Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge di stabilità 2019 della Regione Sardegna (art. 8, comma 18), respingendo le altre censure o dichiarandole estinte.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge di stabilità 2019 della Sardegna, ritenendo che alcune di esse violassero la Costituzione. La Corte ha esaminato le diverse questioni, accogliendone una e respingendo le altre.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 26, 8, commi 18, 34 e 35, e 9 della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 18; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 26 (in riferimento all’art. 3 Cost.); ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 9; ha dichiarato estinto il processo sulle questioni relative all’art. 8, commi 34 e 35.
Il principio
Anche nelle Regioni a statuto speciale il legislatore regionale deve rispettare i limiti costituzionali: la disposizione in contrasto con tali limiti è illegittima, mentre per le altre le censure sono state respinte o sono venute meno in corso di giudizio.
Domande e risposte
Tutta la legge di stabilità sarda è stata annullata?
No. La Corte ha annullato solo l’art. 8, comma 18; ha respinto le censure su altre disposizioni e dichiarato estinto il processo su alcune.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale notificato nel marzo 2019.
Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
È un rigetto che fa salva una determinata interpretazione della norma, indicata dalla Corte nella motivazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro.
- Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà, richiamato per l’art. 9.
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