📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Autore: Andrea Marton
-
Corte cost. n. 66/2021 – DPCM anti-COVID: inammissibile il conflitto sollevato dal singolo deputato
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal deputato Vittorio Sgarbi contro il Presidente del Consiglio sui provvedimenti anti-COVID. Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti del Governo.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19, il Governo ha adottato decreti-legge e DPCM per fronteggiare la pandemia. Un deputato ha contestato questo modo di legiferare, ritenendo che svuotasse il ruolo del Parlamento, e ha sollevato un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Vittorio Sgarbi nella qualità di deputato, in relazione a tutti i DPCM adottati per l’emergenza COVID-19, lamentando la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione sulla produzione legislativa e la compressione del ruolo del Parlamento. Fase di ammissibilità del ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il singolo parlamentare non può rappresentare l’intero organo cui appartiene e non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo: difetta quindi la legittimazione a sollevare il conflitto.
Il principio
Il singolo deputato non è legittimato a promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti del Governo, perché non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette e non può rappresentare la Camera di appartenenza: occorre tenere distinta la legittimazione del singolo da quella dell’organo.
Domande e risposte
Un parlamentare può da solo contestare i provvedimenti del Governo davanti alla Corte?
No. Il singolo parlamentare non ha attribuzioni individuali costituzionalmente protette verso l’esecutivo e non può rappresentare la propria Camera, quindi il conflitto è inammissibile.
La Corte si è pronunciata sulla legittimità dei DPCM anti-COVID?
No. Si è fermata alla fase di ammissibilità, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, senza esaminare il merito dei provvedimenti.
Quale precedente ha richiamato la Corte?
Le proprie ordinanze del 2018 che già escludevano la possibilità per il singolo parlamentare di rappresentare l’intero organo nel conflitto contro il Governo.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, parametro invocato sulla produzione delle norme
- Art. 77 della Costituzione — decretazione d’urgenza, invocata per i provvedimenti emergenziali
Corte cost. n. 65/2021 – Canone di concessione per le comunicazioni elettroniche: questioni inammissibili per difetto di giurisdizione
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul Codice delle comunicazioni elettroniche sollevate dal Tribunale di Roma. Il giudice rimettente difettava manifestamente di giurisdizione sulla controversia, e ciò preclude l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava il canone dovuto per le concessioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e l’eventuale diritto alla restituzione di somme versate. Il Tribunale ordinario di Roma dubitava della legittimità delle norme che disciplinano tale contributo, anche in rapporto al diritto dell’Unione europea.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l’art. 1, comma 1, dell’Allegato n. 10 allo stesso decreto, nelle varie formulazioni succedutesi, in riferimento agli artt. 3, 97, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione alla direttiva 2002/20/CE. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato l’evidente carenza di giurisdizione del giudice rimettente sulla controversia, riconoscibile ictu oculi: secondo la giurisprudenza costituzionale costante, il difetto di giurisdizione rilevabile in modo manifesto determina l’inammissibilità della questione.
Il principio
Il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, quando è manifesto e riconoscibile a prima vista, rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale: senza giurisdizione, infatti, manca la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il giudice che ha sollevato la questione non aveva giurisdizione sulla controversia, e tale difetto era evidente: senza giurisdizione la questione non è rilevante.
Cosa significa che il difetto di giurisdizione era rilevabile ictu oculi?
Significa che era riconoscibile a colpo d’occhio, senza necessità di accertamenti complessi: in questi casi la Corte dichiara senz’altro inammissibile la questione.
Il richiamo al diritto dell’Unione cambiava qualcosa?
No. La Corte ha precisato che non ogni controversia in cui si lamenta un contrasto con il diritto dell’Unione spetta automaticamente al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, tra i parametri invocati sulla disciplina del canone
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione alla direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche