Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2805 c.c. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
In vigore dal 19/04/1942
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2804 - Art. 2804 c.c.: Assegnazione o vendita del credito dato in pegno→Cod. civ. art. 2806 - Articolo 2806 Codice Civile: Pegno di diritti diversi dai crediti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2803 Codice Civile: Riscossione del credito dato in pegno→Articolo 2807 Codice Civile: Norme applicabili al pegno di crediti→Art. 2802 c.c.: Riscossione di interessi e di prestazioni period→Articolo 2808 Codice Civile: Costituzione ed effetti dell’ipoteca→Articolo 2801 Codice Civile: Consegna del documento→Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca→Articolo 2800 Codice Civile: Condizioni della prelazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le eccezioni opponibili nel pegno di crediti
L'articolo 2805 del Codice civile disciplina la posizione del debitore ceduto nel pegno di crediti, ossia del soggetto che deve la prestazione poi data in garanzia. La norma stabilisce un principio fondamentale: il debitore del credito pignorato può opporre al creditore pignoratizio (cessionario del credito a fini di garanzia) tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare contro il proprio creditore originario (cedente).
Esempio pratico: Tizio deve 50.000 euro a Caio per una fornitura di merci. Caio, a sua volta debitore di Sempronio per un finanziamento, dà in pegno a Sempronio il credito che vanta verso Tizio. Quando Sempronio pretende il pagamento da Tizio, quest'ultimo potrà opporgli le stesse contestazioni che avrebbe potuto far valere verso Caio: vizi della fornitura, prescrizione, eccezione di inadempimento e ogni altra eccezione inerente al rapporto fondamentale.
Ratio della disciplina
La regola si fonda sul principio per cui il pegno di credito, pur costituendo un vincolo a favore di un terzo, non può peggiorare la posizione del debitore ceduto rispetto a quella che aveva nel rapporto originario. Diversamente, il creditore pignoratizio si troverebbe a vantare un diritto più ampio rispetto al credito effettivamente esistente, contro ogni logica di garanzia accessoria.
Sono opponibili le eccezioni in senso lato, sia processuali sia sostanziali: nullità o annullabilità del contratto fonte, prescrizione, inadempimento del creditore originario, compensazione (con i limiti che vedremo), pagamento già effettuato, eccessiva onerosità sopravvenuta. Vi rientrano anche le eccezioni dilatorie, come quella di non aver ricevuto la controprestazione dovuta nei contratti a prestazioni corrispettive.
Il limite dell'accettazione senza riserve
Il secondo comma dell'articolo 2805 introduce un'eccezione importante. Se il debitore del credito dato in pegno ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può più opporre al creditore pignoratizio la compensazione che si era già verificata prima della costituzione del vincolo. Questa preclusione si fonda sull'idea che l'accettazione pura e semplice equivale a una rinuncia tacita a far valere quella specifica eccezione.
Continuando l'esempio: se Tizio, al momento in cui Caio gli notifica il pegno a favore di Sempronio, accetta senza riserve la costituzione, non potrà successivamente sollevare la compensazione tra il credito di Caio e un proprio controcredito già esistente in quella data. Per conservare l'eccezione, Tizio avrebbe dovuto formulare riserva espressa al momento dell'accettazione, anche generica e di stile.
Cosa resta opponibile
L'effetto preclusivo dell'accettazione senza riserve è circoscritto: riguarda la sola compensazione anteriore. Restano quindi pienamente opponibili tutte le altre eccezioni, comprese quelle relative al rapporto fondamentale (nullità, vizi del consenso, inadempimento) e le eccezioni sorte successivamente alla costituzione del pegno (come una compensazione maturata dopo la notifica). Si raccomanda dunque al debitore prudente, nel ricevere la comunicazione di costituzione del pegno, di formulare sempre una riserva generica di far valere ogni eccezione spettante.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre il debitore del credito dato in pegno?
Tutte quelle che avrebbe potuto sollevare contro il proprio creditore originario: nullità del contratto fonte, prescrizione, inadempimento, vizi della prestazione, pagamenti già effettuati e, in linea di principio, la compensazione. Sono comprese sia le eccezioni processuali sia quelle sostanziali, e anche le eccezioni dilatorie come l'inadempimento della controparte.
Cosa significa accettare senza riserve la costituzione del pegno?
Significa prestare adesione pura e semplice alla notifica della costituzione del vincolo, senza formulare alcuna riserva su eventuali contestazioni o eccezioni. Tale comportamento comporta la preclusione della sola compensazione anteriore al pegno, equivalendo a una rinuncia tacita a far valere quella specifica eccezione contro il creditore pignoratizio.
Se accetto senza riserve perdo tutte le eccezioni?
No. La preclusione opera esclusivamente per la compensazione maturata prima della costituzione del pegno. Restano opponibili tutte le altre eccezioni, anche relative al rapporto fondamentale (nullità, vizi, inadempimento) e quelle sorte dopo la notifica del pegno, comprese le compensazioni successive.
Come si tutela il debitore al momento della notifica del pegno?
Il debitore prudente formula una riserva espressa, anche generica, di far valere ogni eccezione e diritto spettante, evitando dichiarazioni di accettazione pura e semplice che potrebbero produrre l'effetto preclusivo previsto dal secondo comma dell'articolo 2805 in tema di compensazione anteriore.
La compensazione maturata dopo il pegno è ancora opponibile?
Sì. La regola dell'articolo 2805 esclude solo la compensazione verificatasi prima della costituzione del pegno, qualora vi sia stata accettazione senza riserve. Le compensazioni con controcrediti sorti dopo la notifica del pegno restano pienamente opponibili al creditore pignoratizio.