Art. 369-bis c.p.p. – Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In sintesi
Prima del primo atto con diritto di difesa, il PM notifica comunicazione nomina difensore d'ufficio con informazioni obbligatorie.
Ratio
L'articolo 369-bis c.p.p., introdotto nel 2001, rappresenta un rafforzamento della tutela dei diritti della persona sottoposta a indagini. Se l'art. 369 c.p.p. comunica al destinatario di essere indagato (informazione di garanzia), l'art. 369-bis introduce l'obbligo di informazione esplicita e strutturata sui diritti difensivi. Il legislatore ha inteso colmare un vuoto: molte persone non sapevano di poter nominare un difensore, non comprendevano l'importanza della difesa tecnica, e non conoscevano i criteri per il patrocinio a spese dello Stato. La norma assicura che la comunicazione dei diritti sia fatta in modo consapevole e informato.
Analisi
L'articolo 369-bis comma 1 impone al PM di notificare una comunicazione della nomina del difensore d'ufficio al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere (art. 364-365 c.p.p.), e comunque prima dell'invito a presentarsi per interrogatorio secondo il combinato disposto degli articoli 375 comma 3 e 416 c.p.p. A pena di nullità degli atti successivi. Il comma 2 specifica il contenuto obbligatorio della comunicazione: a) informazione dell'obbligatorietà della difesa tecnica e indicazione dei diritti attribuiti dalla legge; b) nominativo del difensore d'ufficio, indirizzo e recapito telefonico; c) facoltà di nominare un difensore di fiducia, con avvertimento che in mancanza l'indagato sarà assistito da quello d'ufficio; d) obbligo di retribuire il difensore d'ufficio (salvo condizioni per patrocinio gratuito) e avvertimento su esecuzione forzata in caso di insolvenza; e) indicazione delle condizioni per ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Quando si applica
La norma si applica dall'inizio delle indagini preliminari quando il PM intende procedere a interrogatorio. Esempio: il PM ha nominato un difensore d'ufficio per Tizio (indagato). Prima di convocarlo per l'interrogatorio (art. 375), il PM notifica a Tizio una comunicazione nella quale scrive: «A Tizio — Comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. È obbligatoria la difesa tecnica nel processo penale. Ha facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio sottoindicato: Avv. Rossi, recapito tel. [numero]. Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, valgono i criteri stabiliti dalla legge [indicazione]...». Questa comunicazione deve essere notificata (raccomandata o consegnata a mano) a Tizio prima della convocazione per interrogatorio.
Connessioni
Art. 64-65 c.p.p. (diritti della persona sottoposta a indagini), art. 364-365 c.p.p. (difesa durante gli atti), art. 375 c.p.p. (invito a comparire), art. 416 c.p.p. (interrogatorio), art. 97 c.p.p. (designazione difensore d'ufficio), art. 181 c.p.p. (nullità assoluta), art. 151 c.p.p. (notificazione). La norma si coordina con il sistema di comunicazione dei diritti e la garanzia della difesa tecnica obbligatoria.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'informazione di garanzia (art. 369) e la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio (art. 369-bis)?
L'informazione di garanzia (art. 369) comunica che sei sottoposto a indagini e quali sono i reati contestati. La comunicazione della nomina del difensore d'ufficio (art. 369-bis) comunica chi è il tuo difensore d'ufficio e quali sono i tuoi diritti difensivi. Sono due atti complementari: il primo riguarda il merito (il reato), il secondo la forma (la difesa).
Se il PM non notifica la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, cosa succede?
È nullità assoluta di tutti gli atti successivi compiuti senza la notificazione (art. 369-bis comma 1 c.p.p.). Questa è una nullità insanabile: non puoi consentire che sia sanata, neanche in giudizio. Tutti gli interrogatori, perquisizioni, e altri atti compiuti prima della notificazione dovranno essere ripetuti.
Come faccio a sapere se rientro nelle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato?
La comunicazione della nomina del difensore d'ufficio deve contenere l'indicazione delle condizioni (reddito massimo, composizione del nucleo familiare, ecc.). Se il tuo reddito è inferiore al limite indicato, hai diritto al patrocinio gratuito e non dovrai pagare il difensore d'ufficio.
Posso scegliere un difensore di fiducia anche dopo aver ricevuto la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio?
Sì. La comunicazione ti informa che puoi nominare un difensore di fiducia. Se vuoi cambiare, contatta subito il tuo avvocato di fiducia e comunica al PM la sua nomina. Il difensore d'ufficio sarà sostituito dal difensore di fiducia.
La comunicazione della nomina del difensore d'ufficio deve essere notificata per iscritto o può essere orale?
Deve essere notificata per iscritto (art. 369-bis comma 2 c.p.p.). La forma scritta assicura che tu abbia ricevuto informazioni complete sui tuoi diritti e che ci sia prova della ricezione. La notificazione avviene solitamente per raccomandata o consegnata a mano.
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