Autore: Andrea Marton

  • Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiestaArticolo così modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiestaArticolo così modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Art. 47 c.p.p. – Effetti della richiesta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

    2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

    3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

    4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.

  • Articolo 48 Codice di Procedura Penale: DecisioneArticolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Articolo 48 Codice di Procedura Penale: DecisioneArticolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Art. 48 c.p.p. – Decisione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

    2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.

    3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

    4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

    5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

    6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

  • Articolo 49 Codice di Procedura Penale: Nuova richiesta di rimessione Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Articolo 49 Codice di Procedura Penale: Nuova richiesta di rimessione Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

    Art. 49 c.p.p. – Nuova richiesta di rimessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

    2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

    3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

    4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

    5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

  • Articolo 50 Codice di Procedura Penale: Azione penale

    Articolo 50 Codice di Procedura Penale: Azione penale

    Art. 50 c.p.p. – Azione penale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale (112 Cost., 405; 27 min.) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

    2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.

    3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

  • Articolo 51 Codice di Procedura Penale: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

    Articolo 51 Codice di Procedura Penale: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

    Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate (3 disp. att.):

    a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

    b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (5703).

    2. Nei casi di avocazione (533, 372, 412), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall’art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

    3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655, 6783).

    3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 416-bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

    3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. *(6)

    3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. *(7). (1)

    (6) Il presente comma aggiunto dall’art. 10-bis D.L. 18.10.2001, n. 374, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 15.12.2001, n. 438 è stato poi così modificato dall’art. 2 D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.07.2008, n. 125.

    (7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 11 L. 18.03.2008, n. 48 così come modificato dalla legge di conversione L. 24.07.2008, n. 125.

  • Articolo 52 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Articolo 52 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Art. 52 c.p.p. – Astensione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza-

    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

    3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

    4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’art.11.

  • Articolo 53 Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione

    Articolo 53 Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione

    Art. 53 c.p.p. – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

    2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’art.36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

    3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’art.36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

  • Articolo 54 Codice di Procedura Penale: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Articolo 54 Codice di Procedura Penale: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Art. 54 c.p.p. – Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti (54-ter), determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

    3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

  • Articolo 54-bis Codice di Procedura Penale: Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

    Articolo 54-bis Codice di Procedura Penale: Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

    Art. 54-bis c.p.p. – Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma 1.

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All’ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

    3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma 1.

    4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

  • Articolo 54-quater Codice di Procedura Penale: Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministeroArticolo aggiunto dalla [[L. 16 dicembre 1999, n. 479]] – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

    Articolo 54-quater Codice di Procedura Penale: Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministeroArticolo aggiunto dalla [[L. 16 dicembre 1999, n. 479]] – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

    Art. 54-quater c.p.p. – Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

    2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.

    3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.

    4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

    5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.