Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2782 c.c. Concorso di crediti egualmente privilegiati
In vigore dal 19/04/1942
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2781 - Art. 2781 c.c.: Concorso di privilegi speciali con crediti pigno→Cod. civ. art. 2783 - Articolo 2783 Codice Civile: Preferenza non determinata dalla leg…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2780 Codice Civile: Ordine dei privilegi sugli immobili→Art. 2784 Codice Civile: Nozione→Art. 2779 c.c.: Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autove→Articolo 2785 Codice Civile: Rinvio a leggi speciali→Articolo 2778 Codice Civile: Ordine degli altri privilegi sui mobili→Articolo 2786 Codice Civile: Costituzione→Art. 2777 c.c.: Preferenza delle spese di giustizia e di altri c
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola della parità proporzionale
L'articolo 2782 del Codice Civile fissa un principio di equità interno alla categoria dei creditori privilegiati: quando più crediti godono dello stesso grado di privilegio, nessuno di essi può pretendere di essere soddisfatto integralmente a discapito degli altri. La legge impone una ripartizione proporzionale del ricavato, in funzione dell'importo di ciascun credito. La norma replica in materia di privilegi il principio della par condicio creditorum che caratterizza la posizione dei chirografari, declinandolo all'interno della classe dei privilegiati di pari grado.
Come funziona il riparto proporzionale
La proporzione si calcola come rapporto fra l'importo del singolo credito e la somma totale dei crediti di pari grado. Si immagini che sul prezzo del bene venduto siano disponibili 60.000 euro per i privilegiati di un certo grado, e che concorrano tre creditori per 30.000, 60.000 e 30.000 euro (totale 120.000). Ciascuno riceverà la metà del proprio credito: rispettivamente 15.000, 30.000 e 15.000 euro. La ripartizione non guarda alla cronologia del credito né alla diligenza del creditore, ma solo all'importo nominale.
L'estensione ai privilegi generici di legge speciale
Il secondo comma chiarisce che la stessa regola si applica anche quando leggi speciali attribuiscono a determinati crediti una prelazione generica «su ogni altro credito». Si tratta di norme che, riconoscendo l'importanza sociale o economica di certi crediti, attribuiscono loro una preferenza assoluta senza inserirli espressamente nelle graduazioni codicistiche. Per evitare che fra questi crediti uno prevalga arbitrariamente sull'altro, l'articolo 2782 stabilisce che concorrano fra loro in proporzione.
Un esempio concreto
Tizio possiede una somma di 30.000 euro pignorata dall'esecuzione mobiliare. Su quel ricavato concorrono Caio, dipendente, per 12.000 euro di retribuzioni arretrate, e Sempronio, dipendente, per 18.000 euro di retribuzioni arretrate (entrambi assistiti da privilegio generale di pari grado ex art. 2751-bis n. 1 c.c.). Applicando l'articolo 2782, Caio riceve 12.000 euro proporzionalmente (40% di 30.000) e Sempronio 18.000 euro (60% di 30.000): in realtà, se il totale disponibile bastasse, entrambi sarebbero soddisfatti integralmente; se invece il disponibile fosse 15.000 euro, riceverebbero rispettivamente 6.000 e 9.000 euro.
Significato sistematico
L'articolo 2782 è una norma di chiusura del sistema delle prelazioni: senza di essa, in caso di crediti pari grado, si rischierebbe di lasciare spazio a criteri arbitrari (per esempio la priorità temporale dell'azione esecutiva). La norma garantisce invece prevedibilità e parità di trattamento, e va sempre applicata in sede di riparto, sia nelle esecuzioni individuali che nelle procedure concorsuali.
Applicazione nelle procedure concorsuali
Nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo l'articolo 2782 viene applicato dal curatore o dal commissario in sede di formazione dello stato passivo: ciascun creditore privilegiato viene collocato nel proprio grado, e i creditori di pari grado vengono soddisfatti pro quota in funzione del riparto disponibile. La regola è particolarmente delicata per i privilegi generali sui crediti di lavoro (art. 2751-bis c.c.), perché un errore di calcolo nella ripartizione proporzionale può ripercuotersi su numerosi creditori e generare contenzioso. Per il professionista che assiste un creditore in procedura concorsuale, è essenziale verificare nella relazione del curatore che le percentuali di riparto siano correttamente calcolate.
Domande frequenti
Cosa significa «egualmente privilegiati»?
Significa che i crediti appartengono allo stesso grado nella graduazione dei privilegi, cioè godono di una prelazione di pari rango secondo la disciplina del Codice Civile o di leggi speciali.
La ripartizione proporzionale si calcola sul ricavato o sul credito?
Si calcola sul ricavato disponibile per quel grado di privilegio. Ogni creditore riceve una quota proporzionale al rapporto fra il proprio credito e la somma di tutti i crediti di pari grado.
Vale anche per i privilegi speciali?
Sì, la regola si applica a tutti i privilegi (generali e speciali) quando più crediti sono di pari grado. Si applica inoltre ai privilegi che leggi speciali qualificano genericamente come prevalenti su ogni altro credito.
I crediti privilegiati pari grado possono accordarsi per una ripartizione diversa?
In sede di esecuzione forzata o procedura concorsuale la ripartizione segue le regole di legge. Eventuali accordi negoziali fra creditori (cessioni di credito, postergazioni convenzionali) possono modificare l'esito sostanziale ma non alterano il riparto giudiziale di base.
Cosa succede se uno dei creditori privilegiati rinuncia al privilegio?
Se un creditore rinuncia espressamente al privilegio, il suo credito diventa chirografario e perde la posizione preferenziale; in tal caso non partecipa più alla ripartizione proporzionale fra i privilegiati di pari grado, lasciando spazio agli altri.