Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 103/2021 – Oblazione e condizioni economiche dell’imputato: inammissibile la questione sull’art. 162-bis c.p.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 162-bis del codice penale, sollevate perche non consente al giudice di graduare l’ammenda dell’oblazione in base alle condizioni economiche dell’imputato. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’oblazione consente di estinguere alcuni reati pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria. Il giudice di Cagliari riteneva che l’importo, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni sull’art. 162-bis c.p., nella parte in cui non prevede che il giudice possa determinare l’ammenda dell’oblazione tenendo conto delle condizioni economiche dell’imputato e della gravita del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, per distinte e concorrenti ragioni, tra cui l’omessa descrizione della fattispecie concreta e la conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere adeguatamente il fatto concreto e motivare la rilevanza della questione: la carenza di tali elementi nell’ordinanza di rimessione conduce all’inammissibilita, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’oblazione?

    Una causa di estinzione di alcuni reati che consente all’imputato di evitare il processo pagando una somma pari a una quota della pena pecuniaria prevista.

    Che cosa lamentava il giudice?

    Che l’importo dell’oblazione, non graduabile in base alle condizioni economiche, potesse risultare sproporzionato per gli imputati non abbienti.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche l’ordinanza di rimessione non descriveva adeguatamente il fatto concreto e difettava di motivazione sulla rilevanza.

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  • Corte cost. n. 102/2021 – Compensi dei collegi peritali nella responsabilità medica: illegittimo il divieto di aumento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che vietava di applicare, nei giudizi di responsabilita sanitaria, l’aumento del 40 per cento del compenso per ciascun componente del collegio peritale oltre il primo. Si tratta di una irragionevole disparita rispetto agli altri incarichi collegiali.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) impone, nei giudizi di responsabilita medica, che le perizie siano svolte in collegio, ma vietava espressamente l’aumento del compenso del 40 per cento per ciascun componente oltre il primo, aumento invece previsto in via generale dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 per gli altri incarichi collegiali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione sull’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, nella parte in cui vieta l’aumento del 40 per cento del compenso per i componenti del collegio peritale nei giudizi di responsabilita sanitaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole che escludevano l’applicazione dell’aumento del 40 per cento previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    E irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., trattare i componenti del collegio peritale nei giudizi di responsabilita sanitaria diversamente dagli esperti chiamati in altri incarichi collegiali, negando solo ai primi l’aumento del compenso previsto in via generale.

    Domande e risposte

    Quale norma e stata dichiarata illegittima?

    L’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, nella parte in cui vietava l’aumento del 40 per cento del compenso per ciascun componente del collegio peritale oltre il primo.

    Perche la norma era irragionevole?

    Perche trattava i periti dei giudizi di responsabilita medica diversamente dagli altri esperti collegiali, ai quali l’aumento spetta in via generale.

    Quale parametro ha applicato la Corte?

    L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 101/2021 – Strutture balneari sui litorali sardi: illegittima la norma che ne consentiva la permanenza fino a scadenza

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma della Regione Sardegna sulla destagionalizzazione del turismo, nella parte in cui consentiva alle strutture balneari di restare sui litorali fino alla scadenza del titolo, senza adeguato rispetto della tutela paesaggistica. Respinge invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Per favorire il turismo durante tutto l’anno, la Sardegna aveva modificato le regole sulla localizzazione delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione, incidendo sui Piani di utilizzo dei litorali (PUL) e consentendo che le strutture gia assentite permanessero invariate fino alla scadenza del titolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato parte della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, allo statuto sardo e all’art. 146 del codice dei beni culturali, lamentando la violazione delle norme sulla tutela del paesaggio e sull’autorizzazione paesaggistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020 (che aggiungeva il comma 1-bis all’art. 43 della legge reg. n. 8 del 2015); ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 2, e non fondate le questioni sull’art. 2, comma 1, lettera b).

    Il principio

    La tutela del paesaggio costituisce un limite anche per le Regioni a statuto speciale: una disciplina regionale che consente la permanenza di strutture sui litorali senza il pieno rispetto delle norme sull’autorizzazione paesaggistica e sulla tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa voleva fare la Regione Sardegna?

    Favorire la destagionalizzazione del turismo, modificando le regole sulla localizzazione delle strutture balneari sui litorali.

    Quale parte e stata dichiarata illegittima?

    La norma che consentiva alle strutture gia assentite di permanere invariate sui litorali fino alla scadenza del titolo, in contrasto con la tutela paesaggistica.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: la Corte ha accolto la censura sull’art. 2, comma 1, lettera a), ma ha respinto le altre, dichiarandole non fondate.

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  • Corte cost. n. 100/2021 – Contratti di formazione specialistica per medici in Sardegna: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge sarda che imponeva ai medici, per accedere ai contratti di formazione specialistica regionali, requisiti di lunga residenza e un vincolo di permanenza lavorativa. Dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva subordinato l’accesso ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica a una residenza decennale in Sardegna e a un impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture regionali. Lo Stato riteneva tali requisiti irragionevoli e lesivi di liberta costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 120, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza, libera circolazione, autodeterminazione lavorativa e iniziativa economica).

    La decisione della Corte

    Nel corso del giudizio entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla Regione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione, costituita, ha accettato la rinuncia. La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia del ricorrente in via principale, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Quali requisiti imponeva la legge sarda?

    Una residenza in Sardegna di almeno dieci anni e l’impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture sanitarie o universitarie regionali.

    Perche il processo si e estinto?

    Perche, dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    La Corte ha valutato la legittimita dei requisiti?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito.

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  • Corte cost. n. 99/2021 – Legge regionale del Lazio sullo sviluppo: questioni in parte inammissibili, in parte infondate

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    La Corte costituzionale dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione su una norma della Regione Lazio in materia di semplificazione e sviluppo, sollevata da un giudice amministrativo. Nessun contrasto con la Costituzione viene accertato.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Lazio dubitava della legittimita di una disposizione regionale di semplificazione e sviluppo, ritenendo che potesse incidere su materie riservate allo Stato, tra cui la tutela dell’ambiente, e ledere principi costituzionali in tema di iniziativa economica e proprieta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato questioni sull’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali) e, sotto altri profili, agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e manifestamente infondate le ulteriori questioni riferite agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo e terzo comma, Cost.

    Il principio

    Non ogni intervento regionale di semplificazione che lambisce profili ambientali invade la competenza statale: occorre verificare in concreto l’oggetto della disciplina, e le censure devono essere adeguatamente motivate, altrimenti risultano inammissibili o infondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per il Lazio, nell’ambito di un giudizio amministrativo, dubitando della legittimita dell’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione sull’ambiente manifestamente inammissibile e le altre questioni manifestamente infondate.

    Quali principi erano invocati?

    Eguaglianza (art. 3), liberta di iniziativa economica (art. 41), proprieta (art. 42) e riparto di competenze tra Stato e Regioni (art. 117).

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  • Corte cost. n. 98/2021 – Riqualificazione del fatto e rito abbreviato: inammissibile la questione sull’art. 521 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 521 del codice di procedura penale, sollevate perche non consente all’imputato di chiedere il rito abbreviato quando il giudice riqualifica il fatto. L’ordinanza di rimessione non si era confrontata adeguatamente con gli argomenti contrari alla riqualificazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 521 c.p.p. permette al giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione. Nel caso concreto il giudice intendeva riqualificare i fatti da atti persecutori aggravati a maltrattamenti in famiglia, e la difesa chiedeva di accedere al rito abbreviato sul fatto cosi riqualificato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 521 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facolta dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato sul fatto diversamente qualificato dal giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, rilevando che l’ordinanza di rimessione non si era adeguatamente confrontata con gli argomenti contrari alla riqualificazione giuridica del fatto, riqualificazione da cui dipendeva la rilevanza delle questioni.

    Il principio

    La rilevanza della questione deve essere motivata in modo adeguato: se essa dipende da una riqualificazione del fatto, il giudice rimettente deve confrontarsi con gli argomenti che a quella riqualificazione si oppongono, pena l’inammissibilita.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 521 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il rito abbreviato quando il giudice riqualifica giuridicamente il fatto.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche l’ordinanza di rimessione non si era confrontata in modo adeguato con gli argomenti contrari alla riqualificazione, da cui dipendeva la rilevanza.

    Quali diritti erano invocati?

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

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  • Corte cost. n. 97/2021 – Ergastolo ostativo e liberazione condizionale: la Corte rinvia e avverte il legislatore

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    In questa storica ordinanza la Corte costituzionale non decide subito, ma rinvia la trattazione al maggio 2022, dando tempo al legislatore di intervenire. Anticipa pero che il divieto assoluto di liberazione condizionale per il condannato all’ergastolo “ostativo” che non collabora con la giustizia e in tensione con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’”ergastolo ostativo” impedisce al condannato per reati di mafia che non collabora con la giustizia di accedere a benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale. La collaborazione e l’unica via per essere ammessi alla valutazione: chi non collabora resta escluso a prescindere dal percorso compiuto in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni sugli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) e sull’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, nella parte in cui escludono dalla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso che non abbia collaborato con la giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rinviato la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 10 maggio 2022. Pur non decidendo, ha rilevato che il carattere assoluto della presunzione di pericolosita, e l’aver reso la collaborazione l’unica strada possibile, e in tensione con la funzione rieducativa della pena: ha quindi lasciato al legislatore il tempo per un intervento di riforma.

    Il principio

    La presunzione che il condannato all’ergastolo per reati di mafia mantenga legami con l’organizzazione criminale non e di per se irragionevole, ma deve poter essere superata da prova contraria valutabile dal tribunale di sorveglianza: rendere la collaborazione l’unica via di accesso alla liberazione condizionale contrasta con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’e l’ergastolo ostativo?

    E il regime per cui il condannato all’ergastolo per gravi reati (tra cui quelli di contesto mafioso) che non collabora con la giustizia e escluso da benefici penitenziari come la liberazione condizionale.

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita della norma?

    No: in questa ordinanza ha rinviato la decisione al 10 maggio 2022, dando tempo al legislatore di intervenire, pur segnalando il contrasto con la Costituzione.

    Perche la collaborazione come unica via e un problema?

    Perche impedisce al tribunale di sorveglianza di valutare l’intero percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 96/2021 – Udienze penali in presenza durante il Covid: inammissibile la questione del Tribunale di Spoleto

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma che, in piena emergenza Covid, aveva ripristinato l’udienza penale “in presenza” come modalita ordinaria. Il dubbio sul corretto uso del decreto-legge non e stato esaminato nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nella primavera 2020, in piena emergenza pandemica, le regole sullo svolgimento delle udienze penali sono cambiate rapidamente. Un decreto-legge aveva stabilito che, in un certo periodo, l’udienza penale dovesse svolgersi di regola “in presenza”, in apparente contrasto con la legge di conversione di un decreto precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Spoleto aveva sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, questioni sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. n. 28 del 2020, che aveva modificato l’art. 83, comma 12-bis, del d.l. n. 18 del 2020, ritenendo lesa la funzione legislativa del Parlamento e carenti i presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Spoleto.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente censura l’uso del decreto-legge, deve dare conto in modo adeguato della rilevanza e dei presupposti della questione: in difetto, la Corte non puo esaminare nel merito il dubbio sul rispetto degli artt. 70 e 77 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    La disposizione del d.l. n. 28 del 2020 che, modificando il d.l. n. 18 del 2020, aveva reso l’udienza penale “in presenza” la modalita ordinaria in un dato periodo dell’emergenza Covid.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 70 e 77 della Costituzione, sulla funzione legislativa del Parlamento e sui presupposti di necessita e urgenza del decreto-legge.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

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  • Corte cost. n. 95/2021 – Segretari comunali in Trentino-Alto Adige: illegittimo l’albo senza concorso pubblico

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Trentino-Alto Adige che istituiva, per la sola Provincia di Trento, un albo dei segretari comunali con accesso differenziato e senza concorso pubblico. La selezione per pubblico concorso resta la regola per l’accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Trentino-Alto Adige aveva creato, per la Provincia di Trento, un albo dei soggetti idonei a svolgere le funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni con requisiti e modalita di iscrizione diversi, consentendo l’accesso anche a chi non aveva superato un concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3, comma 1, lettera g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, che introduceva l’art. 148-bis nel codice regionale degli enti locali, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, perche consentiva l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza selezione pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma impugnata (art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7) e, in via consequenziale, di ulteriori commi collegati; ha invece dichiarato inammissibili altre censure relative alla durata quinquennale dell’iscrizione e allo status del segretario.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici uffici deve avvenire, di regola, mediante concorso pubblico (art. 97 Cost.): non e legittima una disciplina che consente di svolgere le funzioni di segretario comunale a soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica e con requisiti d’accesso differenziati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma trentina?

    Un albo dei segretari comunali, per la sola Provincia di Trento, con due sezioni a requisiti diversi e accesso possibile anche senza concorso pubblico.

    Perche e stata dichiarata illegittima?

    Perche consentiva l’accesso alle funzioni di segretario comunale senza selezione pubblica, in contrasto con il principio del concorso (art. 97 Cost.).

    Che cosa significa illegittimita “consequenziale”?

    La Corte estende la dichiarazione di illegittimita ad altre disposizioni strettamente collegate a quella impugnata, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

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  • Corte cost. n. 94/2021 – Legge della Regione Siciliana sulle attività funebri: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Siciliana in materia cimiteriale e di attivita funeraria. Dopo modifiche legislative ritenute satisfattive, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2020 sulle attivita cimiteriali, di polizia mortuaria e funeraria. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato le norme contestate, sopprimendo le parti criticate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione (tutela della concorrenza e della salute), nonche di norme dello statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    Dopo che lo ius superveniens regionale aveva modificato le disposizioni censurate, il Governo ha rinunciato al ricorso. In assenza di costituzione della Regione, la rinuncia comporta l’estinzione del processo, che la Corte ha quindi dichiarato.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, quando la parte resistente non si e costituita, determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Perche il processo si e estinto?

    Perche il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione non si era costituita in giudizio.

    La Corte ha detto se le norme erano legittime?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito della questione.

    Che cosa significa “ius superveniens”?

    Indica una legge sopravvenuta nel corso del giudizio che modifica le norme impugnate, spesso facendo venir meno le ragioni dell’impugnazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2021 – Licenziamento con vizi formali e indennità legata all’anzianità: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennita per il licenziamento affetto da vizi formali nel contratto a tutele crescenti. Il giudice rimettente aveva censurato il meccanismo di calcolo, ma la Corte non e entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il “Jobs Act” (d.lgs. n. 23 del 2015) prevede, per i licenziamenti viziati sul piano formale o procedurale, un’indennita commisurata in modo rigido all’anzianita di servizio (una mensilita per ogni anno). Il Tribunale di Roma riteneva questo criterio irragionevole, soprattutto per chi ha pochi anni di servizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parte che parametra l’indennita alla sola anzianita di servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione. Ha inoltre precisato che la richiesta della parte di estendere il giudizio all’ammontare massimo dell’indennita (dodici mensilita) mirava ad ampliare in modo irrituale il tema del decidere, gia delimitato dall’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Lo scrutinio della Corte e circoscritto ai profili di illegittimita dedotti dal giudice a quo: le parti non possono ampliare l’oggetto del giudizio oltre quanto fissato nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sull’indennita per i licenziamenti con vizi formali o procedurali nel contratto a tutele crescenti.

    Perche la questione e inammissibile?

    La pronuncia e di manifesta inammissibilita: la Corte non ha esaminato il merito del meccanismo di calcolo dell’indennita.

    La parte poteva chiedere di estendere il giudizio al tetto massimo?

    No: la Corte ha ribadito che il tema del decidere e fissato dall’ordinanza di rimessione e non puo essere ampliato dalle parti.

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  • Corte cost. n. 92/2021 – Blocco degli automatismi stipendiali e riflessi sulla pensione dei dipendenti pubblici

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte manifestamente infondate) le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici negli anni 2011-2014. La permanenza degli effetti del blocco sul trattamento pensionistico di chi e andato in pensione in quel periodo non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Negli anni della crisi finanziaria il legislatore aveva bloccato gli avanzamenti economici di carriera dei dipendenti pubblici. Per chi ha continuato a lavorare gli effetti del blocco sono stati temporanei; per chi e stato collocato a riposo durante il blocco, invece, quegli effetti si sono riflessi in modo permanente sulla pensione. La Corte dei conti dubitava che cio fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione questioni sul combinato disposto del d.l. n. 78 del 2010, del d.l. n. 98 del 2011 e del d.P.R. n. 122 del 2013, nella parte in cui rendono permanenti, ai fini pensionistici, gli effetti del blocco per chi e andato in pensione nel quadriennio 2011-2014, a differenza di chi e rimasto in servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate con tre ordinanze e non fondata la questione sollevata con una quarta ordinanza, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La diversa posizione di chi e rimasto in servizio e di chi e stato collocato a riposo durante il periodo di blocco non integra una irragionevole disparita di trattamento: le situazioni messe a confronto non sono omogenee, e la disciplina del blocco rientra nelle scelte di contenimento della spesa pubblica non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Che cos’era il blocco degli automatismi stipendiali?

    Una misura di contenimento della spesa pubblica che, negli anni 2011-2014, ha bloccato gli avanzamenti economici legati all’anzianita dei dipendenti pubblici.

    Perche chi e andato in pensione era svantaggiato?

    Perche per chi e rimasto in servizio gli effetti del blocco erano temporanei, mentre per chi e andato in pensione nel quadriennio si riflettevano in via permanente sul trattamento pensionistico.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto le questioni infondate: non c’e violazione dell’art. 3 Cost., perche le situazioni confrontate non sono omogenee.

    Norme collegate