Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1859 c.c. – Sconto di cambiali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1858 - Art. 1858 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1860 - Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili→Art. 1861 Codice Civile: Nozione→Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi→Articolo 1862 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato→Articolo 1863 Codice Civile: Rendita fondiaria e rendita semplice→Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La girata cambiaria come modalità di sconto
L'art. 1859 c.c. disciplina l'ipotesi in cui lo sconto si realizzi mediante girata di cambiale o di assegno bancario, anziche' attraverso la cessione ordinaria del credito prevista dall'art. 1858 c.c. La girata cambiaria e' lo strumento tipico della circolazione dei titoli di credito e trasferisce al giratario (la banca) tutti i diritti incorporati nel titolo.
Il doppio rimedio in caso di insolvenza
La disposizione più rilevante dell'art. 1859 e' il cumulo dei rimedi a favore della banca in caso di mancato pagamento da parte del debitore cambiario:
Nella pratica, si pensi a Tizio che gira alla banca una cambiale tratta emessa da Caio a favore di Tizio. Se Caio non paga alla scadenza, la banca può protestare il titolo e agire cambiariamente contro Caio e contro Tizio come girante, ma può anche agire nei confronti di Tizio per la restituzione della somma anticipata in virtù del contratto di sconto.
Rapporto tra azione cambiaria e azione causale
La giurisprudenza ha chiarito che i due rimedi sono cumulabili ma alternativi nell'esecuzione: la banca non può ottenere il doppio del credito, ma può scegliere la via processualmente più conveniente. L'azione cambiaria offre vantaggi procedurali (decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. con efficacia esecutiva immediata); l'azione causale consente di superare eventuali eccezioni cartolari legate al titolo.
Tratte non accettate e clausola 'senza accettazione'
Il secondo comma dell'art. 1859 fa salve le norme delle leggi speciali sulla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausola 'senza accettazione'. In questi casi, in cui il titolo non reca la firma di accettazione del trattario, la disciplina cambiaria ordinaria e' integrata da regole speciali che tutelano il portatore nella fase di riscossione, evitando che l'assenza di accettazione pregiudichi i diritti della banca scontatrice.
Rilevanza operativa
Lo sconto di cambiali e' oggi meno diffuso rispetto all'anticipazione su fatture (Riba elettroniche, SDD), ma rimane utilizzato nelle operazioni commerciali internazionali e nel finanziamento del ciclo produttivo di alcune filiere. La solidita' dei rimedi offerti dall'art. 1859 spiega perché le banche preferiscano lo sconto cambiario, quando disponibile, rispetto ad altre forme di anticipazione su crediti chirografari.
Domande frequenti
Come avviene lo sconto di cambiali?
Il cliente gira la cambiale o l'assegno bancario alla banca, che acquista il titolo e anticipa l'importo deducendo l'interesse; in caso di mancato pagamento la banca esercita i diritti cartolari e il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Quali diritti ha la banca se il debitore cambiario non paga?
La banca cumula i diritti derivanti dal titolo (azione cambiaria diretta e di regresso) con il diritto contrattuale alla restituzione della somma anticipata a titolo di sconto.
Può la banca esercitare sia l'azione cambiaria sia quella causale?
Si', i rimedi sono cumulabili nella scelta processuale, ma non nell'esecuzione: la banca non può ottenere il doppio del credito, solo scegliere la via più efficace.
Cosa sono le tratte non accettate richiamate dall'art. 1859?
Sono cambiali tratte in cui il trattario non ha firmato l'accettazione; per queste, leggi speciali disciplinano la cessione della provvista a tutela della banca scontatrice.
Perché le banche preferiscono lo sconto cambiario?
Perché offre una tutela rafforzata: la banca agisce sia come portatore del titolo cambiario (con procedura monitoria veloce) sia come creditore contrattuale, avendo quindi due vie di recupero indipendenti.