Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, settimo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui, accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lasciava al giudice la facoltà («può altresì applicare») di disporre la reintegrazione, anziché imporla.
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore è licenziato per «giustificato motivo oggettivo» (ad esempio per ragioni organizzative) e si accerta che il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente, si pone il problema delle conseguenze: indennità oppure reintegrazione nel posto. La norma rimetteva la scelta al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» — invece che «applica altresì» — la tutela reintegratoria di cui al quarto comma del medesimo art. 18.
Il principio
Quando è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione non può essere rimessa a una scelta discrezionale del giudice: la tutela reintegratoria si applica, in coerenza con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, senza ingiustificate disparità rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Domande e risposte
Cosa cambia per i lavoratori?
Se è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve disporre la reintegrazione, che non è più una semplice facoltà.
Quale norma è stata modificata?
L’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), nel testo introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 2012).
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della decisione.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, bilanciata con la tutela del lavoratore.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela giurisdizionale, parametro evocato.
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