Se la banca rifiuta ingiustificatamente il ritiro, il contraente può agire in giudizio per l'adempimento coattivo o richiedere la nomina di un custode giudiziario dei beni.
Domande frequenti
Il cliente può ritirare solo una parte dei beni dati in pegno prima della scadenza?
Si'. L'art. 1849 c.c. attribuisce al contraente il diritto di ritirare parzialmente i titoli o le merci anche prima della scadenza, purche' rimborsi proporzionalmente le somme anticipate e le spese di custodia e la garanzia residua rimanga sufficiente.
Come si calcola il rimborso proporzionale per il ritiro anticipato?
Il rimborso si calcola in proporzione al valore dei beni che si intende ritirare rispetto al totale dei beni dati in pegno al momento dell'anticipazione. Ad esempio, ritirando il 30% dei beni, si deve rimborsare il 30% dell'anticipazione più le spese di custodia proporzionali.
La banca può rifiutare il ritiro parziale dei beni?
Si', ma solo se dopo il ritiro il credito residuo risulterebbe insufficientemente garantito. Il rifiuto deve essere motivato e proporzionato: la banca non può opporre pretesti per bloccare il ritiro quando la garanzia residua e' adeguata.
Nell'anticipazione irregolare il cliente può esercitare il diritto di ritiro?
Si', ma il ritiro ha natura diversa: poiché la banca ha acquistato la disponibilita' e la proprieta' dei beni, il cliente non ha diritto agli stessi beni ma a beni equivalenti per specie e qualità. Il rimborso proporzionale e' comunque dovuto.
Cos'e' il pegno rotativo e in che rapporto e' con l'art. 1849 c.c.?
Il pegno rotativo e' un istituto di prassi bancaria in cui le merci in pegno possono essere sostituite con altre dello stesso genere durante la vita del contratto. Trova base normativa nel coordinamento tra l'art. 1846 (disponibilita' dei beni con patto scritto) e l'art. 1849 c.c. (ritiro e sostituzione parziale), consentendo la gestione dinamica della garanzia.