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Con la sentenza n. 45/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del codice di procedura civile nella parte in cui non escludeva, dal collegio che decide il reclamo, il giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato, a garanzia dell’imparzialità.

Di cosa si tratta

Un principio fondamentale del giusto processo è che chi decide un’impugnazione deve essere diverso da chi ha emesso il provvedimento impugnato: nessuno può essere giudice di sé stesso. Nel processo esecutivo, quello con cui si attuano le decisioni dei giudici (ad esempio recuperando un credito), l’art. 630 del codice di procedura civile prevede che contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo si possa proporre reclamo a un collegio. La norma, però, non escludeva che di quel collegio facesse parte lo stesso giudice che aveva emesso l’ordinanza reclamata. Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto e di principio: se chi ha deciso può far parte del collegio che ne riesamina la decisione, viene meno la terzietà e l’imparzialità del giudice, garanzie che la Costituzione estende anche al processo esecutivo, in quanto strumento per rendere effettive le decisioni giurisdizionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non escludeva dal collegio del reclamo il giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ammette il reclamo al collegio senza prevedere che di esso non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il giudizio di reclamo, di natura latamente impugnatoria, è attratto nelle garanzie costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, che si estendono anche al processo esecutivo. Ne conseguono l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di astenersi e la facoltà delle parti di ricusarlo, ai sensi dell’art. 52 cod. proc. civ.

Il principio

Chi ha emesso un provvedimento non può far parte del collegio che decide il reclamo contro di esso: la terzietà e l’imparzialità del giudice, garantite dalla Costituzione, valgono anche nel processo esecutivo. Il giudice che ha deciso deve astenersi, e le parti possono ricusarlo.

Domande e risposte

Perché il giudice che ha deciso non può riesaminare la sua decisione?

Perché verrebbe meno l’imparzialità: nessuno può essere giudice di sé stesso. Chi decide un reclamo deve essere diverso da chi ha emesso il provvedimento impugnato.

Le garanzie di imparzialità valgono anche nel processo esecutivo?

Sì. La Corte ha ribadito che la terzietà e l’imparzialità del giudice si estendono anche al processo esecutivo, strumento per rendere effettive le decisioni giurisdizionali.

Cosa sono l’astensione e la ricusazione?

L’astensione è l’obbligo del giudice di farsi da parte quando non può essere imparziale; la ricusazione è la facoltà delle parti di chiedere che quel giudice venga sostituito. Sono disciplinate dall’art. 52 cod. proc. civ.

Cosa cambia ora nel reclamo sull’estinzione del processo esecutivo?

Il collegio che decide il reclamo non potrà comprendere il giudice che ha emesso l’ordinanza reclamata, a garanzia dell’imparzialità della decisione.

Norme collegate

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