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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul riconoscimento, in Italia, del rapporto di filiazione del bambino nato all’estero da maternità surrogata con il genitore d’intenzione. Ha riconosciuto l’esigenza di tutelare il minore ma ha rimesso al legislatore l’individuazione degli strumenti adeguati.

Di cosa si tratta

Una coppia aveva avuto un figlio all’estero tramite maternità surrogata, pratica vietata in Italia. Si poneva il problema di riconoscere nel nostro ordinamento il legame giuridico tra il bambino e il genitore d’intenzione (non biologico). Gli strumenti esistenti, come l’adozione in casi particolari, apparivano inadeguati a garantire pienamente i diritti del minore.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla CEDU, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha riconosciuto la necessità di assicurare tutela giuridica al minore nato da maternità surrogata, ma ha ritenuto che la scelta tra le diverse soluzioni possibili spetti in prima battuta al legislatore, titolare di un significativo margine di manovra.

Il principio

Occorre bilanciare la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata con l’imprescindibile necessità di garantire i diritti del minore già nato. Davanti a un ventaglio di opzioni tutte compatibili con la Costituzione, la Corte si è arrestata, cedendo doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore nell’individuare una soluzione ormai indifferibile.

Domande e risposte

La Corte ha legittimato la maternità surrogata?

No. La maternità surrogata resta vietata in Italia. La pronuncia riguarda soltanto la tutela del bambino già nato, distinguendo tra il disvalore della pratica e i diritti del minore che da essa nasce.

Perché l’adozione in casi particolari non basta?

Perché, secondo la Corte, richiede l’assenso del genitore biologico (che può mancare in caso di crisi della coppia) e non sempre garantisce vincoli pieni di parentela, risultando poco aderente alla specificità della situazione.

Chi deve risolvere il problema secondo la Corte?

Il legislatore, al quale spetta individuare, con un significativo margine di manovra, gli strumenti capaci di bilanciare il contrasto alla surrogazione e la tutela dei diritti del minore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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