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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina, adottata durante l’emergenza COVID-19, relativa al riesame dei provvedimenti di detenzione domiciliare e differimento pena per detenuti per gravi delitti e al regime del 41-bis.
Di cosa si tratta
Durante la pandemia, alcuni detenuti per gravi reati avevano ottenuto misure alternative al carcere. Un decreto-legge aveva poi previsto la rivalutazione di quei provvedimenti. La questione toccava anche il regime di carcere duro (41-bis) e il diritto ai colloqui con i familiari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 e dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del curatore dei minori e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.
Il principio
La Corte non ha esaminato il merito: le questioni sono state dichiarate inammissibili. La pronuncia di inammissibilità non si traduce in un giudizio di conformità o difformità della norma alla Costituzione.
Domande e risposte
La norma sulle scarcerazioni COVID è stata annullata?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con due ordinanze del giugno 2020.
Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?
Significa che la Corte non entra nel merito: la norma resta in vigore, ma la questione potrebbe essere riproposta in presenza di presupposti diversi.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona, tra i parametri evocati.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato dal rimettente.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena (terzo comma), tra i parametri del ricorso.
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