Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla mancata tutela del legame tra il bambino nato da procreazione medicalmente assistita praticata da una coppia di donne e la cosiddetta madre intenzionale. Pur riconoscendo un grave vuoto di tutela, ha ritenuto che spetti al legislatore, e non alla Corte, colmarlo.
Di cosa si tratta
Una coppia di donne aveva avuto un figlio ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. L’ordinamento riconosce il rapporto di filiazione solo con la madre biologica, lasciando privo di adeguata tutela il legame con l’altra donna (la madre intenzionale) che ha condiviso il progetto genitoriale. Il giudice riteneva insufficienti gli strumenti esistenti per garantire i diritti del minore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (procreazione medicalmente assistita) e dell’art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha riconosciuto l’esistenza di un grave vuoto di tutela del minore, ma ha ritenuto che un intervento puntuale del giudice costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema: la scelta delle soluzioni spetta in primo luogo al legislatore.
Il principio
Esiste un interesse preminente del minore a vedere riconosciuti i propri legami affettivi stabili, anche nei confronti della madre intenzionale. Tuttavia, di fronte a una pluralità di soluzioni possibili (dalla riscrittura delle norme sul riconoscimento a una nuova forma di adozione), la Corte ha ceduto il passo alla discrezionalità del legislatore, ammonendo però che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa.
Domande e risposte
La Corte ha negato tutela al bambino?
No nel merito: la Corte ha anzi affermato con forza che esiste un grave vuoto di tutela del minore. Ha però ritenuto di non poter intervenire direttamente, lasciando al legislatore il compito di scegliere la soluzione.
Cosa significa madre intenzionale?
È la donna che, all’interno della coppia, ha condiviso e voluto il progetto genitoriale pur non essendo la madre biologica del bambino nato da procreazione assistita.
La Corte ha rivolto un monito al Parlamento?
Sì. Ha affermato che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, dato il grave vuoto di tutela dell’interesse del minore riscontrato nella pronuncia.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela i diritti inviolabili della persona, anche nelle formazioni sociali e nei rapporti affettivi del minore
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato a tutela del minore nato da procreazione assistita
- Art. 30 della Costituzione — riguarda i diritti e i doveri dei genitori verso i figli
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale