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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 162 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la riduzione della pensione di reversibilità, per chi possiede altri redditi, non può superare l’ammontare di quei redditi: altrimenti si trasformerebbe in un’ingiustificata espropriazione del trattamento.

Di cosa si tratta

La pensione ai superstiti (reversibilità) spetta, alla morte del pensionato, al coniuge e ad altri familiari. Per evitare cumuli ritenuti eccessivi, la legge prevede che, se il beneficiario possiede redditi propri oltre certe soglie, la pensione di reversibilità sia ridotta secondo percentuali fissate da una tabella. Il problema sollevato dalla Corte dei conti del Lazio era questo: applicando rigidamente la tabella, in alcuni casi la decurtazione della pensione finiva per superare l’importo stesso dei redditi aggiuntivi che l’avevano determinata. In altre parole, il beneficiario perdeva, in pensione, più di quanto guadagnava con gli altri redditi: un risultato paradossale che disincentivava il lavoro e colpiva in modo sproporzionato il trattamento di reversibilità. Il tema riguarda l’equilibrio tra il contenimento della spesa previdenziale e la tutela di una prestazione che ha una chiara funzione di sostegno per i superstiti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della connessa Tabella F, nella parte in cui consentiva che la decurtazione della pensione di reversibilità eccedesse l’ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario. La Corte dei conti del Lazio invocava l’art. 3 della Costituzione, denunciando l’irragionevolezza di una riduzione superiore ai redditi che la giustificano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi, non prevedono che la decurtazione effettiva non possa superare l’ammontare dei redditi stessi. La riduzione, quindi, è ammessa, ma trova un tetto nei redditi che la determinano.

Il principio

La riduzione della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi del beneficiario non può superare l’importo di tali redditi: una decurtazione che eccede i redditi che la giustificano è irragionevole e si traduce in un’indebita espropriazione del trattamento previdenziale.

Domande e risposte

Che cos’è la pensione di reversibilità?

È la quota di pensione che, alla morte del titolare, spetta ai superstiti (coniuge, figli, in certi casi altri familiari). Ha una funzione di sostegno economico per chi resta.

Perché viene ridotta se il beneficiario ha altri redditi?

La legge prevede una riduzione percentuale per evitare cumuli ritenuti eccessivi tra pensione e redditi propri. La Corte non ha contestato il meccanismo in sé, ma il fatto che la riduzione potesse superare l’importo dei redditi.

Qual era l’effetto paradossale?

Che il beneficiario, a causa della decurtazione, perdeva in pensione più di quanto incassava con gli altri redditi: in pratica veniva penalizzato oltre misura, con un effetto disincentivante e sproporzionato che la Corte ha eliminato fissando un tetto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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