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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 204/2022 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondate, le questioni sulle proroghe e sospensioni dei termini processuali introdotte durante l’emergenza COVID-19.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare la pandemia, il legislatore intervenne piu volte sui termini e sullo svolgimento dei processi, prevedendo sospensioni e proroghe per ridurre la presenza fisica nelle aule e gestire l’arretrato. Alcune di queste misure riguardavano anche la fase dell’esecuzione penale. I Tribunali di Cosenza e Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno dubitato della legittimita di tali disposizioni, ritenendo che potessero comprimere il diritto di difesa e il giusto processo. La Corte ha riunito i giudizi e ha valutato distintamente le diverse norme impugnate.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) e l’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito nella legge n. 21 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. I Tribunali di Cosenza e Napoli lamentavano la lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni relative all’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 e la manifesta infondatezza delle questioni relative all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Le misure emergenziali sui termini processuali non contrastano con i parametri invocati.

Il principio

Le sospensioni e proroghe dei termini processuali adottate durante l’emergenza COVID-19 rientrano in scelte legittime di gestione dell’attivita giurisdizionale e non violano di per se il diritto di difesa ne il giusto processo.

Domande e risposte

Perche furono sospesi i termini dei processi durante la pandemia?

Per ridurre la presenza fisica nelle aule, contenere il contagio e gestire l’arretrato, attraverso sospensioni e proroghe disposte da appositi decreti emergenziali.

Quelle misure hanno leso il diritto di difesa?

No, secondo la Corte. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte infondate: le misure non contrastano con il diritto di difesa e il giusto processo.

Riguardavano anche l’esecuzione penale?

Si. I giudici rimettenti operavano come giudici dell’esecuzione, e le questioni toccavano anche i termini in quella fase del procedimento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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