Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 135/2022 – Tutela dei boschi e delle fasce forestali in Sicilia

    Con la sentenza n. 135/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana sul governo del territorio, perche abbassavano la tutela dei boschi e delle fasce forestali rispetto agli standard statali in materia di ambiente.

    Di cosa si tratta

    I boschi e le fasce forestali sono beni ambientali protetti: la legge statale fissa un livello minimo di tutela che le Regioni non possono ridurre. La Regione Siciliana, con un intervento correttivo alla propria legge sul governo del territorio, aveva modificato la disciplina in materia, arrivando ad abrogare una serie di previsioni della precedente legge forestale regionale dedicate alla protezione dei boschi e della vegetazione. Il Governo aveva impugnato queste modifiche, sostenendo che riducessero il livello di tutela ambientale garantito dallo Stato. In gioco c’era il confine tra l’autonomia della Regione, anche a statuto speciale, nel disciplinare il proprio territorio e la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che funziona come una soglia di protezione non comprimibile. La Corte ha dovuto stabilire se la Sicilia, intervenendo sul governo del territorio, avesse oltrepassato quel limite, indebolendo la tutela del patrimonio forestale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (intervento correttivo alla legge regionale n. 19 del 2020 sul governo del territorio), che sostituiva l’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020. Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, invocava in particolare l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n. 2 del 2021, nella parte in cui abrogava diverse disposizioni della legge forestale regionale del 1996 relative ai boschi e alle fasce forestali, e del successivo comma 6 dello stesso articolo. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 4. Vengono cosi rimosse le norme che riducevano la tutela del patrimonio forestale.

    Il principio

    La tutela dei boschi e delle fasce forestali rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fissa un livello di protezione non riducibile: la Regione non puo, disciplinando il governo del territorio, abrogare previsioni che garantiscono quella tutela abbassando lo standard ambientale.

    Domande e risposte

    Perche la Regione non poteva abrogare quelle norme?

    Perche cosi facendo riduceva la protezione dei boschi al di sotto del livello minimo garantito dalla competenza statale sull’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Tutto l’intervento regionale e stato annullato?

    No. La Corte ha dichiarato illegittimi i commi 5 e 6 dell’art. 37, mentre ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 4 dello stesso articolo.

    Cosa significa che la tutela dell’ambiente fissa uno standard minimo?

    Significa che le Regioni possono prevedere protezioni maggiori, ma non inferiori a quelle stabilite dallo Stato: la tutela ambientale opera come una soglia che non puo essere abbassata.

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  • Corte cost. n. 136/2022 – Indennita e previdenza dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige

    Con la sentenza n. 136/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme della Regione Trentino-Alto Adige in materia di indennita e previdenza dei consiglieri regionali, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali e da anni un tema sensibile, oggetto di interventi di contenimento e di numerose riforme. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige aveva modificato la propria disciplina su indennita e previdenza dei consiglieri, intervenendo su una legge regionale del 1995 piu volte rimaneggiata. La questione, giunta alla Corte, riguardava la legittimità di queste modifiche: si discuteva se l’assetto previsto per i vitalizi e le indennita dei consiglieri rispettasse i principi costituzionali, anche in rapporto alle esigenze di contenimento della spesa e di parita di trattamento. La vicenda toccava un tema di forte rilievo pubblico, quello dei costi della politica e dei trattamenti riconosciuti agli eletti nelle assemblee regionali. La Corte, prima di poter affrontare il merito, ha dovuto verificare se le questioni fossero state sollevate in modo ammissibile, anche con riguardo all’intervento di un soggetto terzo nel giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante modifiche alla legge regionale n. 2 del 1995 sugli interventi in materia di indennita e previdenza ai consiglieri regionali. Nel giudizio era stato spiegato anche l’intervento di un soggetto privato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto privato e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 5 del 2014. La pronuncia e quindi in rito: la Corte non ha esaminato la fondatezza nel merito delle censure sulla disciplina di indennita e previdenza dei consiglieri.

    Il principio

    L’intervento di un terzo nel giudizio costituzionale e ammesso solo a condizioni rigorose; e le questioni sulla disciplina di indennita e previdenza dei consiglieri regionali, se non correttamente prospettate, sono dichiarate inammissibili senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sui vitalizi dei consiglieri?

    No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, non ha valutato la legittimità della disciplina regionale, che resta in vigore.

    Cosa significa che l’intervento e stato dichiarato inammissibile?

    Nel processo costituzionale possono partecipare solo determinati soggetti. L’intervento di un privato e ammesso a condizioni stringenti: qui la Corte ha ritenuto che non ricorressero e lo ha escluso.

    Perche la Regione Trentino-Alto Adige ha competenza su queste norme?

    Perche e una Regione a statuto speciale, dotata di competenze proprie anche sull’organizzazione e sul trattamento dei propri organi, da esercitare nei limiti dello Statuto e della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 137/2022 – Restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa

    Con l’ordinanza n. 137/2022 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa, senza decidere la questione, perche il quadro normativo o di fatto e mutato dopo l’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale, invia gli atti alla Corte e sospende il proprio giudizio. Puo accadere, pero, che nel frattempo qualcosa cambi: il legislatore modifica la norma contestata, oppure interviene una nuova decisione che incide sulla questione. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma ordina la restituzione degli atti al giudice che aveva sollevato il dubbio, affinche valuti se la questione sia ancora rilevante e attuale alla luce del mutato contesto. Si tratta di un meccanismo che evita decisioni su questioni superate. In questa vicenda, riguardante un giudizio pendente davanti al Giudice di pace di Massa, la Corte ha appunto disposto la restituzione degli atti, rimettendo al giudice rimettente il compito di riconsiderare la rilevanza della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Massa nell’ambito di un giudizio pendente davanti a lui. La Corte non ha esaminato il merito delle censure, ravvisando le condizioni per una restituzione degli atti al giudice rimettente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa. E una pronuncia di rito: il giudice dovra ora rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del quadro sopravvenuto, ed eventualmente riproporla.

    Il principio

    La restituzione degli atti consente al giudice rimettente di riconsiderare la questione di costituzionalita quando il contesto normativo o di fatto e mutato dopo l’ordinanza di rimessione, evitando una pronuncia su una questione potenzialmente superata.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza deciderla, perche valuti se sia ancora attuale dopo i mutamenti sopravvenuti.

    La questione e stata respinta?

    No. Non vi e ne un accoglimento ne un rigetto: la Corte non si e pronunciata sul merito e la palla torna al giudice di Massa.

    Cosa puo fare ora il giudice di pace?

    Puo riproporre la questione, se la ritiene ancora rilevante e fondata alla luce del nuovo quadro, oppure proseguire il giudizio applicando la disciplina vigente.

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  • Corte cost. n. 138/2022 – Contributi di solidarieta sulle pensioni e principio di legalita

    Con l’ordinanza n. 138/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma della riforma del mercato del lavoro del 2012 relativa a prestazioni previdenziali, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 92 del 2012, la cosiddetta riforma Fornero del mercato del lavoro, conteneva numerose disposizioni anche in materia previdenziale. La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, aveva sollevato dubbi sull’art. 2, commi 60 e 61, di quella legge, prospettando un possibile contrasto con il principio di legalita in materia sanzionatoria e con gli obblighi convenzionali. Il richiamo all’art. 7 della CEDU, che vieta condanne e pene per fatti non previsti come reato al momento della loro commissione e l’applicazione retroattiva di norme sfavorevoli, faceva pensare a un profilo di garanzia rispetto a misure incidenti su situazioni gia maturate. La questione, sollevata in un giudizio di lavoro, riguardava dunque la coerenza costituzionale e convenzionale di previsioni della riforma del 2012. La Corte e stata chiamata a verificare anzitutto se i dubbi del giudice rimettente fossero stati prospettati in modo ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del mercato del lavoro). La questione era stata sollevata dalla Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito di evidente difetto dei presupposti: la Corte non ha esaminato il merito, ritenendo che le questioni non fossero state prospettate in modo idoneo a consentirne la decisione.

    Il principio

    Quando le questioni sono prospettate in modo carente sotto il profilo della rilevanza o della motivazione, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita, senza pronunciarsi sul merito: la norma censurata resta in vigore.

    Domande e risposte

    Che differenza c’e tra inammissibilita e manifesta inammissibilita?

    Sono entrambe pronunce di rito. La manifesta inammissibilita indica un difetto particolarmente evidente dei presupposti, che la Corte rileva con ordinanza in modo piu rapido.

    La norma della riforma del lavoro 2012 e stata annullata?

    No. Non essendovi stato esame del merito, l’art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012 resta in vigore.

    Cosa prevede l’art. 7 CEDU richiamato dal giudice?

    Vieta di punire una persona per un fatto che non costituiva reato al momento in cui e stato commesso e di applicare retroattivamente pene piu severe. E un presidio del principio di legalita in materia penale e sanzionatoria.

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  • Corte cost. n. 139/2022 – Organizzazione del servizio sanitario nella Provincia di Bolzano

    Con la sentenza n. 139/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Provincia autonoma di Bolzano in materia di salute, salvando invece, con un’interpretazione adeguatrice, la disposizione sull’organizzazione del servizio sanitario provinciale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano gode di ampie competenze in materia sanitaria, esercitate nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato e dei limiti del proprio Statuto speciale. La questione riguardava due disposizioni provinciali: una sull’organizzazione del servizio sanitario provinciale e una contenuta in una legge di modifica in materia di salute. Il dubbio era se la Provincia, nel disciplinare l’assetto del proprio servizio sanitario, avesse rispettato i principi statali e le regole costituzionali sul buon andamento dell’amministrazione e sul riparto di competenze. In gioco c’era il confine tra l’autonomia organizzativa della Provincia in un settore delicato come la sanita e i vincoli che derivano dalla legislazione statale di principio e dallo Statuto di autonomia. La Corte ha dovuto distinguere tra cio che la Provincia poteva legittimamente disporre e cio che invece eccedeva i suoi poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (riordinamento del servizio sanitario provinciale) e l’art. 6 della legge della stessa Provincia 21 aprile 2017, n. 4 (modifiche in materia di salute). I parametri invocati erano gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2017. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa all’art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 2001: questa seconda disposizione e stata salvata attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Il principio

    La Provincia autonoma puo organizzare il proprio servizio sanitario nell’ambito della propria autonomia, ma deve rispettare i principi statali e costituzionali; una disposizione che li ecceda e illegittima, mentre puo essere salvata quella che ammette un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    E una sentenza interpretativa di rigetto: la norma non viene annullata, ma e dichiarata legittima solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte nella motivazione.

    Quale delle due norme e stata annullata?

    L’art. 6 della legge provinciale n. 4 del 2017. L’altra disposizione, sull’organizzazione del servizio sanitario, e stata invece salvata con interpretazione adeguatrice.

    Perche la Provincia di Bolzano ha competenze proprie in sanita?

    Perche e una Provincia autonoma a statuto speciale: lo Statuto le attribuisce competenze legislative proprie, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.

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  • Corte cost. n. 140/2022 – Imposta di registro e copia della sentenza per il giudizio di ottemperanza

    Con la sentenza n. 140/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che subordinava al pagamento dell’imposta di registro il rilascio della copia della sentenza necessaria per agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Quando un cittadino o un’impresa ottiene una sentenza favorevole ma la pubblica amministrazione non vi da spontaneamente esecuzione, esiste un rimedio: il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che serve a costringere l’amministrazione a fare cio che la sentenza ha stabilito. Per avviare questo giudizio occorre depositare una copia della sentenza da eseguire. Una norma del testo unico sull’imposta di registro condizionava pero il rilascio di quella copia al previo pagamento dell’imposta. In gioco c’era l’effettivita della tutela giurisdizionale: chi aveva gia vinto la causa si trovava di fronte a un ostacolo economico per ottenere l’esecuzione della decisione, dovendo anticipare un tributo solo per procurarsi il documento necessario ad agire. La Corte, su impulso del Consiglio di Stato, e stata chiamata a verificare se questo meccanismo non finisse per comprimere il diritto di difesa e l’accesso al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quarta, in una controversia con il Ministero competente, nella parte in cui la norma subordinava al pagamento dell’imposta il rilascio della copia della sentenza occorrente per proporre l’azione di ottemperanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio non si applichi alla copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale da utilizzare per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Viene cosi rimosso l’ostacolo al rilascio della copia necessaria per agire.

    Il principio

    Non si puo subordinare al pagamento dell’imposta di registro il rilascio della copia di una sentenza occorrente per proporre il giudizio di ottemperanza: cio comprometterebbe l’effettivita della tutela giurisdizionale di chi ha gia ottenuto una decisione favorevole.

    Domande e risposte

    Che cos’e il giudizio di ottemperanza?

    E il processo davanti al giudice amministrativo con cui si ottiene l’esecuzione di una sentenza che la pubblica amministrazione non rispetta spontaneamente.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    La copia della sentenza necessaria per avviare l’ottemperanza deve essere rilasciata senza che il pagamento dell’imposta di registro ne costituisca una condizione bloccante.

    Perche la vecchia norma era incostituzionale?

    Perche poneva un ostacolo economico all’effettivita della tutela: chi aveva gia vinto doveva anticipare un tributo solo per ottenere il documento indispensabile a far eseguire la decisione, comprimendo il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 141/2022 – Definizione agevolata delle liti fiscali e parita delle parti

    Con la sentenza n. 141/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, senza pronunciarsi nel merito.

    Di cosa si tratta

    La definizione agevolata delle liti fiscali e una forma di chiusura delle controversie tra contribuente e Fisco a condizioni favorevoli: il decreto-legge n. 119 del 2018 consentiva di definire le cause tributarie pendenti pagando importi ridotti, secondo lo stato e il grado del giudizio. Lo scopo dichiarato e ridurre l’arretrato e incassare in tempi rapidi. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva pero dubitato della legittimità di alcune previsioni, ritenendo che potessero creare disparita di trattamento tra contribuenti o incidere su principi come la capacita contributiva, la parita delle parti nel processo e i vincoli di bilancio. In gioco c’era l’equilibrio tra l’interesse pubblico a deflazionare il contenzioso tributario e la coerenza costituzionale degli strumenti scelti per farlo. La Corte e stata chiamata a verificare la fondatezza di questi dubbi sollevati dal giudice tributario calabrese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in materia fiscale e finanziaria, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 53, 81, 97 e 111 della Costituzione, oltre a parametri europei e convenzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. La pronuncia e di rito: la Corte non ha esaminato il merito delle censure, ritenendo che non sussistessero le condizioni per pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice tributario.

    Il principio

    Le questioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali non hanno superato il vaglio di ammissibilita: la Corte non si e pronunciata sul merito e la disciplina della chiusura agevolata del contenzioso tributario resta in vigore.

    Domande e risposte

    Che cos’e la definizione agevolata delle liti fiscali?

    E la possibilita di chiudere le cause tributarie pendenti pagando somme ridotte, in misura variabile a seconda dello stato e del grado del giudizio, per ridurre il contenzioso.

    La Corte ha bocciato questo strumento?

    No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha valutato la legittimità della norma, che resta applicabile.

    Cosa significa che la questione era sollevata da una Commissione tributaria?

    Le Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) sono i giudici delle controversie fiscali. Anche loro, come ogni giudice, possono sollevare davanti alla Corte un dubbio di costituzionalita sulla norma che devono applicare.

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  • Corte cost. n. 104/2022 – Gestione separata INPS e avvocati: contributi e doppia imposizione

    Con la sentenza n. 104 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma che imponeva agli avvocati non iscritti alla Cassa forense l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, senza tenere conto della loro posizione.

    Di cosa si tratta

    Alcuni avvocati che non raggiungono le soglie minime di reddito o di volume d’affari non sono iscritti alla Cassa di previdenza forense. Una norma interpretativa del 2011 prevedeva che costoro fossero comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata INPS. Un giudice del lavoro di Catania ha sollevato la questione di costituzionalita, ritenendo irragionevole e lesivo dei principi previdenziali imporre a questi professionisti una contribuzione alla Gestione separata che si sommava o si sovrapponeva ai contributi gia versati al sistema forense (il cosiddetto contributo integrativo). In gioco vi era la coerenza del sistema previdenziale dei liberi professionisti e il rispetto del principio per cui a una contribuzione deve corrispondere una corretta copertura, senza duplicazioni irragionevoli.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge n. 111 del 2011). Il Tribunale di Catania lamentava il contrasto con gli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione (ragionevolezza, tutela del lavoro e previdenza), oltre all’art. 117.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esentati o trattati in modo coerente con la loro effettiva posizione previdenziale.

    Il principio

    Il sistema previdenziale dei liberi professionisti deve essere coerente: non e ragionevole imporre agli avvocati che gia partecipano al sistema forense un’iscrizione alla Gestione separata che ne ignori la posizione effettiva.

    Domande e risposte

    Chi e interessato da questa sentenza?

    Gli avvocati che non sono iscritti alla Cassa forense perche non raggiungono le soglie minime di reddito o di volume d’affari, ai quali era imposta l’iscrizione alla Gestione separata INPS.

    Perche la norma era irragionevole?

    Perche trattava questi professionisti come privi di copertura forense, imponendo loro un obbligo contributivo aggiuntivo che non teneva conto del legame gia esistente con il sistema previdenziale di categoria.

    Cosa cambia dopo la pronuncia?

    La norma e illegittima nella parte indicata: la posizione di questi avvocati non puo piu essere trattata in modo difforme dalla loro effettiva situazione previdenziale.

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  • Corte cost. n. 105/2022 – Doping e sanzioni penali: la riserva di codice nel reato di doping

    Con la sentenza n. 105 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 586-bis del codice penale, limitatamente a un inciso sul commercio di sostanze dopanti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 586-bis del codice penale, introdotto nel 2018 con il decreto legislativo sulla riserva di codice in materia penale, ha trasferito nel codice la disciplina dei reati in materia di doping prima contenuta in una legge speciale. Due giudici, il Tribunale di Busto Arsizio e la Corte di cassazione, hanno sollevato la questione di costituzionalita, dubitando che il legislatore delegato avesse rispettato i limiti della delega ricevuta. La riserva di codice e un’operazione tecnica di riordino: il Governo era autorizzato a spostare nel codice penale norme gia esistenti, ma non a modificarne la sostanza creando nuovi reati o ampliando quelli esistenti oltre quanto consentito. Il punto controverso riguardava una specifica finalita prevista per il commercio di sostanze dopanti.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 586-bis del codice penale, introdotto dall’art. 2 del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21. I giudici rimettenti lamentavano l’eccesso di delega rispetto all’art. 76 della Costituzione e profili attinenti alla riserva di legge penale (art. 25 della Costituzione).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 586-bis, settimo comma, del codice penale, limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Il legislatore delegato, nel trasferire la norma nel codice, aveva introdotto un elemento non presente nella disciplina di origine, eccedendo cosi i limiti della delega.

    Il principio

    Nel riordino a riserva di codice il legislatore delegato puo trasferire le norme penali esistenti, ma non modificarne la portata sostanziale: aggiungere una finalita non prevista nella norma originaria eccede la delega e viola l’art. 76 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’e la riserva di codice in materia penale?

    E il principio per cui i reati dovrebbero essere collocati nel codice penale anziche in leggi speciali sparse, per maggiore organicita e conoscibilita. Nel 2018 il Governo fu delegato a operare questo riordino.

    Perche la modifica e stata annullata?

    Perche il decreto legislativo non si era limitato a spostare la norma, ma ne aveva alterato il contenuto introducendo una finalita ulteriore, andando oltre quanto consentito dalla legge di delega.

    Il reato di doping resta punibile?

    Si, nei limiti della disciplina come risultante dopo la pronuncia: viene meno solo l’inciso aggiunto in eccesso di delega.

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  • Corte cost. n. 142/2022 – Estinzione del processo costituzionale per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 142/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza decidere nel merito la questione che le era stata sottoposta.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul contenuto della questione. In alcuni casi il processo si chiude per ragioni procedurali: ad esempio quando viene meno l’interesse a proseguire, o quando la parte che aveva promosso il giudizio in via principale rinuncia al ricorso e la rinuncia viene accettata. In queste ipotesi la Corte non valuta se la norma sia conforme alla Costituzione, ma si limita a prendere atto che il giudizio non puo o non deve continuare, dichiarandolo estinto. Si tratta di un esito tecnico, che lascia impregiudicato il merito: la norma che era stata contestata non viene ne annullata ne confermata, e il dubbio di costituzionalita resta, per cosi dire, sospeso. Questa ordinanza appartiene a questa categoria di pronunce di chiusura del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si e concluso senza un esame del merito. La Corte ha rilevato i presupposti per la chiusura del processo, senza pronunciarsi sulla conformita a Costituzione delle norme oggetto del giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una pronuncia di rito che chiude il giudizio: la questione di legittimità costituzionale non viene decisa nel merito e la disciplina contestata resta in vigore.

    Il principio

    L’estinzione del processo e una causa di chiusura del giudizio costituzionale che impedisce la decisione di merito: la norma oggetto del giudizio non e ne dichiarata illegittima ne salvata, restando impregiudicata ogni futura valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire che il processo e estinto?

    Vuol dire che il giudizio si chiude per ragioni procedurali, senza che la Corte decida se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

    La norma contestata e stata annullata?

    No. In caso di estinzione non vi e alcuna pronuncia sul merito: la disposizione resta in vigore.

    La questione potra essere riproposta?

    Si. L’estinzione non chiude definitivamente il tema: la stessa questione potra essere nuovamente sollevata da un giudice in un altro processo.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 143/2022 – Trascrizione delle domande giudiziali e tutela dell’acquirente

    Con la sentenza n. 143/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme del codice civile in materia di trascrizione delle domande giudiziali, senza pronunciarsi nel merito.

    Di cosa si tratta

    Nei registri immobiliari vengono trascritti non solo gli atti di acquisto, ma anche le domande giudiziali che riguardano un immobile: cosi chi consulta i registri sa che su quel bene pende una lite. La trascrizione serve a regolare i conflitti tra piu soggetti che vantano diritti sullo stesso immobile, stabilendo chi prevale in base alla priorita delle formalita. Il Tribunale di Roma, in una controversia tra due societa, aveva dubitato della legittimità degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, ritenendo che il sistema non offrisse tutela adeguata a chi acquista un immobile facendo affidamento sui registri, anche quando la domanda trascritta sia manifestamente infondata. In gioco c’era la sicurezza della circolazione dei beni immobili e l’affidamento di chi compra basandosi sulle risultanze dei pubblici registri. La Corte e stata chiamata a verificare la legittimità di questo assetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in materia di trascrizione delle domande giudiziali e di cancellazione delle relative formalita. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento tra due societa, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha esaminato nel merito le censure, ritenendo che mancassero le condizioni per pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice di Roma.

    Il principio

    La disciplina della trascrizione delle domande giudiziali non e stata sottoposta a verifica di merito: la Corte ha rilevato l’inammissibilita delle questioni, che restano percio impregiudicate, lasciando intatta la normativa del codice civile.

    Domande e risposte

    Cosa significa che le questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non ha valutato se le norme siano legittime o meno, ma ha riscontrato che mancavano i presupposti per esaminarle. Le disposizioni del codice civile restano cosi come sono.

    A cosa serve trascrivere una domanda giudiziale?

    A rendere conoscibile ai terzi che su un immobile pende una causa, regolando la prevalenza tra chi acquista e chi agisce in giudizio in base alla priorita delle trascrizioni.

    La sentenza cambia qualcosa per chi acquista casa?

    No. Non essendovi stata una decisione di merito, il sistema della trascrizione delle domande giudiziali resta invariato.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 106/2022 – Debiti fuori bilancio e autorizzazione paesaggistica: legge Abruzzo annullata

    Con la sentenza n. 106 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Abruzzo, tra cui quella che escludeva l’autorizzazione paesaggistica per alcune modifiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato una legge che, oltre a riconoscere un debito fuori bilancio per prestazioni professionali, conteneva disposizioni che incidevano sulla tutela del paesaggio, in particolare escludendo la necessita dell’autorizzazione paesaggistica per modifiche ritenute non sostanziali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme. La tutela del paesaggio e dei beni culturali e materia che la Costituzione affida alla cura dello Stato, attraverso una disciplina uniforme che le Regioni non possono derogare in senso riduttivo. Eliminare o alleggerire i controlli paesaggistici tramite legge regionale significa abbassare il livello di tutela fissato a livello nazionale, e questo la Corte non lo consente.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5 e 21 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10. Il Governo lamentava in particolare il contrasto con la tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9 della Costituzione) e con il riparto di competenze (art. 117 della Costituzione), per l’abbassamento del livello di tutela rispetto alla disciplina statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 5 della legge regionale, nella parte in cui escludeva l’autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali, e dell’art. 21 della medesima legge. Le norme regionali sono state quindi annullate nelle parti censurate.

    Il principio

    La Regione non puo abbassare il livello di tutela del paesaggio fissato dalla legislazione statale: escludere l’autorizzazione paesaggistica per determinate modifiche viola la competenza statale e l’art. 9 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Una Regione puo eliminare l’autorizzazione paesaggistica in certi casi?

    No. La tutela del paesaggio segue uno standard uniforme statale che le Regioni non possono ridurre con proprie leggi.

    Cosa si intende per modifiche non sostanziali?

    Nel caso esaminato, la legge regionale tentava di sottrarre al controllo paesaggistico alcuni interventi qualificandoli come non sostanziali; la Corte ha ritenuto illegittima questa esclusione.

    Che effetto ha l’annullamento?

    Le norme cadono e torna ad applicarsi la disciplina statale: l’autorizzazione paesaggistica resta richiesta nei casi previsti dalla legge nazionale.

    Norme collegate

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