Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Puglia in materia di mobilità venatoria, dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito di una modifica della norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva consentito ai cacciatori residenti una certa mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ambiti diversi da quello di residenza. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola lesiva della tutela dell’ambiente. Poi la Regione ha modificato la disposizione e il Governo ha rinunciato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per contrasto con la legge statale sulla protezione della fauna (legge n. 157 del 1992).
La decisione della Corte
A seguito della modifica della disposizione impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di costituzione della Regione resistente, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte della parte che lo ha promosso, in assenza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito.
Domande e risposte
La legge pugliese sulla caccia è stata annullata?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato estinto il processo perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo una modifica della norma.
Perché il Governo ha rinunciato?
Perché, a seguito di una successiva legge regionale che ha modificato la disposizione impugnata, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione.
Cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, in questo caso per effetto della rinuncia al ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lettera s), parametro su cui era fondato il ricorso.
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