Autore: Andrea Marton

  • Articolo 13 Codice di Procedura Penale: Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

    Articolo 13 Codice di Procedura Penale: Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

    Art. 13 c.p.p. – Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale, è competente per tutti quest’ultima.

    2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art.16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

  • Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

    Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

    Art. 14 c.p.p. – Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (98 c.p.; 67) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

    2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

  • Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione

    Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione

    Art. 15 c.p.p. – Competenza per materia determinata dalla connessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

  • Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione

    Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione

    Art. 16 c.p.p. – Competenza per territorio determinata dalla connessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

    2. Nel caso previsto dall’art.12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.

    3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

  • Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi

    Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi

    Art. 17 c.p.p. – Riunione di processi

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

    a) nei casi previsti dall’art. 12;

    b) soppressa;

    c) nei casi previsti dall’art.371, comma 2, lettera b);

    d) Abrogato.

    1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale.

    Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

  • Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processiArticolo modificato dalla [[L. 19 gennaio 2001, n. 4 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia]].

    Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processiArticolo modificato dalla [[L. 19 gennaio 2001, n. 4 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia]].

    Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

    a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;

    b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

    c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (178, 179, 4871), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

    d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

    e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.

    e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

    3. SOPPRESSO

  • Articolo 19 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti sulla riunione e separazione

    Articolo 19 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti sulla riunione e separazione

    Art. 19 c.p.p. – Provvedimenti sulla riunione e separazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

  • Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione

    Articolo 20 Codice di Procedura Penale: Difetto di giurisdizione

    Art. 20 c.p.p. – Difetto di giurisdizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’art.22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente (620).

  • Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza

    Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza

    Art. 21 c.p.p. – Incompetenza

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art.23 comma 2.

    2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art.491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

    3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

  • Articolo 22 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

    Articolo 22 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

    Art. 22 c.p.p. – Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    2. L’ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

    3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.