Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1853 - Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più→Cod. civ. art. 1855 - Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista→Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi→Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione→Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 1850 Codice Civile: Diminuzione della garanzia→Art. 1858 Codice Civile: Nozione→Articolo 1849 Codice Civile: Ritiro dei titoli o delle merci
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In sintesi
Indice dei contenuti
La cointestazione bancaria e le sue varianti
L'articolo 1854 del Codice Civile disciplina il conto corrente intestato a più persone, con facolta' per le medesime di operare separatamente. Si tratta della cointestazione a firma disgiunta, la forma più comune nella pratica bancaria, diffusa tra coniugi, conviventi e soci che gestiscono una liquidita' comune. La norma non si applica alla cointestazione a firma congiunta, in cui ogni operazione richiede il consenso di tutti i titolari.
La solidarieta' attiva: i cointestatari come creditori solidali
Sul versante attivo (saldo positivo del conto), i cointestatari sono considerati creditori solidali della banca. ciò significa che ciascuno può chiedere alla banca l'intero saldo, senza bisogno del consenso degli altri. Tizio e Caio, cointestatari di un conto con saldo di 10.000 euro, possono entrambi richiedere il pagamento dell'intera somma: la banca e' liberata pagando uno dei due (art. 1292 c.c.). Questo sistema semplifica la gestione del conto, ma espone ciascun cointestatario al rischio di prelievi unilaterali degli altri.
La solidarieta' passiva: i cointestatari come debitori solidali
Sul versante passivo (saldo negativo, ad esempio per uno scoperto di conto corrente), i cointestatari sono debitori in solido verso la banca. La banca può quindi pretendere l'intero saldo passivo da ciascuno di essi. Se Tizio e Caio hanno utilizzato il fido del conto per 5.000 euro, la banca può agire per l'intera somma contro uno solo dei due, salvo poi il diritto di regresso del solvens verso il condebitore. Questa regola tutela la banca dal rischio di insolvenza di uno dei cointestatari.
I rapporti interni tra cointestatari
La solidarieta' opera sul piano esterno (verso la banca), ma non determina automaticamente la ripartizione del saldo tra i cointestatari. Nei rapporti interni ciascuno e' titolare della propria quota, determinata in base agli accordi tra loro o, in mancanza, in parti uguali (art. 1298 c.c.). Se Tizio ha versato 7.000 euro e Caio 3.000, e Tizio preleva tutto il saldo, Caio avrà un'azione di ingiustificato arricchimento o di risarcimento del danno verso Tizio, ma non verso la banca che ha legittimamente pagato al creditore solidale.
Profili successori e fiscali
La cointestazione ha rilevanza anche in caso di morte di uno dei cointestatari. In sede successoria, il saldo del conto confluisce nell'asse ereditario del defunto per la sua quota, e gli eredi subentrano nei suoi diritti. Sul piano fiscale (IVAFE, successione, donazioni indirette) le movimentazioni tra cointestatari possono rilevare come trasferimenti di ricchezza se non giustificate da rapporti interni documentati. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il semplice fatto della cointestazione non fa presumere la donazione della metà del saldo al cointestatario.
Morte di un cointestatario e blocco del conto
Alla morte di un cointestatario la banca, venuta a conoscenza del decesso, può bloccare il conto in attesa della regolarizzazione successoria, nonostante la cointestazione a firme disgiunte. Questa prassi, pur non espressamente prevista dall'art. 1854 c.c., e' ritenuta legittima dalla giurisprudenza a tutela degli eredi e degli obblighi fiscali dichiarativi. Il sopravvissuto conserva però il diritto alla propria quota del saldo.
Domande frequenti
Che cosa significa che i cointestatari sono creditori in solido del saldo bancario?
Significa che ciascun cointestatario può chiedere alla banca il pagamento dell'intero saldo attivo, senza bisogno del consenso degli altri. La banca si libera pagando uno solo dei cointestatari.
Se il conto cointestato va in rosso, chi deve pagare il debito verso la banca?
Tutti i cointestatari sono debitori in solido: la banca può chiedere l'intero importo a ciascuno di loro. Chi paga ha poi diritto di regresso per la quota di spettanza degli altri cointestatari.
Un cointestatario può prelevare tutto il saldo senza il consenso dell'altro?
Si', nella cointestazione a firme disgiunte (art. 1854 c.c.) ciascun titolare può operare autonomamente. Tuttavia, prelevando oltre la propria quota, potrebbe essere responsabile verso l'altro cointestatario per i rapporti interni.
Cosa succede al conto corrente cointestato alla morte di uno dei titolari?
La quota del defunto entra nell'asse ereditario; la banca, informata del decesso, può bloccare il conto in attesa della regolarizzazione successoria, anche se il conto era a firme disgiunte.
La cointestazione del conto corrente implica una donazione della metà del saldo al cointestatario?
No. La Cassazione ha chiarito che la semplice cointestazione non fa presumere una donazione; occorre valutare i rapporti interni e la provenienza delle somme per stabilire le quote di spettanza di ciascun cointestatario.