Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2814 c.c. Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà
In vigore dal 19/04/1942
Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2813 - Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecat…→Cod. civ. art. 2815 - Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2812 Codice Civile: Diritti costituiti sulla cosa ipotecata→Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie→Articolo 2811 Codice Civile: Miglioramenti e accessioni→Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete→Articolo 2810 Codice Civile: Oggetto dell’ipoteca→Articolo 2818 Codice Civile: Provvedimenti da cui deriva→Articolo 2809 Codice Civile: Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le ipoteche su usufrutto e nuda proprieta
L'articolo 2814 del Codice Civile affronta una problematica di particolare complessita: la sorte delle ipoteche iscritte separatamente sull'usufrutto e sulla nuda proprieta di un medesimo bene. La norma realizza un equilibrio tra la tutela dei creditori e la dinamica dei diritti reali, in particolare la naturale tendenza dell'usufrutto a estinguersi e a riunirsi alla nuda proprieta per consolidamento. L'articolo costituisce dunque uno degli snodi piu raffinati della disciplina ipotecaria, in quanto deve coordinare la regola dell'accessorieta della garanzia con l'esigenza di prevenire condotte fraudolente del titolare del diritto gravato.
Estinzione naturale e estinzione anomala dell'usufrutto
Il principio generale e che l'ipoteca sull'usufrutto si estingue con l'usufrutto stesso, in coerenza con la regola della commisurazione della garanzia al diritto reale che la sorregge. Se Tizio, usufruttuario di un appartamento, concede ipoteca sul proprio diritto a garanzia di un finanziamento, e l'usufrutto si estingue per scadenza del termine o per morte dell'usufruttuario, anche l'ipoteca cessa di esistere. Tuttavia, il secondo periodo del primo comma introduce un'importante eccezione: se la cessazione si verifica per rinunzia, abuso o acquisto della nuda proprieta da parte dell'usufruttuario, l'ipoteca perdura fino al momento in cui l'usufrutto si sarebbe estinto secondo le ordinarie regole. La ratio e evidente: si vuole impedire che l'usufruttuario, di concerto o meno con il nudo proprietario, pregiudichi i propri creditori attraverso atti volontari o abusivi che facciano cessare anticipatamente il diritto. La norma esprime cosi un principio antielusivo che impronta diverse disposizioni del codice in materia di garanzie.
La consolidazione e l'estensione dell'ipoteca
Quando l'usufrutto si estingue secondo le normali regole, la nuda proprieta diventa piena proprieta per effetto del consolidamento. L'ipoteca eventualmente iscritta sulla nuda proprieta si estende automaticamente alla piena proprieta, in linea con il principio dell'estensione oggettiva della garanzia. Se Caio aveva acquistato la nuda proprieta di un immobile concedendo ipoteca su tale diritto, alla morte dell'usufruttuario la sua proprieta diventa piena e l'ipoteca grava sull'intero diritto, con conseguente incremento del valore della garanzia. Questa estensione e in parte controbilanciata dalla regola successiva, secondo cui essa non puo pregiudicare l'ipoteca sull'usufrutto che, per eccezione, perdura oltre la cessazione del diritto.
Il coordinamento tra ipoteche concorrenti
L'ultima parte della norma disciplina il caso piu delicato: quello in cui un'ipoteca grava sull'usufrutto e un'altra sulla nuda proprieta, ricorrendo l'eccezione che fa perdurare la prima oltre la naturale estinzione dell'usufrutto. In tal caso, l'estensione dell'ipoteca sulla nuda proprieta alla piena proprieta non puo pregiudicare il credito garantito dall'ipoteca sull'usufrutto. Si crea cosi una sorta di concorso tra le due garanzie, con priorita di soddisfacimento per il creditore dell'usufruttuario nei limiti del valore originario di quel diritto. La regola riequilibra i rapporti tra i creditori: il creditore dell'usufruttuario non puo essere danneggiato dal fatto che il proprio debitore abbia rinunciato al diritto o ne abbia abusato, ma neppure il creditore del nudo proprietario subisce un'illegittima decurtazione, dovendo solo cedere il passo nei limiti del valore originario dell'usufrutto.
Profili pratici per banche e professionisti
Per gli istituti di credito che ricevono in garanzia un usufrutto o una nuda proprieta, la valutazione del rischio passa attraverso una stima accurata della durata residua dell'usufrutto e delle eventuali condizioni patologiche del diritto. La disciplina protettiva dell'articolo 2814 c.c. fornisce uno scudo contro condotte abusive, ma non risolve il problema della naturale precarieta dell'usufrutto, che resta un diritto di durata limitata e personale. Per il professionista che assista la banca in fase istruttoria, e cruciale verificare la durata pattuita dell'usufrutto, l'eta dell'usufruttuario in caso di diritto vitalizio, l'eventuale presenza di condizioni risolutive e la condotta tenuta dal titolare nella gestione del bene, al fine di valutare correttamente la consistenza prospettica della garanzia.
Domande frequenti
L'ipoteca sull'usufrutto si estingue automaticamente alla morte dell'usufruttuario?
Si, in linea generale l'ipoteca sull'usufrutto si estingue con l'usufrutto stesso. La morte dell'usufruttuario, essendo causa naturale di estinzione del diritto, determina anche la cessazione della garanzia ipotecaria iscritta sull'usufrutto.
Cosa accade se l'usufruttuario rinuncia al suo diritto?
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per rinunzia, l'ipoteca non si estingue immediatamente, ma perdura fino al momento in cui l'usufrutto si sarebbe naturalmente estinto. Questa regola tutela i creditori contro condotte volontarie dell'usufruttuario potenzialmente pregiudizievoli.
L'ipoteca sulla nuda proprieta si estende alla piena proprieta?
Si, quando l'usufrutto si estingue, la nuda proprieta si trasforma in piena proprieta e l'ipoteca eventualmente iscritta sulla nuda proprieta si estende automaticamente all'intero diritto. La garanzia beneficia cosi del consolidamento.
Cosa succede se ci sono ipoteche su entrambi i diritti?
Se l'ipoteca sull'usufrutto perdura per le ragioni previste dal primo comma e quella sulla nuda proprieta si estende alla piena proprieta, le due garanzie concorrono. L'estensione non puo pregiudicare il credito garantito dall'ipoteca sull'usufrutto, che mantiene priorita nei limiti del valore di quel diritto.
L'abuso da parte dell'usufruttuario incide sull'ipoteca?
Si. La cessazione dell'usufrutto per abuso (articolo 1015 c.c.) non determina l'estinzione immediata dell'ipoteca, che perdura fino alla naturale scadenza. Anche in questo caso, la norma mira a evitare che condotte patologiche dell'usufruttuario danneggino i creditori ipotecari.