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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 110 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Governo contro una norma della legge di stabilita della Regione Molise, ritenendola compatibile con il riparto di competenze in materia tributaria.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 7 della legge di stabilita 2021 della Regione Molise, ritenendo che invadesse la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La questione riguarda l’equilibrio sempre delicato tra autonomia finanziaria delle Regioni e prerogative statali: le Regioni possono disciplinare alcuni aspetti dei tributi, ma non possono incidere sui tributi erariali ne sul nucleo della disciplina riservata allo Stato. La Corte ha dovuto stabilire se la norma molisana superasse questo confine o restasse nell’ambito consentito all’autonomia regionale.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilita regionale anno 2021). Il Governo lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario e contabile dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale, ritenendo che la norma regionale non invadesse la sfera riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La disposizione regionale e stata quindi confermata.

Il principio

Non ogni intervento regionale in materia finanziaria viola la competenza statale: la norma e legittima se resta entro gli spazi che la Costituzione riconosce all’autonomia delle Regioni, senza incidere sul nucleo riservato allo Stato.

Domande e risposte

Cosa significa che la questione e stata dichiarata non fondata?

Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto la norma regionale conforme alla Costituzione: la legge molisana resta in vigore.

Le Regioni hanno spazi propri in materia tributaria?

Si, ma limitati. Lo Stato ha competenza esclusiva sul sistema tributario statale; le Regioni possono intervenire solo negli ambiti loro riconosciuti, senza interferire con i tributi erariali.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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