Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 66/2021 – DPCM anti-COVID: inammissibile il conflitto sollevato dal singolo deputato

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Vittorio Sgarbi contro il Presidente del Consiglio sui provvedimenti anti-COVID. Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti del Governo.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19, il Governo ha adottato decreti-legge e DPCM per fronteggiare la pandemia. Un deputato ha contestato questo modo di legiferare, ritenendo che svuotasse il ruolo del Parlamento, e ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Vittorio Sgarbi nella qualità di deputato, in relazione a tutti i DPCM adottati per l’emergenza COVID-19, lamentando la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione sulla produzione legislativa e la compressione del ruolo del Parlamento. Fase di ammissibilità del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il singolo parlamentare non può rappresentare l’intero organo cui appartiene e non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo: difetta quindi la legittimazione a sollevare il conflitto.

    Il principio

    Il singolo deputato non è legittimato a promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti del Governo, perché non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette e non può rappresentare la Camera di appartenenza: occorre tenere distinta la legittimazione del singolo da quella dell’organo.

    Domande e risposte

    Un parlamentare può da solo contestare i provvedimenti del Governo davanti alla Corte?

    No. Il singolo parlamentare non ha attribuzioni individuali costituzionalmente protette verso l’esecutivo e non può rappresentare la propria Camera, quindi il conflitto è inammissibile.

    La Corte si è pronunciata sulla legittimità dei DPCM anti-COVID?

    No. Si è fermata alla fase di ammissibilità, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, senza esaminare il merito dei provvedimenti.

    Quale precedente ha richiamato la Corte?

    Le proprie ordinanze del 2018 che già escludevano la possibilità per il singolo parlamentare di rappresentare l’intero organo nel conflitto contro il Governo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2021 – Canone di concessione per le comunicazioni elettroniche: questioni inammissibili per difetto di giurisdizione

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul Codice delle comunicazioni elettroniche sollevate dal Tribunale di Roma. Il giudice rimettente difettava manifestamente di giurisdizione sulla controversia, e ciò preclude l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava il canone dovuto per le concessioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e l’eventuale diritto alla restituzione di somme versate. Il Tribunale ordinario di Roma dubitava della legittimità delle norme che disciplinano tale contributo, anche in rapporto al diritto dell’Unione europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l’art. 1, comma 1, dell’Allegato n. 10 allo stesso decreto, nelle varie formulazioni succedutesi, in riferimento agli artt. 3, 97, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione alla direttiva 2002/20/CE. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato l’evidente carenza di giurisdizione del giudice rimettente sulla controversia, riconoscibile ictu oculi: secondo la giurisprudenza costituzionale costante, il difetto di giurisdizione rilevabile in modo manifesto determina l’inammissibilità della questione.

    Il principio

    Il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, quando è manifesto e riconoscibile a prima vista, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale: senza giurisdizione, infatti, manca la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    Perché il giudice che ha sollevato la questione non aveva giurisdizione sulla controversia, e tale difetto era evidente: senza giurisdizione la questione non è rilevante.

    Cosa significa che il difetto di giurisdizione era rilevabile ictu oculi?

    Significa che era riconoscibile a colpo d’occhio, senza necessità di accertamenti complessi: in questi casi la Corte dichiara senz’altro inammissibile la questione.

    Il richiamo al diritto dell’Unione cambiava qualcosa?

    No. La Corte ha precisato che non ogni controversia in cui si lamenta un contrasto con il diritto dell’Unione spetta automaticamente al giudice ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2021 – Indennità di esproprio: l’area nel perimetro urbanizzato non è automaticamente edificabile

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    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla legge urbanistica dell’Emilia-Romagna. La norma regionale, letta in modo costituzionalmente orientato, non attribuisce automaticamente l’edificabilità legale a tutte le aree comprese nel perimetro del territorio urbanizzato.

    Di cosa si tratta

    Quando un terreno viene espropriato, l’indennità dipende anche dal fatto che sia edificabile o meno. La Corte di cassazione riteneva che la legge dell’Emilia-Romagna riconoscesse l’edificabilità in modo automatico a tutte le aree all’interno del perimetro urbanizzato, equiparando così terreni di valore molto diverso ai fini del risarcimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (espropri), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio e per irragionevole equiparazione di aree con diversa vocazione edificatoria. Giudice rimettente: la Corte di cassazione, prima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione. Una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma regionale consente di ritenere che l’inserimento di un’area nel perimetro urbanizzato non garantisce in assoluto l’edificabilità legale: la previsione regionale va coordinata con i principi fondamentali statali, sicché le aree non edificabili restano tali.

    Il principio

    L’appartenenza al perimetro del territorio urbanizzato non determina automaticamente l’edificabilità legale ai fini dell’indennità di esproprio: la norma regionale deve essere coordinata con i principi fondamentali statali sul governo del territorio, evitando così ogni irragionevole equiparazione tra terreni con diversa vocazione edificatoria.

    Domande e risposte

    Un terreno nel perimetro urbanizzato è sempre edificabile ai fini dell’esproprio?

    No. La Corte ha chiarito che l’inserimento nel perimetro urbanizzato non garantisce di per sé l’edificabilità legale: vanno rispettati i principi statali sul governo del territorio.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma resta in vigore ma deve essere interpretata nel modo indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.

    Perché era in gioco l’art. 117 Cost.?

    Perché il governo del territorio è materia di competenza concorrente: la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, qui contenuti nel testo unico sugli espropri.

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  • Corte cost. n. 63/2021 – Infortuni sul lavoro: tutela piena per le malattie aggravate da menomazioni preesistenti

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000. Per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti deve applicarsi la stessa disciplina di calcolo prevista per le altre menomazioni, evitando duplicazioni dell’indennizzo INAIL.

    Di cosa si tratta

    Quando un lavoratore subisce un danno alla salute che si aggrava perché si somma a menomazioni già presenti, sorge il problema di come calcolare l’indennizzo INAIL. La norma censurata distingueva diverse situazioni e, secondo il giudice, finiva per generare una duplicazione totale o parziale dell’indennizzo a seconda della categoria di appartenenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui porterebbe a una duplicazione dell’indennizzo rispetto alle fattispecie del primo periodo. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Cagliari, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina del primo periodo, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo dello stesso comma.

    Il principio

    Anche per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti il grado di menomazione va rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella già ridotta dalle preesistenze, secondo il criterio del primo periodo. In questo modo si evita una duplicazione irragionevole dell’indennizzo e si rispettano i diritti già maturati dal lavoratore assicurato.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    I lavoratori la cui malattia professionale o infortunio si aggrava per la presenza di menomazioni preesistenti: il calcolo dell’indennizzo viene reso coerente con quello applicato alle altre menomazioni.

    Cosa cambia in concreto nel calcolo?

    Il grado di menomazione viene rapportato all’integrità psicofisica già ridotta dalle preesistenze, secondo la regola del primo periodo, restando ferma l’erogazione della rendita prevista dal terzo periodo.

    Quali principi costituzionali erano in gioco?

    L’art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e l’art. 38 (tutela previdenziale del lavoratore), per evitare un trattamento irragionevole tra categorie di assicurati.

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  • Corte cost. n. 62/2021 – Guida in stato di ebbrezza lieve: nessuno sconto sulla patente con i lavori di pubblica utilità

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada. Chi commette la violazione amministrativa più lieve di guida in stato di ebbrezza non può ottenere, come chi commette il reato, la riduzione a metà della sospensione della patente con i lavori di pubblica utilità.

    Di cosa si tratta

    Il Codice della strada distingue tre soglie di tasso alcolemico: la più bassa (lettera a) è un illecito amministrativo, le altre due (lettere b e c) sono reati. Per i reati è possibile svolgere lavori di pubblica utilità e ottenere il dimezzamento della sospensione della patente. Il Giudice di pace di Genova riteneva ingiusto che chi commette la violazione meno grave non avesse lo stesso beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevede un meccanismo che consenta anche all’autore della violazione di cui alla lettera a) di dimezzare la sospensione della patente. Giudice rimettente: il Giudice di pace di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo era stato evocato in modo errato, come parametro diretto anziché tramite l’art. 117, primo comma, Cost. Quanto all’art. 3 Cost., la questione era inammissibile sia per l’omessa ricostruzione del contesto normativo, sia perché la pronuncia richiesta avrebbe avuto natura indebitamente manipolativa e creativa, invadendo la discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il lavoro di pubblica utilità ha carattere speciale ed è intimamente legato alla natura penale degli illeciti cui accede: il beneficio premiale deriva da una condotta rieducativa, non è quindi un termine di paragone valido per gli illeciti puniti solo in via amministrativa. La scelta dei meccanismi sanzionatori spetta alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Perché chi commette il reato può dimezzare la sospensione e chi commette l’illecito amministrativo no?

    Perché il lavoro di pubblica utilità è previsto per gli illeciti penali e ha una finalità rieducativa: il beneficio deriva da una condotta diversa da quella illecita, non è un automatismo confrontabile con le sanzioni amministrative.

    La Corte ha detto che la legge è ingiusta?

    No. Non ha valutato il merito perché la pronuncia richiesta avrebbe creato un nuovo istituto, compito che spetta al legislatore e non alla Corte.

    Si poteva richiamare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo?

    Solo come norma interposta tramite l’art. 117, primo comma, Cost., non come parametro diretto: per questo quella censura è stata dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 61/2021 – Sovraindebitamento: niente conversione automatica se i creditori bocciano la proposta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 14-quater della legge n. 3 del 2012, sollevate dal Tribunale di Lanciano. Il giudice non aveva esplorato la possibilità di trasformare la domanda del debitore tramite il rito camerale, già prevista dal sistema.

    Di cosa si tratta

    Quando un debitore in crisi da sovraindebitamento propone un accordo ai creditori e questi lo bocciano, può passare alla liquidazione del proprio patrimonio? Il Tribunale di Lanciano riteneva che la legge consentisse la «conversione» solo in casi tassativi, escludendo proprio chi non aveva raggiunto l’accordo, e ha chiesto alla Corte di colmare questa lacuna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa), nella parte in cui non prevede la conversione della procedura di accordo in liquidazione anche per i debitori che non hanno raggiunto l’accordo con i creditori. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lanciano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur respingendo le eccezioni preliminari dell’Avvocatura, ha rilevato che il giudice rimettente aveva ricostruito in modo incompleto il quadro normativo: non aveva considerato che, applicando le regole del rito camerale (artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile), la domanda del debitore poteva essere riqualificata e ammessa, ottenendo lo stesso risultato della conversione.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di costituzionalità, il giudice deve verificare tutte le strade interpretative offerte dal sistema. Se la disciplina del rito camerale consente di raggiungere il risultato auspicato senza dichiarare incostituzionale la norma, la questione è inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Lanciano?

    Chiedeva di estendere la conversione della procedura di accordo in liquidazione anche ai debitori la cui proposta era stata bocciata dai creditori, ritenendola altrimenti discriminatoria.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice non aveva considerato che il rito camerale permetteva già di riqualificare la domanda del debitore e ammettere la liquidazione, rendendo non necessaria una pronuncia di incostituzionalità.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché mancano i presupposti per esaminarla: qui, la motivazione del giudice su rilevanza e fondatezza era viziata da una ricostruzione lacunosa del diritto applicabile.

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  • Corte cost. n. 30/2021 – Particolare tenuita` del fatto e resistenza a pubblico ufficiale: la Corte respinge le censure

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla norma che esclude la non punibilita` per particolare tenuita` del fatto nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. La scelta del legislatore di dare rilievo al titolo del reato, a tutela della persona del pubblico ufficiale, non e` stata ritenuta irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La causa di non punibilita` per particolare tenuita` del fatto (art. 131-bis cod. pen.) consente di non punire offese di lieve entita`. Una modifica del 2019 ne ha escluso l’applicazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, collegando l’esclusione al titolo del reato e non alle concrete modalita` del fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Torino e di Torre Annunziata hanno sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE), lamentando l’irragionevolezza della preclusione legata al solo titolo del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, e non fondate tutte le altre questioni, in riferimento a tutti i parametri evocati, comprese quelle sull’omogeneita` della disposizione introdotta in sede di conversione (art. 77, secondo comma, Cost.).

    Il principio

    Non e` irragionevole la scelta del legislatore di escludere la causa di non punibilita` per particolare tenuita` del fatto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ancorando l’esclusione al titolo del reato: tale fattispecie coinvolge direttamente la sicurezza e la liberta` della persona fisica che esercita la funzione pubblica, soggetto passivo del reato.

    Domande e risposte

    Cos’è la particolare tenuita` del fatto?

    È la causa di non punibilita` prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che consente di non punire offese di particolare lievita`, valutate le modalita` della condotta e l’esiguita` del danno.

    Perché è esclusa per la resistenza a pubblico ufficiale?

    Perché il legislatore, con la modifica del 2019, ha collegato l’esclusione al titolo del reato; la Corte ha ritenuto la scelta non irragionevole, dato che il reato coinvolge la sicurezza e la liberta` della persona che esercita la funzione pubblica.

    Tutte le questioni sono state respinte?

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita alla Carta dei diritti fondamentali UE e non fondate tutte le altre, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.

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  • Corte cost. n. 29/2021 – Beni paesaggistici e turismo rurale: la Corte salva la legge della Puglia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro una legge della Regione Puglia in materia di turismo rurale. Le modifiche regionali non invadono la competenza statale sulla tutela del paesaggio, perché resta ferma l’applicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Puglia del 2019 modificava la disciplina del turismo rurale, intervenendo su limiti e modalita` degli interventi edilizi sugli immobili, anche con riferimento a volumetria e prospetti. Il Governo ne temeva un’invasione della competenza statale sulla tutela dei beni paesaggistici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a), numeri 2) e 4), e b), della legge della Regione Puglia n. 43 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lamentando la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che il legislatore regionale ha rimosso divieti di intervento non previsti dal Codice dei beni culturali, mantenendo ferma l’applicazione della disciplina generale sul rilascio e il rispetto delle autorizzazioni statali: non si configura quindi alcuna invasione della competenza legislativa statale.

    Il principio

    Non viola la competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio una normativa regionale che, pur modificando i limiti agli interventi edilizi, mantiene ferma l’applicazione della disciplina generale sul rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale a tutela dei beni vincolati.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla legge della Puglia?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le modifiche regionali sul turismo rurale non invadono la competenza statale, perché resta ferma l’applicazione delle autorizzazioni previste dalla normativa statale.

    Perché non c’è invasione della competenza statale?

    Perché la Regione ha solo rimosso divieti non previsti dal Codice dei beni culturali, senza incidere sul sistema delle autorizzazioni statali a tutela dei beni paesaggistici, che resta integralmente applicabile.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e alla competenza esclusiva statale in materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2021 – Assenze per malattia e terapie salvavita: la Corte tutela i dipendenti pubblici non contrattualizzati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul pubblico impiego non contrattualizzato che, per le gravi patologie con terapie invalidanti, non escludeva dal computo dei diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie.

    Di cosa si tratta

    Nel pubblico impiego non contrattualizzato il periodo massimo di assenza continuativa per malattia e` di diciotto mesi, superato il quale si rischia la perdita del posto. A differenza del personale contrattualizzato, per questi dipendenti i giorni di ricovero e di terapie salvavita non venivano esclusi dal computo, anche in caso di gravi patologie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimita` costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal computo dei diciotto mesi i giorni di ricovero e di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie per gravi patologie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

    Il principio

    È irragionevole e lesivo del diritto alla salute e del principio di uguaglianza che, per i dipendenti pubblici non contrattualizzati affetti da gravi patologie, i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie salvavita siano computati nel periodo massimo di assenza per malattia, a differenza di quanto previsto per il personale contrattualizzato: la disciplina riflette un ritardo storico del legislatore rispetto alle moderne terapie.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Per i dipendenti pubblici non contrattualizzati affetti da gravi patologie, i giorni di ricovero e quelli dovuti alle conseguenze delle terapie invalidanti non si computano nei diciotto mesi di assenza per malattia.

    Perché la norma era discriminatoria?

    Perché per il personale contrattualizzato i contratti collettivi gia` escludevano dal computo quei giorni, mentre per il personale non contrattualizzato la legge non lo prevedeva, creando una disparita` irragionevole.

    Quali diritti tutela la decisione?

    Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), rispetto alla conservazione del posto di lavoro per chi affronta terapie salvavita.

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  • Corte cost. n. 27/2021 – Conflitto tra poteri improcedibile per deposito tardivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato perché il ricorrente aveva depositato tardivamente gli atti notificati. Il termine per il deposito ha natura perentoria e l’emergenza COVID-19 non integra un grave impedimento oggettivo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva promosso un conflitto di attribuzione nei confronti del Senato, in relazione a una delibera che riconosceva l’insindacabilita` di dichiarazioni rese da un senatore. Dopo l’ammissione del conflitto e la notifica, il ricorrente doveva depositare gli atti entro un termine preciso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera di insindacabilita` ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile; restava da introdurre la fase di merito con il deposito tempestivo degli atti notificati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Gli atti notificati erano stati depositati quattro mesi dopo l’ultima notificazione, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative. L’istanza di rimessione in termini, fondata sulle difficolta` organizzative legate all’emergenza COVID-19, e` stata rigettata.

    Il principio

    Il termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati nel giudizio per conflitto di attribuzione ha natura perentoria; gli inconvenienti organizzativi, anche se collegati all’emergenza epidemiologica, non integrano un grave impedimento oggettivo idoneo a giustificare la rimessione in termini.

    Domande e risposte

    Perché il conflitto è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il Tribunale di Torino ha depositato gli atti notificati quattro mesi dopo l’ultima notificazione, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalle Norme integrative.

    L’emergenza COVID-19 giustificava il ritardo?

    No: la Corte ha ritenuto che le difficolta` organizzative connesse all’emergenza non integrino un grave impedimento oggettivo idoneo a giustificare la rimessione in termini.

    Cosa significa che il ricorso è improcedibile?

    Significa che il giudizio non puo` proseguire nel merito a causa del mancato rispetto di un adempimento processuale, qui il deposito tempestivo degli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2021 – Estinzione del processo per rinuncia: la Corte chiude i giudizi sulla legge funeraria della Calabria

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi promossi contro alcune norme della Regione Calabria in materia funeraria, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo, in assenza di costituzione della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di due leggi della Regione Calabria in materia funeraria e di polizia mortuaria. Successivamente, su delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato ai ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimita` costituzionale di norme delle leggi della Regione Calabria n. 48 e n. 53 del 2019, in materia funeraria, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), della Costituzione. Successivamente e` intervenuta la rinuncia ai ricorsi, previa delibera del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha proposto, quando la parte resistente non si sia costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo costituzionale?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della questione, perché e` venuto meno l’interesse a proseguire: qui per la rinuncia al ricorso.

    Perché i processi si sono estinti?

    Perché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato ai ricorsi e la Regione resistente non si era costituita, secondo l’art. 23 delle Norme integrative.

    La legittimita` delle norme regionali è stata valutata?

    No: con l’estinzione la Corte non ha esaminato il merito delle questioni; le norme impugnate non sono state né confermate né annullate.

  • Corte cost. n. 25/2021 – Finanza regionale e copertura delle spese: la Corte interviene sulla legge della Sicilia

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un articolo del collegato alla legge di stabilita` della Regione Siciliana e inammissibili numerose altre questioni, in gran parte perché formulate dal Governo in modo generico e privo di adeguata motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava il collegato alla legge di stabilita` 2019 della Regione Siciliana, una legge ampia che toccava attivita` produttive, lavoro, territorio, ambiente, istruzione e sanita`. Il Governo aveva impugnato numerosi articoli, lamentando soprattutto profili di competenza e di copertura finanziaria delle spese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso numerose questioni di legittimita` costituzionale su vari articoli della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2019, in riferimento, tra gli altri, all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria), all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e a norme dello Statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 8 della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibili numerose altre questioni, tra cui quelle riferite alla copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost., perché il ricorrente si era limitato a indicazioni congiunte e generiche, senza illustrare l’idoneita` delle singole norme a produrre nuove spese.

    Il principio

    Le censure relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa devono essere supportate da una motivata allegazione che dimostri, per ciascuna disposizione, l’idoneita` a comportare nuovi oneri; censure generiche e meramente assertive, prive di analitica illustrazione, comportano l’inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale promosse.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2019, respingendo o dichiarando inammissibili le altre numerose questioni.

    Perché molte questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il Governo le aveva formulate in modo generico, indicando congiuntamente piu` disposizioni senza illustrare l’idoneita` di ciascuna a produrre nuove spese o a violare i parametri evocati.

    Cosa richiede l’art. 81 della Costituzione?

    Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro copertura; le relative censure devono essere sorrette da un’allegazione analitica e motivata, pena l’inammissibilita`.

    Norme collegate