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Art. 1858 c.c. Nozione
In vigore
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
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In sintesi
Nozione e struttura del contratto
L'art. 1858 c.c. fornisce la definizione normativa dello sconto bancario: la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, deducendo previamente l'interesse per il periodo che intercorre fino alla scadenza, e acquista il credito mediante cessione salvo buon fine.
La struttura contrattuale e' quindi trilatera: cliente (cedente), banca (cessionaria) e debitore ceduto (terzo). Il cliente ottiene subito liquidita' senza attendere la scadenza del proprio credito; la banca si remunera tramite l'interesse anticipato e acquista il credito come garanzia.
La clausola 'salvo buon fine'
L'elemento piu' caratteristico e' la cessione salvo buon fine (s.b.f.): a differenza della cessione ordinaria ex art. 1260 c.c., il cedente non e' liberato dall'obbligazione originaria se il debitore ceduto non paga. In pratica, se Tizio sconta presso la propria banca una fattura emessa verso Caio, e Caio non paga alla scadenza, la banca potra' addebitare l'importo anticipato sul conto di Tizio.
Cio' distingue lo sconto bancario dalla cessione di credito pro soluto (in cui il cedente garantisce solo l'esistenza del credito) e lo avvicina alla cessione pro solvendo (in cui il cedente garantisce anche la solvenza del debitore).
L'interesse anticipato
La deduzione dell'interesse e' elemento essenziale e tipizzante: la banca non eroga l'intero valore nominale del credito, ma trattiene una somma corrispondente agli interessi maturandi fino alla scadenza. Il tasso applicato e' il cosiddetto tasso di sconto, che deve essere pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 117 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) a pena di nullita' della clausola e sostituzione con il tasso minimo dei BOT.
Differenza dallo sconto commerciale e dal factoring
Lo sconto bancario si distingue dallo sconto commerciale (tra privati) perche' uno dei contraenti e' necessariamente una banca. Si distingue invece dal factoring per la sua natura di operazione singola o di linea di credito su effetti, mentre il factoring implica tipicamente la cessione continuativa di un portafoglio crediti con servizi accessori di gestione e garanzia.
Rilevanza pratica per le imprese
Lo sconto e' uno strumento fondamentale di gestione della liquidita' aziendale: consente di trasformare crediti a termine in disponibilita' immediate, supportando il capitale circolante. E' particolarmente diffuso nelle piccole e medie imprese che operano con clienti che richiedono dilazioni di pagamento (es. 60-90 giorni). Dal punto di vista fiscale, gli interessi passivi di sconto sono deducibili nei limiti dell'art. 96 T.U.I.R.
Domande frequenti
Che cos'e' lo sconto bancario?
E' il contratto con cui la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, deducendo previamente l'interesse e acquistando il credito mediante cessione salvo buon fine.
Cosa significa 'salvo buon fine' nello sconto?
Significa che se il debitore ceduto non paga alla scadenza, la banca puo' rivalersi sul cliente cedente addebitandogli la somma anticipata: il cedente garantisce quindi anche la solvenza del debitore.
Come viene calcolato l'interesse nello sconto bancario?
L'interesse e' dedotto anticipatamente sul valore nominale del credito per il periodo che va dall'erogazione alla scadenza, al tasso di sconto pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Qual e' la differenza tra sconto bancario e mutuo?
Nel mutuo la causa e' il prestito di una somma di danaro con restituzione; nello sconto la causa e' la cessione di un credito verso terzi e la banca si remunera tramite l'interesse anticipato, non tramite rate future.
Lo sconto bancario e' diverso dal factoring?
Si': lo sconto riguarda singoli crediti o linee su effetti; il factoring implica la cessione continuativa di un portafoglio crediti con servizi accessori. Entrambi prevedono la cessione del credito, ma con strutture e scopi differenti.