Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Toscana che favoriva, nelle mense scolastiche, i prodotti a chilometro zero definiti in base alla sola provenienza regionale. Privilegiare gli alimenti prodotti dentro i confini della Regione altera la concorrenza e ostacola la libera circolazione delle merci.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva approvato una legge per incentivare nelle mense scolastiche i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, finanziando progetti pilota che impiegassero almeno il cinquanta per cento di tali prodotti. Il problema: la legge definiva i prodotti a chilometro zero come quelli prodotti o trasformati entro i confini amministrativi della Toscana, legandoli quindi al territorio regionale e non alla effettiva vicinanza tra produzione e consumo o al minore impatto ambientale del trasporto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli europei, artt. 34, 35 e 36 TFUE), all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza) e all’art. 120 della Costituzione (libera circolazione delle merci tra le Regioni).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 120 Cost. Ha invece dichiarato inammissibili, perché non incluse nella delibera governativa di impugnazione, alcune censure relative all’art. 2, comma 3; la questione sull’art. 117, primo comma, è stata assorbita.
Il principio
Le procedure di selezione e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici rientrano nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. L’ordinamento consente di premiare i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, ma solo se collegati a una reale prossimità tra produzione e consumo o a un minore impatto ambientale: dare priorità ai soli prodotti di origine regionale, invece, altera la concorrenza e ostacola la libera circolazione delle merci.
Domande e risposte
Sono sempre vietati i criteri a favore dei prodotti a chilometro zero negli appalti?
No. La legge consente di premiare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero negli appalti di ristorazione collettiva. Ciò che la Corte vieta è selezionarli in base alla sola provenienza regionale, scollegata dalla effettiva distanza o dall’impatto ambientale del trasporto.
Perché favorire i prodotti regionali viola la concorrenza?
Perché privilegia gli imprenditori che usano prodotti di una certa area territoriale rispetto a chi offre beni analoghi provenienti da fuori Regione, anche se a distanza uguale o minore dal luogo di consumo. Questo altera la competizione tra operatori economici.
La legge regionale era illegittima anche perché ostacolava la circolazione delle merci?
Sì. La Corte ha riscontrato anche la violazione dell’art. 120 Cost., che vieta alle Regioni di adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle merci tra le Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — definisce le materie di competenza dello Stato e delle Regioni: la tutela della concorrenza (comma 2, lettera e) è esclusiva dello Stato
- Art. 120 della Costituzione — vieta alle Regioni di ostacolare la libera circolazione delle merci sul territorio nazionale
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