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Art. 367 c.p.p. – Memorie e richieste dei difensori
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
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In sintesi
Durante le indagini preliminari, il difensore può presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Ratio
L'articolo 367 c.p.p. assicura al difensore un ruolo attivo durante le indagini preliminari, non puramente passivo di assistenza agli atti. La possibilità di presentare memorie e richieste scritte rappresenta l'esercizio del diritto al contraddittorio in questa fase e consente al difensore di sottoporre al PM argomenti giuridici, osservazioni su testimonianze, richieste di integrazione investigativa (es. ulteriori perquisizioni, confronti, perizie). Il legislatore ha inteso evitare che l'indagine preliminare diventi un processo unilaterale controllatosolamente dal PM, riconoscendo spazi di contraddittorio anche prima della conclusione.
Analisi
L'articolo 367 è volutamente breve: stabilisce un principio generale. Il comma 1 dichiara semplicemente che i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al PM nel corso delle indagini preliminari. Non specifica termini di presentazione, forma particolare (se non scritta), né obblighi di risposta del PM. In concreto, le memorie sono documenti nei quali il difensore espone considerazioni legali, contesta accertamenti, chiede ulteriori investigazioni a suo favore. Le richieste possono riguardare il compimento di nuovi atti (ulteriori interrogatori, confronti, assunzioni di prove), l'accesso a materiale investigativo, o la consultazione di esperti a discarico. Il PM deve ricevere la memoria/richiesta, esaminarla, e procedere secondo le sue valutazioni. Non è obbligato ad accogliere la richiesta (ad esempio, se ritiene che sia manifestamente infondata), ma deve dimostrare le ragioni della mancata accoglienza.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il difensore intende intervenire attivamente durante le indagini preliminari. Esempio: il PM sta indagando Tizio per omicidio. Nel fascicolo ci sono testimonianze di alcuni soggetti che sembrano favorevoli all'ipotesi d'accusa. L'avv. Rossi, difensore di Tizio, prepara una memoria nella quale contesta la credibilità di quei testimoni sulla base di informazioni da lui raccolte (es. precedenti penali, motivi di rancore). Trasmette la memoria al PM. Il PM legge la memoria, valuta gli argomenti, e decide se approfondire gli interrogatori dei testimoni o non ritiene pertinenti le obiezioni. Un altro esempio: il PM intende interrogare Caio senza aver ancora acquisito la testimonianza di un possibile teste scagionante. L'avv. Bianchi presenta una richiesta scritta al PM per il compimento della testimonianza di questa persona. Il PM valuta la pertinenza della testimonianza e decide se procedere.
Connessioni
Art. 64-65 c.p.p. (diritti della persona sottoposta a indagini), art. 362 c.p.p. (partecipazione della persona agli atti), art. 375 c.p.p. (conclusione indagini preliminari), art. 328 c.p.p. (giudice per le indagini preliminari), art. 385 c.p.p. (rinvio a giudizio). La norma non prevede un diritto di acceso al giudice se il PM rifiuta di accogliere una richiesta, ma il difensore può ricorrere successivamente al giudice durante il processo per contestare completezza dell'indagine o partigianeria del PM.
Domande frequenti
Se il PM riceve la mia memoria ma non la considera, cosa posso fare?
L'art. 367 non prevede un ricorso diretto se il PM non accoglie la tua memoria. Tuttavia, se ritieni che il PM abbia agito in modo manifestamente discriminatorio o abbia ignorato elementi decisivi per la difesa, puoi poi denunciare al giudice (una volta rimandato a giudizio) la violazione del diritto al contraddittorio, invocando la nullità di atti investigativi.
La memoria presentata al PM deve avere una forma particolare (lunghezza, carta intestata)?
L'art. 367 non specifica requisiti formali. È consigliabile che sia scritta, datata, sottoscritta dall'avvocato, e trasmessa per posta raccomandata o consegnata personalmente per avere prova della ricezione. Non c'è un limite di lunghezza, ma è opportuno essere conciso e focalizzato.
Posso presentare una memoria anche dopo che il PM ha concluso le indagini preliminari?
No. L'art. 367 specifica che le memorie si presentano «nel corso delle indagini preliminari». Una volta concluse (art. 375 c.p.p.), la fase è chiusa. Se il PM rinvia a giudizio, le tue contrarietà dovranno essere presentate al giudice, non al PM.
Se presento una richiesta per un nuovo atto investigativo, il PM è obbligato a farla?
No. L'art. 367 riconosce la facoltà di presentare richieste, ma non obbliga il PM ad accoglierle. Il PM valuta la pertinenza e la necessità della richiesta. Se il PM rifiuta, deve motivare il rifiuto nel fascicolo (questa è una buona pratica anche se non sempre richiesta esplicitamente).
Posso chiedere al PM di interrogare un testimone a mio favore tramite memoria?
Sì. Puoi presentare una richiesta scritta al PM affinché assuma la testimonianza di una persona che ritieni possa portare elementi utili alla tua difesa. Se il testimone è pertinente e disponibile, il PM solitamente procede. Se il PM rifiuta, non hai ricorso immediato, ma in giudizio puoi contestare che l'indagine è stata unilaterale.
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