Art. 371-bis c.p.p. – Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il procuratore nazionale antimafia (76-bis ord. giud.) esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia (70 bis ord. giud.) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine (371; 118-bis att.), di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia (76-bis 4 e 5 ord. giud.);
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia (110-bis ord. giud.), la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata (117);
d) soppresso;
e) soppresso;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento (372) e questo non è stato possibile a causa della:
:1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
:2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
:3) soppresso;
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.
In sintesi
Il procuratore nazionale antimafia coordina indagini su reati mafiosi, dirige la DIA e impartisce direttive ai procuratori distrettuali per garantire efficacia investigativa.
Ratio
La norma istituisce un vertice nazionale per la repressione della criminalità organizzata mafiosa. Il procuratore nazionale antimafia è magistrato di rango elevato (ordinanza giudiziaria art. 76-bis) che sovrintende le indagini sui reati mafiosi e terroristici, garantendo unicità di indirizzo investigativo in una materia particolarmente delicata e diffusa geograficamente. Il coordinamento è strumento essenziale contro la frammentarietà degli uffici locali.
Analisi
Comma 1 disegna i poteri organizzativi: direzione della DIA, impartizione di direttive ai servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia. Comma 2 stabilisce funzioni di impulso verso i procuratori distrettuali (art. 371 c.p.p.) per rendere effettivo il coordinamento, garantire funzionalità della polizia giudiziaria e assicurare completezza e tempestività. Comma 3 articola strumenti concreti: collegamento investigativo, mobilità magistrati, acquisizione dati, impartizione direttive, riunioni per risolvere contrasti, avocazione motivata con possibilità di ricorso al procuratore generale Cassazione. Commi 4 specifica modalità di avocazione: il procuratore nazionale assume informazioni personalmente o tramite magistrato e non può delegare.
Quando si applica
Si applica quando sussistono procedimenti per delitti mafiosi (art. 51 c. 3-bis c.p.p.): associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), delitti commessi da affiliati, scambio elettorale mafioso. L'avocazione è discrezionale ma possibile quando: 1) indagini non danno esito dopo riunioni di coordinamento, 2) procuratore distrettuale rimane inerte o viola sistematicamente doveri di coordinamento (art. 371 c.p.p.), 3) necessità di uniformità nell'approfondimento investigativo su più distretti.
Connessioni
Correlato con art. 371 c.p.p. (coordinamento indagini), art. 372 c.p.p. (avocazione), art. 51 c. 3-bis c.p.p. (delitti mafiosi), art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), art. 70-bis ord. giud. (DIA), art. 76-bis ord. giud. (procuratore nazionale antimafia). Integra anche principi di art. 117 Cost. (garanzie processo) e convenzioni ONU su crimine organizzato.
Domande frequenti
Chi è il procuratore nazionale antimafia e quanta autorità ha?
È un magistrato di rango speciale (ordinanza giudiziaria art. 76-bis) che dirige la Direzione investigativa antimafia (DIA) e impartisce direttive vincolanti ai procuratori distrettuali per coordinare indagini su reati mafiosi e criminalità organizzata. Ha potere di avocazione motivato, impugnabile al procuratore generale Cassazione.
Quale differenza c'è tra una direttiva e un'avocazione?
La direttiva è ordine vincolante su come condurre le indagini (modalità, tempistiche, coordinamento) che il procuratore distrettuale deve rispettare. L'avocazione è sottrazione totale del fascicolo al procuratore distrettuale, che passa direttamente al procuratore nazionale antimafia o a magistrato da lui delegato per gestione completa indagini.
Quando il procuratore nazionale antimafia può avocare un'indagine?
Quando, dopo riunioni di coordinamento non hanno risolto i contrasti fra uffici, sussistono: 1) inerzia perdurante e ingiustificata nel compimento indagini, 2) reiterata violazione sistematica dei doveri di coordinamento (art. 371 c.p.p.), 3) necessità di evitare frammentarietà su procedimenti collegati. Avocazione è motivata e ricorribile.
Chi può ricorrere contro l'avocazione?
Il procuratore distrettuale interessato può ricorrere al procuratore generale presso la Corte di Cassazione entro 10 giorni dal decreto di avocazione. La ricorsione è esaminata nel merito dal procuratore generale secondo criteri di opportunità amministrativa e legalità formale.
La DIA dipende gerarchicamente dal procuratore nazionale antimafia?
Sì, completamente. La DIA (Direzione investigativa antimafia, ordinanza giudiziaria art. 70-bis) è organo speciale di polizia giudiziaria sottoposto alla direzione operativa del procuratore nazionale antimafia in tutte le indagini su criminalità organizzata e reati mafiosi.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.