Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 401 Codice della Navigazione – Mancata partenza del passeggero

    Art. 401 Codice della Navigazione – Mancata partenza del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

  • Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    Art. 400 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.

  • Art. 399 Codice della Navigazione – Imbarco senza biglietto

    Art. 399 Codice della Navigazione – Imbarco senza biglietto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

  • Art. 398 Codice della Navigazione – Cessione del diritto al trasporto

    Art. 398 Codice della Navigazione – Cessione del diritto al trasporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: tabelle retributive e minimi

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Tabelle retributive del CCNL Ristorazione Collettiva: minimi, aumenti e busta paga

    I minimi tabellari sono nazionali e uguali su ogni commessa. Vediamo come si legge la paga base per livello, cosa ha cambiato il rinnovo 2024 e perché conviene partire sempre dalla tabella ufficiale in vigore.

    In sintesi

    Il CCNL fissa minimi tabellari nazionali per dieci livelli. Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha previsto un aumento a regime di 200 euro lordi sul 4° livello, in più tranche fino al 31 dicembre 2027 e riproporzionato sugli altri livelli. I minimi dal 1° settembre 2026 sono nella tabella qui sotto (4° livello 1.692,69 €, Quadro A 2.462,96 €); sul minimo si sommano scatti, indennità e maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018, ipotesi di rinnovo del 5 giugno 2024 e tabelle dell’accordo integrativo del 26 giugno 2024 (Filcams-Cgil)

    Come è strutturata la retribuzione

    Il minimo tabellare è la paga base mensile garantita dal CCNL per ciascuno dei dieci livelli. È il punto di partenza della busta paga: al di sotto di quel valore il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano scatti di anzianità, indennità, maggiorazioni e mensilità aggiuntive.

    La caratteristica del settore è che i minimi sono nazionali e uguali su tutte le commesse: un addetto mensa inquadrato al 6° livello in un appalto scolastico e uno in un appalto ospedaliero hanno lo stesso minimo. La contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) può aggiungere voci, non ridurle.

    L’aumento del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo firmato il 5 giugno 2024 ha definito un incremento a regime di 200 euro lordi mensili sul 4° livello, distribuito in più tranche lungo l’arco di vigenza (fino al 31 dicembre 2027) e riproporzionato sugli altri livelli secondo i coefficienti retributivi. Gli importi e le decorrenze delle tranche per le mense sono nella tabella e nelle note che seguono.

    Valori e date. Le cifre cambiano a ogni tranche: la tabella qui sotto è quella in vigore dal 1° settembre 2026, con le tranche successive del 1° giugno e del 1° dicembre 2027 indicate nella nota. Prima di confrontare la busta paga controlla la data della tranche.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° settembre 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Qa (quadro A — es. responsabile di produzione/dietista qualificata) 2.462,96 €
    Qb (quadro B — es. capo cuoco/economo) 2.271,61 €
    Livello 1 (es. cuoco) 2.107,68 €
    Livello 2 (es. aiuto cuoco qualificato) 1.916,35 €
    Livello 3 (es. addetto cucina qualificato) 1.800,73 €
    Livello 4 (es. addetto mensa/cameriere — livello di riferimento contrattuale per gli aumenti) 1.692,69 €
    Livello 5 (es. aiuto addetto mensa) 1.580,09 €
    Livello 6 super (es. addetto pulizie qualificato) 1.514,83 €
    Livello 6 (es. addetto lavapiatti/pulizie) 1.491,57 €
    Livello 7 (es. manovale generico/apprendista) 1.390,20 €

    Importi = paga base nazionale + contingenza della tabella dedicata alla ristorazione collettiva (art. 1, c. 1, §II) del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo FIPE (rinnovo 5/6/2024 + accordo integrativo 26/6/2024, vigenza fino al 31/12/2027). ⚠ Per le mense le tranche di giugno sono differite di 3 mesi rispetto ai pubblici esercizi: la tranche di giugno 2026 dei pubblici esercizi vale per le mense dal 1° settembre 2026 (es. liv. 4 addetto mensa da 1.652,69 a 1.692,69 €, Qa da 2.397,19 a 2.462,96 €). Le due tranche successive decorrono dal 1° giugno 2027 (liv. 4 a 1.722,69 €) e dal 1° dicembre 2027 (liv. 4 a 1.762,69 €). Ultima tranche dicembre 2027. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: accordo integrativo del 26 giugno 2024 con le tabelle retributive per la ristorazione collettiva (Filcams-Cgil). I rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabella riepilogativa della struttura retributiva

    Voci della busta paga e dove sono fissate
    Voce Natura Dove è definita
    Minimo tabellare Paga base nazionale + contingenza per livello Art. 161 CCNL e tabella qui sopra
    Scatti di anzianità Sei scatti quadriennali, da 30,47 a 40,80 € (4° livello 33,05 €) Art. 182 CCNL: vedi la scheda sugli scatti
    Indennità e trattamenti integrativi Non fissati a livello nazionale Accordi provinciali/territoriali per le mense (art. 232) o aziendali
    Maggiorazioni Notturno +25% (24-6), festività +20%, straordinario +30% e +60% Artt. 124, 126, 132 CCNL: vedi notturno, festivo e domenicale
    Tredicesima Mensilità aggiuntiva, con gli scatti Art. 183 CCNL (ricorrenze natalizie)
    Quattordicesima Mensilità al 30 giugno, senza scatti Art. 184 CCNL (luglio)
    Premio di risultato Eventuale Contrattazione di secondo livello (art. 13, ipotesi 2024): vedi 13ª, 14ª e premi
    Superminimo Importo individuale aggiuntivo Accordo individuale

    Tutti gli importi vanno intesi al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali. La quota oraria si ricava dividendo la retribuzione mensile per 172 per l’orario di 40 ore settimanali (art. 160).

    Come leggere correttamente la propria busta paga

    Per verificare se la retribuzione è corretta conviene procedere così:

    1. individuare il proprio livello in base alle mansioni effettive (vedi la guida sui livelli);
    2. prendere il minimo del livello nella tabella in vigore nel mese di riferimento (da settembre 2026 quella sopra);
    3. sommare al minimo gli scatti maturati;
    4. aggiungere indennità e maggiorazioni del mese;
    5. confrontare il totale lordo con quanto esposto in busta.

    Eventuali differenze in meno rispetto al minimo tabellare costituiscono inadempimento contrattuale e possono essere recuperate con l’assistenza del sindacato o, in subordine, davanti al Giudice del Lavoro.

    Il nodo del cambio appalto sulla retribuzione

    Quando una commessa passa a una nuova impresa, la clausola sociale del settore garantisce il mantenimento del livello e quindi del relativo minimo tabellare. Più delicata è la sorte delle voci individuali di miglior favore (superminimi, premi aziendali della gestione uscente): non sempre il subentrante è obbligato a replicarle, perciò è opportuno verificare la propria situazione retributiva prima e dopo il passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa che controlla il minimo
    Tizio è inquadrato al 6° livello. Per sapere se la paga base è corretta confronta la voce “paga base” della busta con il minimo del 6° livello della tabella: da settembre 2026 è 1.491,57 €. Vi aggiunge gli scatti maturati e le maggiorazioni del mese.
    Caia — Cuoca che cambia tranche di aumento
    Caia (4° livello) si chiede perché lo stipendio sia cambiato. La spiegazione è la tranche dell’aumento da 200 euro del rinnovo 2024 che per le mense decorre dal 1° settembre 2026: il minimo passa da 1.652,69 a 1.692,69 €. L’incremento è automatico e visibile in busta dal mese di decorrenza, senza bisogno di firmare integrazioni.
    Sempronio — Superminimo al cambio appalto
    Sempronio percepiva un superminimo individuale di 80 euro concordato con la vecchia impresa. Vinta la gara da un nuovo gestore, mantiene per clausola sociale livello e anzianità, ma chiede conferma sul superminimo: si tratta di una voce individuale, la cui continuità va verificata caso per caso. Si fa assistere dal sindacato nella verifica.
  • Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    Art. 397 Codice della Navigazione – Indicazioni del biglietto di passaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

  • Art. 396 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 396 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

  • Art. 395 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 395 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione. Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone

  • Art. 393 Codice della Navigazione – Responsabilità per le operazioni commerciali

    Art. 393 Codice della Navigazione – Responsabilità per le operazioni commerciali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

  • Art. 391 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    Art. 391 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore. Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell'impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l'inutilizzazione della nave.

  • Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    Art. 390 Codice della Navigazione – Pagamento del nolo a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

  • Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.