Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 352 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    Art. 352 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. 37 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile." ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

  • Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. 31 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

  • Art. 350 Codice della Navigazione – Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

    Art. 350 Codice della Navigazione – Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finchè siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso. In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto. Il comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

  • Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    Art. 349 Codice della Navigazione – Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In ogni caso di risoluzione del contratto: 1) se la retribuzione è stabilita a tempo, questa è dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione; 2) se la retribuzione è stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, è dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione è stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.

  • Art. 347 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’armatore

    Art. 347 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale. Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda). Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

  • Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

  • Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: part-time e lavoro ridotto

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL della ristorazione collettiva

    Nelle mense il tempo parziale è la regola: la prestazione ruota intorno ai pasti. Forme di part-time, lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, parità di trattamento.

    In sintesi

    Il part-time è centrale nelle mense: orizzontale (meno ore al giorno), verticale (solo alcuni giorni/periodi) o misto, con contratto scritto che indica durata e collocazione. Il lavoro supplementare arriva a 180 ore annue in assenza di accordi territoriali o aziendali; le clausole elastiche richiedono patto scritto, almeno due giorni di preavviso e una maggiorazione (art. 82 CCNL). Minimo 15 ore settimanali, salvo diversa contrattazione integrativa. Vige la non discriminazione: stessi diritti del full-time riproporzionati, più diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il part-time, struttura portante del settore

    Nella ristorazione collettiva il lavoro a tempo parziale è la regola più che l’eccezione: la prestazione si concentra intorno ai pasti, e molte commesse (in particolare le mense scolastiche e aziendali con il solo pranzo) sono coperte da personale part-time. Per questo il governo del part-time è uno dei punti più rilevanti del CCNL per il settore.

    Le tre forme di part-time

    • Orizzontale: orario ridotto ogni giorno (ad esempio solo la fascia del pranzo);
    • Verticale: lavoro a tempo pieno ma solo in alcuni giorni o periodi (utile per le mense scolastiche);
    • Misto: combinazione delle due precedenti.

    Il contratto part-time deve essere scritto, con indicazione puntuale della durata della prestazione e della sua collocazione temporale (giorno, settimana, mese e anno), del periodo di prova per i nuovi assunti e del trattamento economico proporzionato (art. 78, c. 1). In attesa degli accordi di secondo livello la prestazione non può essere inferiore a 15 ore settimanali, 64 ore mensili o 600 ore annue (art. 78, c. 2). Il CCNL ammette anche il part-time del fine settimana, di almeno otto ore settimanali, con studenti e percettori di sostegno al reddito (art. 84).

    Tabella riepilogativa

    Part-time: istituti principali
    Istituto Contenuto
    Forma del contratto Scritta, con durata, collocazione dell’orario e prova (art. 78)
    Orario minimo 15 ore a settimana, 64 al mese o 600 all’anno, salvo diversa contrattazione integrativa (art. 78, c. 2)
    Lavoro supplementare Ore oltre il part-time, entro il tempo pieno: massimo concordato a livello territoriale o aziendale, altrimenti fino a 180 ore l’anno (art. 79, c. 2)
    Clausole flessibili (collocazione) Patto scritto, preavviso di almeno 2 giorni, maggiorazione di almeno l’1,5% sulla quota oraria, oppure indennità annua di almeno 120 euro (artt. 82-83)
    Clausole elastiche (durata) Patto scritto, preavviso di almeno 2 giorni, aumento fino al 30% della prestazione annua concordata, maggiorazione del 30% + 1,5% sulla quota oraria (art. 82)
    Non discriminazione Stessi diritti del full-time, riproporzionati
    Precedenza Nel passaggio tra tempo pieno e parziale i lavoratori già in forza hanno priorità sulle nuove assunzioni per le stesse mansioni (art. 79, c. 1)

    Le maggiorazioni e i preavvisi sono quelli dell’art. 82 e valgono dove la contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, non ha raggiunto intese diverse; restano salve le condizioni di miglior favore in atto.

    Lavoro supplementare, clausole flessibili ed elastiche

    Per adattare la prestazione alle esigenze della commessa, il CCNL disciplina:

    • il lavoro supplementare (ore oltre il part-time ma entro il tempo pieno): il numero massimo annuo lo fissa la contrattazione integrativa; in mancanza è consentito fino a 180 ore l’anno in presenza di specifiche esigenze organizzative. Le ore supplementari sono utili per i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR, con conguaglio forfettario applicando al compenso la maggiorazione del 30% (art. 79, c. 4 e 5). La maggiorazione di legge sulle ore supplementari è del 15% (art. 6 d.lgs. 81/2015);
    • le clausole flessibili, che consentono di variare la collocazione dell’orario: ore pagate con una maggiorazione di almeno l’1,5% sulla quota oraria (o, in alternativa, un’indennità annua di almeno 120 euro);
    • le clausole elastiche, che consentono di aumentare la durata della prestazione fino al 30% di quella annua concordata, con maggiorazione di almeno il 30% + 1,5% sulla quota oraria.

    Flessibili ed elastiche richiedono un patto scritto e un preavviso di almeno due giorni; il rifiuto di sottoscriverle non è giustificato motivo di licenziamento né di sanzione disciplinare (art. 83, c. 3). Il lavoratore può denunciare il patto in caso di esigenze di salute certificate, di altra attività lavorativa comprovata, di esigenze personali ex art. 136, di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative proprie o dei familiari, di figlio convivente fino a 13 anni, e se è studente; il datore può recedere con preavviso di almeno un mese (art. 83, c. 4-7). Il lavoro supplementare svolto in modo continuativo può essere oggetto di richiesta individuale di consolidamento, valutata in sede di esame congiunto (art. 79, c. 6 nel testo 2024).

    Parità di trattamento e diritto di precedenza

    Vige il principio di non discriminazione: il part-time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, riproporzionati all’orario (retribuzione, ferie, ROL, tredicesima, scatti). Il lavoratore part-time ha inoltre una priorità nel passaggio a tempo pieno rispetto alle nuove assunzioni per le stesse mansioni (art. 79, c. 1, lett. c) e il passaggio è reversibile, per volontà delle parti, quando le esigenze aziendali e le mansioni lo consentono. I genitori possono chiedere il part-time temporaneo fino ai tre anni del bambino nel limite del 5% della forza occupata nell’unità produttiva (art. 205).

    Part-time e cambio appalto

    Al cambio appalto, i lavoratori part-time addetti alla commessa rientrano nella clausola sociale come i full-time (se iscritti al LUL da almeno sei mesi), con rapporto instaurato ex novo e trattamento economico garantito (artt. 229 e 230); la gestione uscente comunica livello, mansione e orario settimanale di ciascuno (art. 224). Eventuali rimodulazioni dell’orario decise dal subentrante devono rispettare le regole del part-time (patto scritto, consenso, maggiorazioni): è un aspetto da verificare nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Part-time orizzontale sul pranzo
    Tizio è assunto part-time orizzontale per coprire solo la fascia del pranzo in una mensa aziendale. Il contratto indica per iscritto durata e collocazione oraria. I suoi diritti (ferie, tredicesima, scatti) sono riproporzionati alle ore svolte.
    Caia — Part-time verticale scolastico
    Caia lavora a tempo pieno durante l’anno scolastico ma non nei mesi di chiusura: è un part-time verticale, adatto al calendario della mensa scolastica. Nei periodi non lavorati non matura retribuzione, ma conserva il rapporto e l’anzianità.
    Sempronio — Lavoro supplementare
    Sempronio, part-time, è chiamato a svolgere alcune ore in più per un picco di servizio, restando entro il tempo pieno. Sono ore di lavoro supplementare, ammesse fino al massimo fissato a livello territoriale o aziendale (in mancanza, 180 ore l’anno) e retribuite con la maggiorazione prevista, diverse dallo straordinario.
  • Art. 340 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio

    Art. 340 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.

  • Art. 339 Codice della Navigazione – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

    Art. 339 Codice della Navigazione – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Della cessazione e della risoluzione del contratto

  • Art. 337 Codice della Navigazione – Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore

    Art. 337 Codice della Navigazione – Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

  • Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.

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