Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 204/2022 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondate, le questioni sulle proroghe e sospensioni dei termini processuali introdotte durante l’emergenza COVID-19.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la pandemia, il legislatore intervenne piu volte sui termini e sullo svolgimento dei processi, prevedendo sospensioni e proroghe per ridurre la presenza fisica nelle aule e gestire l’arretrato. Alcune di queste misure riguardavano anche la fase dell’esecuzione penale. I Tribunali di Cosenza e Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno dubitato della legittimita di tali disposizioni, ritenendo che potessero comprimere il diritto di difesa e il giusto processo. La Corte ha riunito i giudizi e ha valutato distintamente le diverse norme impugnate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) e l’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito nella legge n. 21 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. I Tribunali di Cosenza e Napoli lamentavano la lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni relative all’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 e la manifesta infondatezza delle questioni relative all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Le misure emergenziali sui termini processuali non contrastano con i parametri invocati.
Il principio
Le sospensioni e proroghe dei termini processuali adottate durante l’emergenza COVID-19 rientrano in scelte legittime di gestione dell’attivita giurisdizionale e non violano di per se il diritto di difesa ne il giusto processo.
Domande e risposte
Perche furono sospesi i termini dei processi durante la pandemia?
Per ridurre la presenza fisica nelle aule, contenere il contagio e gestire l’arretrato, attraverso sospensioni e proroghe disposte da appositi decreti emergenziali.
Quelle misure hanno leso il diritto di difesa?
No, secondo la Corte. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte infondate: le misure non contrastano con il diritto di difesa e il giusto processo.
Riguardavano anche l’esecuzione penale?
Si. I giudici rimettenti operavano come giudici dell’esecuzione, e le questioni toccavano anche i termini in quella fase del procedimento.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro evocato dai rimettenti
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro evocato dai rimettenti
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.