Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 206/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato sollevate dai Tribunali di Pordenone e Milano.
Di cosa si tratta
Quando una persona non abbiente e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato che la difende viene retribuito dallo Stato secondo le regole del testo unico spese di giustizia, che prevede criteri e riduzioni nella liquidazione dei compensi. I Tribunali di Pordenone e Milano hanno dubitato della legittimita di alcune di queste regole, ritenendole potenzialmente lesive del diritto di difesa dei non abbienti, dell’uguaglianza e della giusta retribuzione del professionista. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se le questioni fossero ammissibili.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 36 della Costituzione. I Tribunali di Pordenone e Milano lamentavano profili relativi alla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. La pronuncia non entra nel merito della disciplina dei compensi.
Il principio
La definizione dei criteri di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato e rimessa al legislatore; le questioni che non superano il vaglio di ammissibilita non consentono alla Corte un esame nel merito.
Domande e risposte
Chi paga l’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato?
Lo Stato, secondo i criteri di liquidazione del testo unico spese di giustizia, quando la persona difesa e ammessa al beneficio perche priva di redditi sufficienti.
La Corte ha modificato i compensi?
No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la disciplina dei compensi resta quella prevista dalle norme impugnate.
Quali diritti erano in gioco secondo i giudici?
Il diritto di difesa dei non abbienti, l’uguaglianza e la giusta retribuzione del professionista, parametri invocati dai Tribunali rimettenti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa dei non abbienti, parametro evocato
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro evocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.