Testo dell'articoloIn aggiornamento

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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente nella questione sull’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato d’arresto europeo.

Di cosa si tratta

Il mandato d’arresto europeo è lo strumento con cui uno Stato membro chiede a un altro la consegna di una persona. La Corte di cassazione aveva dubitato della legittimità di una norma sui motivi di rifiuto della consegna, ma la Corte costituzionale ha rinviato gli atti al giudice perché rivaluti la questione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 117 del 2019.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, senza pronunciarsi nel merito della questione.

Il principio

Quando sopravvengono elementi che impongono al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza o della formulazione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti, affinché il giudice riesamini la questione alla luce del quadro aggiornato.

Domande e risposte

La norma sul mandato d’arresto europeo è stata annullata?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Cosa significa «restituzione degli atti»?

Significa che il giudice che aveva sollevato la questione deve riesaminarla, di norma alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali.

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza relativa a un procedimento di mandato d’arresto europeo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale