Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1856 c.c. – Esecuzione d’incarichi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1855 - Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato→Cod. civ. art. 1857 - Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone→Art. 1858 Codice Civile: Nozione→Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più→Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali→Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista→Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate→Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento della norma
L'art. 1856 c.c. disciplina la responsabilità della banca nell'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da qualsiasi altro cliente, rinviando espressamente alle regole del mandato (artt. 1703-1730 c.c.). La scelta del legislatore di richiamare il mandato non e' casuale: il rapporto tra banca e cliente che dispone un'operazione (ad es. un pagamento, un bonifico, una riscossione) presenta la stessa struttura dell'agire per conto altrui che caratterizza il mandato.
Responsabilità secondo le regole del mandato
In virtù del rinvio, la banca e' tenuta a eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, elevata dalla giurisprudenza a diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c. per i soggetti che svolgono attività d'impresa. In caso di inadempimento o di esecuzione inesatta, la banca risponde dei danni patrimoniali subiti dal correntista, salvo prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Si pensi a Tizio che ordina alla propria banca di eseguire un bonifico urgente a Caio entro una determinata scadenza contrattuale. Se la banca ritarda senza giustificazione, sarà tenuta a risarcire i danni che Tizio subisce per l'inadempimento verso Caio.
Esecuzione tramite corrispondenti
Il secondo comma dell'articolo prevede che, ove l'incarico debba essere eseguito su una piazza priva di filiali, la banca possa avvalersi di un'altra banca o di un suo corrispondente. Questa facolta' di sostituzione e' coerente con l'art. 1717 c.c. sul mandatario che si avvale di un sostituto.
Il punto critico e' la permanenza della responsabilità della banca originaria: essa non può liberarsi semplicemente delegando l'esecuzione, ma rimane responsabile per la corretta selezione del corrispondente e per le istruzioni impartite. Così se la banca di Tizio incarica un corrispondente estero che non esegue il pagamento, la banca di Tizio dovrà rispondere nei confronti di Tizio.
Ambito applicativo
La norma abbraccia ogni incarico gestorio: pagamenti di utenze, incasso di effetti, disposizioni di pagamento SEPA, operazioni di tesoreria aziendale, rimesse documentarie nel commercio internazionale. Con l'avvento della PSD2 (Direttiva UE 2015/2366, recepita dal D.Lgs. 218/2017), molte di queste operazioni sono ora presidiate da una disciplina speciale che si sovrappone a quella codicistica, senza tuttavia abrogarla: le norme del mandato restano applicabili in via suppletiva per gli aspetti non regolati dalla normativa bancaria di settore.
Profili pratici
Le condizioni generali di contratto degli istituti di credito spesso tentano di limitare la responsabilità per i ritardi imputabili a corrispondenti esteri o a circuiti interbancari. Tali clausole, se predisposte unilateralmente dalla banca, sono soggette al controllo di cui all'art. 1341 c.c. e, nel rapporto con i consumatori, alla disciplina sulle clausole abusive (art. 33 D.Lgs. 206/2005). La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la banca non può esimersi da responsabilità adducendo genericamente ritardi del sistema interbancario quando il cliente dimostri l'avvenuta ricezione delle istruzioni nei termini concordati.
Domande frequenti
Qual e' la responsabilità della banca per l'esecuzione di un bonifico?
La banca risponde secondo le regole del mandato: deve eseguire con diligenza professionale e, in caso di inadempimento o ritardo ingiustificato, e' tenuta al risarcimento del danno subito dal cliente.
La banca può delegare l'esecuzione a un corrispondente?
Si', se l'operazione riguarda una piazza senza filiali la banca può incaricare un'altra banca o un corrispondente, ma rimane responsabile verso il cliente per la corretta esecuzione.
Le clausole contrattuali possono limitare questa responsabilità?
Le clausole limitative predisposte unilateralmente dalla banca sono soggette al vaglio dell'art. 1341 c.c. e, nei rapporti con consumatori, alla normativa sulle clausole abusive; non possono escludere la responsabilità per colpa grave.
Quali operazioni rientrano nell'ambito dell'art. 1856 c.c.?
Rientrano tutti gli incarichi gestori: pagamenti, incassi, rimesse documentarie, operazioni di tesoreria e ogni altra disposizione che il correntista o il cliente affida alla banca per l'esecuzione.
Come si coordina l'art. 1856 con la normativa PSD2?
La PSD2 (recepita dal D.Lgs. 218/2017) disciplina in modo specifico i servizi di pagamento; le regole del mandato ex art. 1856 restano applicabili in via suppletiva per gli aspetti non coperti dalla normativa speciale.