← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1862 c.c. Norme applicabili

In vigore

L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

In sintesi

  • Alienazione onerosa: se l'immobile è ceduto a titolo oneroso, si applicano le norme della vendita (artt. 1470 ss. c.c.).
  • Alienazione gratuita: se l'immobile o il capitale è ceduto a titolo gratuito, si applicano le norme della donazione (artt. 769 ss. c.c.).
  • Tecnica del rinvio: la norma non ridisciplina garanzie e obblighi, ma rinvia ai contratti tipici già regolati dal codice.
  • Garanzie per evizione: nell'alienazione onerosa si applica la garanzia per evizione della vendita; in quella gratuita la garanzia attenuata della donazione.
  • Forma: l'alienazione onerosa di immobile richiede l'atto scritto (art. 1350 c.c.); quella gratuita richiede l'atto pubblico notarile ex art. 782 c.c.

La tecnica del rinvio normativo

L'art. 1862 c.c. adotta una tecnica di tecnica legislativa frequente nel codice civile: anziche' ridisciplinare puntualmente obblighi, garanzie e forme dell'alienazione che da' origine alla rendita perpetua, rinvia ai contratti tipici gia' disciplinati, la vendita e la donazione, a seconda che l'alienazione sia a titolo oneroso o gratuito.

Alienazione onerosa: rinvio alla vendita

Quando il costituente aliena l'immobile (o cede il capitale) a titolo oneroso in cambio della rendita perpetua, si applicano le norme della vendita (artt. 1470-1547 c.c.). Cio' comporta, tra l'altro:

  • Garanzia per evizione (art. 1483 c.c.): se il compratore-debitore della rendita viene evitto dal terzo avente diritto sull'immobile, il venditore-creditore della rendita deve restituire il prezzo (qui, la capitalizzazione della rendita) e risarcire i danni;
  • Garanzia per vizi (art. 1490 c.c.): il cedente risponde dei vizi occulti della cosa alienata;
  • Forma scritta (art. 1350 c.c.): il contratto avente ad oggetto immobili deve essere redatto per iscritto a pena di nullita', con trascrizione nei registri immobiliari per l'opponibilita' ai terzi.

Ad esempio, Tizio cede a Caio un appartamento a fronte di una rendita perpetua di 500 euro mensili. Se Caio viene poi evitto da Sempronia che rivendica la proprieta' del bene, Tizio dovra' corrispondere a Caio l'equivalente capitalizzato della rendita, analogamente a quanto avviene nel rimborso del prezzo nella vendita con evizione.

Alienazione gratuita: rinvio alla donazione

Quando l'alienazione e' a titolo gratuito (con la rendita come mero onere), si applicano le norme della donazione (artt. 769-809 c.c.). Le conseguenze principali sono:

  • Forma: richiede l'atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), a pena di nullita';
  • Garanzia attenuata per evizione (art. 797 c.c.): il donante e' tenuto all'evizione solo se l'ha promessa espressamente o se l'evizione dipende da suo dolo;
  • Revocazione (artt. 800-803 c.c.): la donazione, e con essa la rendita costituita come onere, puo' essere revocata per ingratitudine o sopravvenienza di figli;
  • Riduzione per lesione di legittima (artt. 554-559 c.c.): la rendita costituita mediante donazione e' soggetta all'azione di riduzione da parte dei legittimari del donante.

Implicazioni pratiche

Il rinvio dell'art. 1862 ha riflessi concreti nella pianificazione patrimoniale e successoria. Chi intende costituire una rendita perpetua su immobile a favore di un ente benefico, ad esempio, dovra' rispettare i requisiti formali della donazione e tenere conto dei diritti dei legittimari. Chi invece aliena a titolo oneroso godra' di maggiori tutele in caso di evizione, ma sara' anche piu' esposto all'azione di risoluzione per inadempimento nel caso in cui il debitore smetta di pagare le rate.

Domande frequenti

Quali norme si applicano se la rendita e' costituita con alienazione onerosa?

Si applicano le norme della vendita (artt. 1470 ss. c.c.): garanzia per evizione, garanzia per vizi, obbligo di forma scritta per gli immobili e trascrizione per l'opponibilita' ai terzi.

Quali norme si applicano se la rendita e' costituita con donazione?

Si applicano le norme della donazione (artt. 769 ss. c.c.): atto pubblico notarile obbligatorio, garanzia per evizione solo se promessa o derivante da dolo, possibilita' di revocazione e riduzione per lesione di legittima.

La rendita costituita con donazione puo' essere revocata?

Si': la donazione, e l'onere di rendita che la accompagna, puo' essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante, ai sensi degli artt. 800-803 c.c.

Cosa succede se il debitore della rendita viene evitto dall'immobile ricevuto a titolo oneroso?

Il creditore della rendita (alienante) deve rispondere dell'evizione come un venditore: e' tenuto a restituire il valore capitalizzato della rendita e a risarcire gli ulteriori danni, salvo patto contrario.

E' necessario l'atto notarile per la rendita perpetua su immobile?

Dipende dal titolo: se l'alienazione e' onerosa basta la forma scritta (art. 1350 c.c.); se e' gratuita e' obbligatorio l'atto pubblico notarile con testimoni (art. 782 c.c.) a pena di nullita'.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.