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Art. 1850 c.c. Diminuzione della garanzia
In vigore
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’articolo 2797. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito di applicazione e ratio della norma
L'articolo 1850 del Codice Civile si colloca nella disciplina dell'anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) e affronta il problema del deprezzamento della garanzia in corso di rapporto. La banca, concedendo un'anticipazione su pegno di titoli o merci, assume un rischio di mercato: se il valore del bene dato in garanzia si riduce sensibilmente, la copertura del credito viene compromessa. Il legislatore ha quindi previsto uno strumento di reazione tempestiva, ponendo in capo al debitore l'obbligo di integrare la garanzia o di subire la vendita coattiva del pegno.
La soglia del decimo
La norma fissa una soglia quantitativa precisa: la diminuzione deve essere di almeno un decimo rispetto al valore al tempo del contratto. Si tratta di una soglia minima, non di un tetto massimo: riduzioni ulteriori ampliano ovviamente l'urgenza dell'intervento. Il riferimento e' al valore al momento della stipula, non a un valore futuro o fluttuante, il che fornisce un parametro certo per entrambe le parti. Ad esempio, se Tizio ha depositato titoli del valore di 100.000 euro e il loro valore scende a 89.000 euro, la soglia e' superata e la banca puo' agire.
La diffida e i termini d'uso
Prima di procedere alla vendita, la banca deve diffidare il debitore nei 'termini d'uso', ossia nei tempi previsti dalla prassi bancaria per questo tipo di operazione. La diffida ha carattere costitutivo: e' il presupposto indefettibile della vendita coattiva. Senza una regolare intimazione, la vendita potrebbe essere contestata dal debitore come illegittima. La diffida deve essere chiara e contenere l'indicazione della garanzia da integrare e del termine concesso.
La vendita coattiva e il rinvio all'art. 2797 c.c.
Ove il debitore non ottemperi, la banca procede alla vendita secondo il secondo e quarto comma dell'art. 2797 c.c., che disciplina la vendita del pegno. Tale procedura prevede la vendita tramite soggetto autorizzato (ad esempio un agente di cambio o un notaio) o, per le merci, tramite le modalita' previste dagli usi di piazza. Il rinvio selettivo ai soli commi secondo e quarto esclude le formalita' del primo comma (che richiederebbe una procedura piu' lunga), riconoscendo alla banca una via piu' rapida in ragione dell'esigenza di pronta tutela del credito.
Il rimborso del residuo
Se il ricavato della vendita non copre integralmente il credito, la banca ha diritto al rimborso immediato della differenza. Questo diritto e' autonomo rispetto alla vendita e si aggiunge al ricavato: il debitore resta obbligato per l'intero. Il termine 'immediato' sottolinea che non occorre attendere la chiusura di altri rapporti o la scadenza contrattuale originaria: il credito residuo e' esigibile subito. Caio, ad esempio, che ha dato in pegno azioni per 50.000 euro che vengono vendute a 42.000, dovra' versare immediatamente i restanti 8.000 euro alla banca.
Profili pratici e tutela del debitore
La norma e' orientata principalmente alla tutela della banca, ma non priva il debitore di ogni garanzia: la soglia del decimo evita reazioni sproporzionate a mere fluttuazioni di mercato fisiologiche, la diffida gli concede un termine per reagire, e la procedura ex art. 2797 c.c. assicura trasparenza nella vendita. Il debitore puo' contestare la valutazione del calo di valore operata dalla banca, richiedendo una perizia o adendo l'autorita' giudiziaria in via cautelare se ritiene la diffida illegittima.
Domande frequenti
Quando puo' la banca chiedere un supplemento di garanzia nell'anticipazione bancaria?
Quando il valore del pegno (titoli o merci) si riduce di almeno un decimo rispetto al valore al momento del contratto, la banca puo' richiedere al debitore di integrare la garanzia, previa diffida nei termini d'uso.
Cosa succede se il debitore non integra la garanzia dopo la diffida?
La banca puo' procedere alla vendita coattiva dei titoli o delle merci dati in pegno, seguendo la procedura prevista dal secondo e quarto comma dell'art. 2797 c.c.
La banca puo' recuperare il credito residuo se la vendita non e' sufficiente a coprirlo?
Si'. L'art. 1850 c.c. riconosce alla banca il diritto al rimborso immediato della parte del credito non soddisfatta con il ricavato della vendita del pegno.
Come si calcola la soglia del decimo prevista dall'art. 1850 c.c.?
Si confronta il valore della garanzia al momento del contratto con quello attuale: se la riduzione e' pari o superiore al 10% del valore originario, la soglia e' raggiunta e la banca puo' agire.
La diffida al debitore e' obbligatoria prima della vendita?
Si', e' un presupposto indefettibile. La banca deve prima intimare al debitore di integrare la garanzia nei termini d'uso; solo in caso di inadempimento puo' procedere alla vendita coattiva.