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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 111 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui escludeva il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, senza contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato.

Di cosa si tratta

Il problema nasce da una prassi processuale: in fase predibattimentale, e cioe prima ancora dell’apertura del dibattimento e senza alcun confronto tra le parti, il giudice d’appello dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Secondo una certa interpretazione, l’imputato non poteva poi ricorrere in cassazione, perche si riteneva mancasse un interesse a impugnare una decisione a lui in apparenza favorevole. Ma una sentenza di proscioglimento per prescrizione non equivale a un’assoluzione nel merito: l’imputato puo avere interesse a ottenere una formula piu favorevole, ad esempio l’assoluzione perche il fatto non sussiste. La Corte di cassazione, investita di uno di questi casi, ha sollevato la questione, ritenendo lesi il diritto di difesa e la garanzia del ricorso per cassazione.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, nell’interpretazione che negava il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello di prescrizione resa in fase predibattimentale senza contraddittorio. La Corte di cassazione, sezione prima penale, lamentava il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa, garanzia del ricorso per cassazione per violazione di legge).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, cosi interpretato, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione.

Il principio

Il proscioglimento per prescrizione non priva l’imputato dell’interesse a impugnare per ottenere una formula piu favorevole nel merito: negargli il ricorso per cassazione viola il diritto di difesa e la garanzia costituzionale del ricorso.

Domande e risposte

Perche un imputato dovrebbe impugnare una sentenza che lo prosciogli per prescrizione?

Perche la prescrizione estingue il reato ma non afferma l’innocenza. L’imputato puo avere interesse a una formula piu favorevole, come l’assoluzione perche il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Cosa cambia in concreto dopo questa sentenza?

Il ricorso per cassazione contro quella sentenza non puo piu essere dichiarato inammissibile per la sola carenza di interesse: l’imputato ha diritto a far valere le sue ragioni nel merito.

Riguarda solo i casi senza contraddittorio?

La pronuncia interviene specificamente sulla decisione predibattimentale resa senza alcuna forma di contraddittorio, dove la posizione difensiva non ha potuto esprimersi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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