Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1855 c.c. regola il recesso dalle operazioni bancarie in conto corrente a tempo indeterminato: ciascuna parte (banca o cliente) può recedere con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1854 - Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più perso…→Cod. civ. art. 1856 - Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più→Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista→Art. 1858 Codice Civile: Nozione→Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione→Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali→Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il recesso dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato
L'articolo 1855 del Codice Civile disciplina la facolta' di recesso nei contratti di conto corrente bancario privi di scadenza. La norma riconosce a ciascuna parte, sia la banca sia il correntista, il diritto di porre fine al rapporto mediante un atto unilaterale di recesso, a condizione di rispettare il termine di preavviso stabilito dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni. La previsione si inserisce nel quadro più ampio del recesso dai contratti di durata (art. 1373 c.c.) e risponde all'esigenza di non vincolare indefinitamente le parti a un rapporto che nessuna delle due vuole più mantenere.
Il preavviso: usi bancari e termine legale
Il termine di preavviso e' in primo luogo quello stabilito dagli usi bancari del luogo. Gli usi bancari sono raccolti nelle 'Norme Bancarie Uniformi' (NBU) e nelle consuetudini locali, che variano da piazza a piazza. In assenza di usi rilevanti, la legge fissa un termine suppletivo di quindici giorni. Questo termine e' di gran lunga inferiore a quello previsto per le aperture di credito (art. 1845 c.c., che per le imprese impone un preavviso di almeno quindici giorni, ma interpretato estensivamente come congruo), ma sufficiente per consentire al correntista di trasferire i propri pagamenti domiciliati e gestire la liquidita'.
Il recesso della banca: limiti e abusi
Formalmente la norma attribuisce alla banca lo stesso diritto di recesso del correntista. In realtà, il recesso bancario e' soggetto a limiti significativi. Per le aperture di credito, l'art. 1845 c.c. impone alla banca di non recedere in modo improvviso nei confronti di un imprenditore in bonis (non in stato di insolvenza). La giurisprudenza ha elaborato il concetto di 'recesso abusivo' della banca, riconoscendo il risarcimento del danno quando il recesso avviene in modo intempestivo, senza giusta causa o con finalità ritorsive, causando danni all'attività economica del cliente. Tizio, imprenditore artigiano che dipende dall'affidamento bancario per pagare i fornitori, può subire danni ingenti da un recesso comunicato con soli quindici giorni di anticipo in piena campagna produttiva.
Il recesso del correntista
Il correntista ha diritto di recedere liberamente, nel rispetto del preavviso. Il recesso comporta la chiusura del conto e la liquidazione del saldo: se il saldo e' attivo, la banca deve restituire le somme al correntista; se e' passivo, il correntista deve estinguere il debito. Caio, che decide di trasferire i propri rapporti bancari a un altro istituto, può recedere dal contratto comunicando alla banca l'intenzione di chiudere il conto con quindici giorni di preavviso (o nel termine d'uso), dopodiché richiedera' il trasferimento del saldo e la portabilita' dei servizi domiciliati.
Portabilita' del conto e normativa di settore
La disciplina codicistica dell'art. 1855 c.c. si integra con la normativa di settore sulla portabilita' dei conti correnti (d.lgs. 37/2017, attuativo della direttiva PAD 2014/92/UE), che impone procedure semplificate e tempi certi (dodici giorni lavorativi) per il trasferimento del conto da una banca all'altra, rendendo ancora più effettiva la facolta' di recesso del consumatore.
Conseguenze del recesso senza preavviso
Il recesso esercitato senza il rispetto del preavviso e' efficace ma espone la parte recedente a responsabilità contrattuale per i danni cagionati all'altra. Se e' la banca a recedere senza preavviso, può essere condannata al risarcimento; se e' il correntista a chiudere il conto senza preavviso in presenza di fido utilizzato, la banca ha diritto all'immediato rientro dell'esposizione, con possibile segnalazione alla Centrale Rischi.
Domande frequenti
Con quanto preavviso si può recedere da un conto corrente bancario a tempo indeterminato?
Nel termine stabilito dagli usi bancari o, in mancanza, entro quindici giorni. Il preavviso e' obbligatorio; il recesso senza preavviso e' efficace ma può far sorgere responsabilità per i danni causati all'altra parte.
La banca può chiudere il conto corrente in qualsiasi momento?
Formalmente si', con il preavviso di legge o d'uso. Tuttavia per le aperture di credito e nei rapporti con imprenditori in bonis la giurisprudenza limita il recesso abusivo o intempestivo, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno.
Cosa succede se il correntista recede senza rispettare il preavviso?
Il recesso e' comunque efficace e il conto viene chiuso. Se però vi e' un fido utilizzato, la banca può esigere il rientro immediato dell'esposizione; in ogni caso la parte recedente risponde dei danni causati dalla mancanza di preavviso.
L'art. 1855 c.c. si applica anche alle aperture di credito in conto corrente?
Si', ma va coordinato con l'art. 1845 c.c., che per le aperture di credito a tempo indeterminato impone alla banca un preavviso adeguato e vieta il recesso abusivo, specie nei confronti di imprenditori che non versano in stato di insolvenza.
Come funziona la portabilita' del conto corrente in caso di recesso?
Il d.lgs. 37/2017 prevede procedure semplificate: la nuova banca gestisce il trasferimento entro dodici giorni lavorativi, con trasferimento automatico di tutti i servizi domiciliati (bonifici, addebiti). La normativa europea integra e rafforza la facolta' di recesso del consumatore.