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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Si può iscrivere ipoteca in base al lodo arbitrale reso esecutivo dal giudice competente.
  • Il lodo deve essere dichiarato esecutivo con decreto del tribunale prima di poter fondare l'iscrizione ipotecaria.
  • La norma equipara il lodo esecutivo alle sentenze giudiziali ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca.
  • L'ipoteca da lodo è un'ipoteca giudiziale e segue le regole dell'art. 2818 c.c.
  • La riforma dell'arbitrato (D.Lgs. 40/2006) ha confermato e precisato i requisiti per l'esecutività del lodo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2819 c.c. – Sentenze arbitrali

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

In sintesi

  • Si può iscrivere ipoteca in base al lodo arbitrale reso esecutivo dal giudice competente.
  • Il lodo deve essere dichiarato esecutivo con decreto del tribunale prima di poter fondare l'iscrizione ipotecaria.
  • La norma equipara il lodo esecutivo alle sentenze giudiziali ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca.
  • L'ipoteca da lodo è un'ipoteca giudiziale e segue le regole dell'art. 2818 c.c.
  • La riforma dell'arbitrato (D.Lgs. 40/2006) ha confermato e precisato i requisiti per l'esecutività del lodo.
L'ipoteca giudiziale da lodo arbitrale

L'articolo 2819 del Codice Civile estende la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale anche ai lodi arbitrali, equiparandoli alle sentenze giudiziali ai fini della costituzione di questa garanzia reale. L'ipoteca giudiziale è quella che sorge in forza di sentenza o di altro provvedimento equipollente che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'obbligazione.

Il requisito dell'esecutività del lodo

La norma subordina l'iscrizione ipotecaria al fatto che il lodo sia stato "reso esecutivo". Nella disciplina previgente (ante D.Lgs. 40/2006), il lodo diveniva esecutivo mediante omologazione da parte del pretore; nella disciplina attuale, il lodo è esecutivo per decreto del presidente del tribunale del luogo dove è stato pronunciato (art. 825 c.p.c.).

L'esecutività è il presupposto necessario perché il lodo possa fondare l'iscrizione ipotecaria. Il lodo non ancora reso esecutivo non è idoneo allo scopo, a differenza di quanto può accadere per alcune sentenze non ancora passate in giudicato (le sentenze di condanna sono provvisoriamente eseguibili ex art. 282 c.p.c.).

La procedura di iscrizione

Ottenuto il decreto di esecutività, il creditore può richiedere al conservatore dei registri immobiliari l'iscrizione dell'ipoteca, presentando copia autentica del lodo con la formula esecutiva e la relativa nota di iscrizione ipotecaria. I requisiti formali sono gli stessi dell'iscrizione ipotecaria in base a sentenza.

L'ipoteca iscritta in base al lodo esecutivo ha rango dalla data di iscrizione, non dalla data del lodo o dalla pronuncia del decreto di esecutività. Questo è rilevante in caso di concorso con altri creditori ipotecari: vince chi ha iscritto per primo.

Arbitrato e garanzie reali nella pratica commerciale

L'equiparazione del lodo alla sentenza ai fini dell'iscrizione ipotecaria è importante nella pratica commerciale, dove le clausole compromissorie che attribuiscono all'arbitrato la competenza sulle controversie contrattuali sono molto diffuse. La possibilità di iscrivere ipoteca sulla base del lodo consente al creditore che abbia ottenuto ragione in sede arbitrale di cautelarsi senza dover intraprendere un parallelo processo ordinario. Tuttavia, a differenza della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., occorre attendere il decreto di esecutività del lodo.

Domande frequenti

Si può iscrivere ipoteca su un immobile in base a un lodo arbitrale?

Sì. Ai sensi dell'art. 2819 c.c., il lodo arbitrale reso esecutivo con decreto del presidente del tribunale è titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, esattamente come una sentenza di condanna.

Il lodo deve essere passato in giudicato per fondare l'ipoteca?

No, è sufficiente che sia stato reso esecutivo con decreto del presidente del tribunale (art. 825 c.p.c.). Non è richiesto il passaggio in giudicato, così come per le sentenze di condanna è sufficiente che siano provvisoriamente esecutive.

Come si ottiene l'esecutività di un lodo arbitrale?

La parte interessata deposita il lodo originale nella cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato pronunciato e chiede il decreto di esecutività al presidente del tribunale (art. 825 c.p.c.). Il decreto viene apposto sul lodo originale.

Da quando ha rango l'ipoteca iscritta sulla base del lodo?

Dalla data dell'iscrizione nei registri immobiliari, non dalla data del lodo né dal decreto di esecutività. In caso di concorso con altri creditori ipotecari prevale chi ha iscritto per primo.

Qual è la differenza tra l'ipoteca da sentenza e l'ipoteca da lodo arbitrale?

Le regole di iscrizione sono le stesse. La differenza pratica è che la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva immediatamente (art. 282 c.p.c.), mentre il lodo richiede il decreto di esecutività prima di poter fondare l'ipoteca. Entrambi i titoli sono equiparati una volta soddisfatto il presupposto dell'esecutività.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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