Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1861 c.c. Nozione

In vigore

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

In sintesi

  • Contratto di rendita perpetua: una parte (debitore della rendita) si obbliga a versare in perpetuo una prestazione periodica in denaro o cose fungibili.
  • Corrispettivo: la rendita è il corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale al debitore della rendita.
  • Rendita gratuita: la rendita perpetua può essere costituita anche come onere di un'alienazione o cessione a titolo gratuito (donazione modale).
  • Perpetuità: la prestazione non ha scadenza temporale, il che distingue la rendita perpetua da quella vitalizia (limitata alla vita del beneficiario).
  • Utilizzo storico e attuale: uno strumento antico oggi usato soprattutto nelle concessioni di diritti reali e in alcune operazioni finanziarie strutturate.
Indice dei contenuti

Il contratto di rendita perpetua: definizione

L'art. 1861 c.c. apre il Capo XVIII dedicato alla rendita perpetua, definendola come il contratto con cui una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di cose fungibili (grano, olio, ecc.), quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

Lo schema contrattuale e' sinallagmatico: una parte (il costituente) aliena un bene o cede un capitale; l'altra parte (il debitore della rendita) si obbliga a pagare indefinitamente le rate periodiche pattuite. La perpetuita' e' l'elemento che caratterizza questo contratto rispetto alla rendita vitalizia (artt. 1872 ss. c.c.), la cui durata e' limitata alla vita di una o più persone.

Oggetto della prestazione

La prestazione periodica può avere ad oggetto:

  • Una somma di danaro: forma oggi più comune, suscettibile di rivalutazione contrattuale o legale;
  • Una quantita' di cose fungibili: tradizionalmente prodotti agricoli (cd. canone in natura), oggi meno frequenti ma non esclusi.

La periodicita' può essere annuale, semestrale, trimestrale o diversamente concordata dalle parti.

Rendita onerosa e rendita gratuita

Il primo comma riguarda la rendita onerosa: il debitore della rendita riceve un immobile o un capitale e si obbliga a pagare le rate periodiche come corrispettivo. Il secondo comma prevede invece la rendita gratuita: la rendita e' costituita come onere di un'alienazione gratuita (donazione modale ex art. 793 c.c.).

Si pensi a Tizio che dona a Caio un appartamento imponendo come onere il pagamento di una rendita perpetua in favore di Sempronia. In questo caso la rendita non e' il corrispettivo dell'alienazione ma un vincolo che ne accompagna la liberalita'.

La rendita fondiaria e il canone enfiteutico

Storicamente, la rendita perpetua su immobile era la forma tipica della rendita fondiaria, strumento di finanziamento dei proprietari terrieri nell'Italia pre-industriale. Oggi il codice civile ne disciplina la sopravvivenza, ma nella pratica e' stata in gran parte sostituita da altri strumenti: il mutuo ipotecario, l'enfiteusi (art. 957 ss. c.c.) e le obbligazioni perpetue nel diritto societario.

Profili fiscali

Le rendite perpetue sono imponibili ai fini IRPEF come redditi fondiari (se legate a immobili) o come redditi diversi (se legate a capitali), secondo le disposizioni del T.U.I.R. La costituzione di una rendita perpetua su immobile e' soggetta a imposta di registro in misura proporzionale.

Domande frequenti

Cos'e' la rendita perpetua?

È il contratto con cui una parte cede un immobile o un capitale e l'altra si obbliga a pagare indefinitamente una prestazione periodica in denaro o cose fungibili, senza scadenza temporale.

Qual e' la differenza tra rendita perpetua e rendita vitalizia?

La rendita perpetua non ha termine: l'obbligo di pagamento dura indefinitamente. La rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) dura invece solo per tutta la vita del beneficiario o di altra persona indicata.

La rendita perpetua può essere costituita a titolo gratuito?

Si': la rendita può essere l'onere di una donazione di immobile o di un capitale (donazione modale), caso in cui non costituisce corrispettivo ma vincolo accessorio alla liberalita'.

Quali sono gli utilizzi pratici della rendita perpetua oggi?

È relativamente rara: si utilizza in alcune concessioni di diritti reali, in operazioni di finanziamento strutturato e, storicamente, nella rendita fondiaria. È stata in gran parte sostituita dal mutuo ipotecario.

Come viene tassata la rendita perpetua?

Le rate sono imponibili ai fini IRPEF come redditi fondiari o redditi diversi a seconda del bene sottostante; la costituzione del contratto e' soggetta a imposta di registro proporzionale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.