Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2785 c.c. Rinvio a leggi speciali
In vigore dal 19/04/1942
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2784 - Art. 2784 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 2786 - Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla legge→Articolo 2787 Codice Civile: Prelazione del creditore pignoratizio→Art. 2782 c.c.: Concorso di crediti egualmente privilegiati→Articolo 2788 Codice Civile: Prelazione per il credito degli interessi→Art. 2781 c.c.: Concorso di privilegi speciali con crediti pigno→Art. 2789 c.c.: Rivendicazione della cosa da parte del creditore→Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili
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In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione di apertura dell'articolo 2785 c.c.
L'articolo 2785 del Codice Civile è una norma di rinvio: chiarisce che la disciplina codicistica del pegno non esaurisce la materia, ma convive con regimi speciali previsti da altre leggi. La norma riconosce esplicitamente la possibilità che esistano forme particolari di costituzione del pegno, oggetto di discipline autonome, e che operino istituti specializzati nell'attività di prestito su pegno.
Le leggi speciali sulle forme particolari di pegno
Negli ultimi decenni il legislatore è intervenuto più volte per introdurre forme di pegno alternative a quella classica. Si pensi al pegno non possessorio (DL 59/2016, convertito in L. 119/2016), che consente di costituire pegno su beni mobili strumentali all'impresa senza spossessamento, ma con iscrizione in un registro telematico tenuto dall'Agenzia delle Entrate. Altre forme particolari sono il pegno rotativo, riconosciuto dalla giurisprudenza per consentire la sostituzione dell'oggetto del pegno mantenendo la garanzia originaria, e i pegni speciali su strumenti finanziari dematerializzati. L'articolo 2785 fa salve tutte queste discipline.
Gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni
Il riferimento è in primo luogo ai Monti di pietà e ai Monti di credito su pegno, istituti di antica tradizione che esercitano professionalmente l'attività di prestito garantito da pegno (in particolare su oggetti preziosi). La loro attività è disciplinata da norme speciali, fra cui il TUB (D.Lgs. 385/1993) e le disposizioni della Banca d'Italia, che derogano in vari punti alla disciplina codicistica (forme di vendita semplificate, procedure di realizzo accelerate, regime delle commissioni).
Un esempio pratico
Tizio, imprenditore, vuole ottenere finanziamento da una banca dando in garanzia macchinari aziendali, ma non può privarsi del loro uso. Grazie al pegno non possessorio previsto dal DL 59/2016, può costituire la garanzia senza consegnare i macchinari alla banca, semplicemente iscrivendola nel registro pubblico. La disciplina codicistica del pegno (che richiederebbe lo spossessamento ex art. 2786 c.c.) è quindi derogata dalla legge speciale, in forza del rinvio operato dall'articolo 2785. Analogamente, Caio che porti un anello d'oro a un Monte di pietà si vede applicare la procedura speciale del Monte e non quella ordinaria del codice.
Significato sistematico
L'articolo 2785 conferma il principio di specialità: le norme speciali prevalgono sulle generali. Per il professionista, ciò significa che quando si analizza un pegno occorre sempre verificare se esista una disciplina speciale applicabile (per il bene, per il soggetto o per il tipo di operazione), perché il regime codicistico potrebbe risultare derogato. Questa elasticità del sistema ha consentito alla disciplina del pegno di adattarsi alle esigenze del credito moderno, in particolare per il finanziamento alle imprese.
Pegno non possessorio e iscrizione nel registro
La principale novità degli ultimi anni è il pegno non possessorio, riservato ai crediti d'impresa: a differenza del pegno classico, il bene rimane nella disponibilità del debitore, che può continuare a utilizzarlo nell'attività produttiva. La garanzia si costituisce e diventa opponibile ai terzi attraverso l'iscrizione in un registro telematico tenuto dall'Agenzia delle Entrate. La disciplina, attuata anche con il D.M. 114/2021, prevede regole specifiche per la realizzazione del pegno in caso di inadempimento, fra cui la possibilità di vendita diretta da parte del creditore. Si tratta di uno strumento pensato per agevolare il credito alle PMI, che spesso non possono privarsi dei beni strumentali per costituire garanzie reali tradizionali.
Domande frequenti
Cosa significa che le norme del codice «non derogano» alle leggi speciali?
Significa che la disciplina codicistica non prevale sulle leggi speciali: queste ultime continuano ad applicarsi nei casi e nelle forme particolari da esse previste, mentre il codice opera come disciplina residuale e generale.
Cos'è il pegno non possessorio?
È una forma di pegno introdotta dal DL 59/2016 che consente alle imprese di costituire garanzia su beni mobili strumentali senza spossessamento, mediante iscrizione in un registro telematico. Deroga al principio del codice che richiederebbe la consegna del bene al creditore.
Cosa sono i Monti di pietà?
Sono istituti storici autorizzati a esercitare professionalmente il prestito su pegno, prevalentemente su oggetti preziosi. Operano con procedure speciali per la vendita dei beni non riscattati, derogando alla disciplina del codice in materia di realizzo del pegno.
Esistono altre forme speciali di pegno oltre a quelle citate?
Sì. Fra le principali figure speciali si ricordano il pegno su strumenti finanziari dematerializzati, il pegno rotativo riconosciuto dalla giurisprudenza, e i pegni previsti da normative settoriali (per esempio in materia di pegni su prodotti agroalimentari DOP).
La disciplina codicistica del pegno è ancora attuale?
Sì, resta il fondamento generale della materia e si applica in tutti i casi non coperti da leggi speciali. Inoltre, principi codicistici come il divieto del patto commissorio e la tutela del datore di pegno costituiscono un quadro di riferimento anche per le figure speciali.