Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 19/2023 – Proroga di una norma calabrese e tutela del paesaggio: illegittimità

    Con la sentenza n. 19/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Calabria che prorogava un termine in materia incidente sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 23 del 2021 prorogava un termine previsto da una precedente legge regionale, intervenendo su un ambito che il Governo ha ritenuto incidere sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Queste materie sono affidate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) e trovano un fondamento di principio nell’art. 9, che eleva la tutela del paesaggio e dell’ambiente tra i valori fondamentali della Repubblica. Le Regioni non possono ridurre il livello di protezione fissato dallo Stato né prorogare regimi che vi deroghino. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi impugnato la proroga calabrese, sostenendo che essa prolungasse indebitamente un assetto in contrasto con i vincoli paesaggistici e ambientali. La Corte è stata chiamata a verificare se la scelta regionale rispettasse i limiti posti alla sua autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Calabria 7 luglio 2021, n. 23, deducendo il contrasto con l’art. 9 e con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021. La proroga regionale è stata rimossa perché incideva su materie riservate allo Stato, comprimendo la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    Il principio

    La Regione non può prorogare regimi che incidano sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale: la proroga in contrasto con tali vincoli è illegittima.

    Domande e risposte

    Perché una proroga di termine può essere incostituzionale?

    Perché prolungando l’efficacia di un regime che deroga ai vincoli paesaggistici e ambientali, la Regione finisce per invadere una materia riservata allo Stato.

    Cosa dice l’art. 9 della Costituzione?

    Eleva tra i princìpi fondamentali la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e, con la riforma del 2022, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

    La norma calabrese è ancora valida?

    No. È stata dichiarata illegittima e non produce più effetti.

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  • Corte cost. n. 20/2023 – Rete ospedaliera del Molise: illegittima l’intera legge regionale

    Con la sentenza n. 20/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima per intero la legge molisana sull’organizzazione della rete ospedaliera, perché invadeva la competenza statale e interferiva con la gestione commissariale del piano di rientro sanitario.

    Di cosa si tratta

    Il Molise è una delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, con un commissario ad acta nominato per riportare in equilibrio i conti della sanità. In questo contesto, la Regione aveva approvato la legge n. 11 del 2022, che dettava linee guida sull’organizzazione della rete ospedaliera e dell’emergenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata ritenendo che la Regione avesse interferito con i poteri del commissario e con i princìpi statali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica. La gestione commissariale, infatti, sottrae temporaneamente alla Regione la possibilità di adottare autonomamente atti che incidono sul riassetto sanitario, proprio per garantire il rispetto degli obiettivi di risanamento concordati con lo Stato. In gioco c’erano l’equilibrio dei conti sanitari e l’effettività dei piani di rientro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero testo della legge reg. Molise 23 giugno 2022, n. 11, deducendo, tra l’altro, il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) e con l’art. 120, secondo comma, Cost., in relazione ai poteri della gestione commissariale del piano di rientro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 11 del 2022. La Regione, sottoposta a piano di rientro con gestione commissariale, non poteva adottare una disciplina che interferiva con i poteri del commissario e con i princìpi statali in materia sanitaria e di finanza pubblica.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può legiferare in modo da interferire con i poteri del commissario ad acta e con i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica: la legge che lo fa è integralmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la legge è stata annullata per intero?

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’intero testo della legge molisana, non solo singole disposizioni: l’atto non produce più effetti.

    Cos’è un piano di rientro sanitario?

    È il programma con cui una Regione in disavanzo si impegna a riportare in equilibrio i conti della sanità; può comportare la nomina di un commissario ad acta che gestisce il riassetto.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché la gestione commissariale sottrae temporaneamente alla Regione il potere di adottare atti che incidono sul risanamento sanitario, per garantire il rispetto degli obiettivi concordati con lo Stato.

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  • Corte cost. n. 144/2022 – Tutela dei boschi percorsi dal fuoco in Liguria

    Con la sentenza n. 144/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Liguria sui boschi percorsi da incendi, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Dopo un incendio, i terreni boschivi colpiti sono soggetti a vincoli particolari, pensati per scoraggiare i roghi dolosi e proteggere il patrimonio forestale: limiti all’edificazione, al cambio di destinazione e all’uso del suolo per un certo numero di anni. Questi vincoli rientrano nella legislazione nazionale a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione Liguria, modificando la propria legge sulle foreste, aveva introdotto una disciplina sui boschi percorsi dal fuoco che il Governo riteneva in contrasto con gli standard fissati dalla legge statale di settore. In gioco c’era il confine tra la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e gli spazi di intervento regionale: una Regione puo dettare regole proprie sui boschi incendiati, ma non puo abbassare il livello di protezione stabilito a livello nazionale. La Corte e stata chiamata a verificare questo equilibrio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2008, n. 35. La questione era promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in relazione alla normativa statale di settore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria n. 4 del 1999, come introdotto dalla legge regionale n. 35 del 2008. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al secondo periodo della stessa norma, che prevede l’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. Una parte della disciplina regionale viene quindi rimossa, mentre l’obbligo di segnalazione dei boschi bruciati resta in vigore.

    Il principio

    La tutela dei boschi percorsi dal fuoco rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: la Regione non puo introdurre regole che si discostino dagli standard di protezione fissati dallo Stato, ma puo prevedere misure aggiuntive coerenti, come la tabellazione delle aree colpite.

    Domande e risposte

    Tutta la legge ligure e stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato illegittimo solo il primo periodo dell’art. 46, comma 5, mentre ha salvato il secondo periodo, relativo all’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.

    Perche la materia spetta allo Stato?

    Perche l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Le Regioni non possono ridurre il livello di protezione stabilito dalla legge nazionale.

    Cosa significa la tabellazione dei boschi bruciati?

    E l’obbligo di segnalare con apposite tabelle le aree boschive percorse dal fuoco, cosi da rendere riconoscibili i terreni soggetti ai vincoli. La Corte ha ritenuto questa misura compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 145/2022 – Retribuzione del personale degli affari esteri all’estero

    Con la sentenza n. 145/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, con effetto retroattivo, la norma che escludeva l’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri durante il servizio all’estero.

    Di cosa si tratta

    Il personale del Ministero degli affari esteri che presta servizio all’estero ha un trattamento economico articolato, composto dallo stipendio e da diverse voci accessorie. Tra queste, l’indennita di amministrazione e una componente fissa e continuativa della retribuzione del personale ministeriale. Una norma del 2011, adottata in piena fase di stabilizzazione finanziaria, era intervenuta a precisare, anche per le situazioni gia sorte in passato, che durante il servizio all’estero il trattamento non comprendeva tale indennita. In gioco c’era una questione di retribuzione e di affidamento: dipendenti che rivendicavano una componente stipendiale si trovavano di fronte a una norma che, intervenendo retroattivamente, incideva su rapporti gia maturati e su contenziosi in corso. La controversia era arrivata fino alla Corte di cassazione, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, investendola del problema della legittimità di una disciplina retroattiva sui trattamenti economici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico del personale dell’Amministrazione degli affari esteri all’estero non includesse l’indennita di amministrazione. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 36, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, l’esclusione dell’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri in servizio all’estero. Viene quindi rimossa l’applicazione retroattiva della disciplina alle situazioni gia sorte.

    Il principio

    Una norma non puo intervenire retroattivamente per escludere una componente retributiva gia maturata, incidendo su rapporti sorti e su giudizi in corso, quando cio non sia sorretto da adeguate ragioni e si ponga in contrasto con la ragionevolezza e con le garanzie del processo.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la norma era retroattiva?

    Significa che pretendeva di disciplinare anche situazioni gia sorte prima della sua entrata in vigore, incidendo su diritti retributivi gia maturati e su cause gia avviate. E proprio questo profilo retroattivo che la Corte ha censurato.

    Chi ne beneficia?

    Il personale degli affari esteri che, per il servizio all’estero relativo a periodi anteriori alla norma, vedeva escludersi l’indennita di amministrazione. Per quelle fattispecie pregresse l’esclusione non si applica piu.

    Perche la questione e arrivata dalla Cassazione?

    Perche la controversia sul trattamento economico era giunta in sede di legittimita. La Corte di cassazione, dovendo applicare la norma, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita e lo ha rimesso alla Corte.

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  • Corte cost. n. 146/2022 – Messa alla prova e reati contestati in giudizio

    Con la sentenza n. 146/2022 la Corte costituzionale ha ampliato l’accesso alla messa alla prova, riconoscendo all’imputato la facolta di chiederla anche quando in dibattimento gli vengono contestati nuovi reati connessi.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova e un percorso che consente all’imputato, per reati di minore gravita, di evitare la condanna svolgendo attivita di volontariato e riparazione: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. La domanda va presentata entro precisi momenti del processo. Puo pero accadere che, durante il dibattimento, il pubblico ministero contesti all’imputato nuovi reati connessi a quelli gia in giudizio. In questi casi l’imputato si trovava in una posizione penalizzante: per i nuovi reati contestati in udienza non poteva piu chiedere la messa alla prova, perche il momento utile per la richiesta era ormai passato. La questione tocca l’equita del processo e la parita di trattamento: chi si vede contestare un reato fin dall’inizio puo accedere all’istituto, mentre chi se lo vede contestare a dibattimento gia avviato no, pur trovandosi in una situazione analoga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva all’imputato di chiedere la messa alla prova in seguito alla nuova contestazione, in dibattimento, di reati connessi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facolta dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli.

    Il principio

    Quando in dibattimento vengono contestati nuovi reati connessi, l’imputato deve poter chiedere la messa alla prova con riferimento a tutti i reati che gli sono contestati: negarlo viola l’eguaglianza e il diritto di difesa, perche dipende solo dal momento, casuale, in cui la contestazione interviene.

    Domande e risposte

    Che cos’e la messa alla prova?

    E un percorso alternativo al processo per reati meno gravi: l’imputato svolge attivita riparative e di volontariato e, se la prova ha esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    L’imputato puo ora chiedere la messa alla prova anche per i reati connessi contestati per la prima volta in dibattimento, e non solo per quelli presenti fin dall’inizio del processo.

    Perche la vecchia disciplina era discriminatoria?

    Perche faceva dipendere l’accesso all’istituto dal momento, non controllabile dall’imputato, in cui il reato gli veniva contestato. Due imputati in situazioni analoghe avevano cosi possibilita diverse, in contrasto con l’art. 3.

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  • Corte cost. n. 147/2022 – Aiuti di Stato e bonus regionale per i lavoratori del turismo

    Con la sentenza n. 147/2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro una misura della Regione Siciliana a favore dei lavoratori stagionali del turismo e del commercio, dichiarando in parte inammissibile e in parte non fondato il ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge di stabilita 2020-2022, aveva introdotto un tributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e del commercio che non raggiungono il numero minimo di giornate lavorative. Si trattava di un sostegno economico a categorie particolarmente fragili del mercato del lavoro stagionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, sollevando due ordini di problemi: da un lato il possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, dall’altro la possibile invasione di competenze riservate allo Stato. La questione tocca un punto ricorrente nei rapporti tra Stato e Regioni: fino a che punto una Regione puo introdurre proprie misure di sostegno economico senza scontrarsi con i vincoli europei sulla concorrenza e con il riparto costituzionale delle competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilita regionale 2020-2022). Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, invocava l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato, nonche l’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e non fondate le ulteriori questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione. Il ricorso del Governo e stato quindi complessivamente respinto e la misura regionale a favore dei lavoratori stagionali resta in vigore.

    Il principio

    La censura fondata sulla disciplina europea degli aiuti di Stato richiede un’argomentazione adeguata per essere esaminata nel merito; in mancanza e inammissibile. Il sostegno regionale ai lavoratori stagionali, inoltre, non invade di per se le competenze statali invocate.

    Domande e risposte

    Il bonus per i lavoratori stagionali resta valido?

    Si. La Corte ha respinto il ricorso del Governo sia per inammissibilita sia per infondatezza, quindi la misura della Regione Siciliana non viene annullata.

    Cosa sono gli aiuti di Stato?

    Sono vantaggi economici concessi dagli enti pubblici a determinate imprese o settori, che il diritto europeo (artt. 107 e 108 TFUE) sottopone a controllo per non falsare la concorrenza. Il Governo riteneva che la misura siciliana potesse rientrarvi.

    Perche una parte del ricorso e stata dichiarata inammissibile?

    Perche la censura sugli aiuti di Stato non era stata argomentata in modo sufficiente. Quando la questione non e adeguatamente motivata, la Corte non puo esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile.

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  • Corte cost. n. 148/2022 – Avvertimento all’indagato e diritto al silenzio

    Con la sentenza n. 148/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della disciplina sugli avvertimenti che devono precedere l’interrogatorio della persona sottoposta a indagini, a tutela del diritto al silenzio.

    Di cosa si tratta

    Prima di interrogare una persona indagata, il codice di procedura penale impone una serie di avvertimenti: la persona deve sapere che puo non rispondere, che cio che dice puo essere usato contro di lei e che, in determinati casi, le sue dichiarazioni sul fatto altrui possono assumere valore di testimonianza. Questi avvisi sono il presidio concreto del diritto al silenzio e del diritto di difesa. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi sull’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, ritenendo che la disciplina degli avvertimenti non garantisse adeguatamente l’indagato rispetto agli standard imposti dalle fonti europee e internazionali sul giusto processo. In gioco c’era la solidita delle garanzie che accompagnano il momento piu delicato del procedimento penale, quello in cui l’indagato e chiamato a parlare e rischia, senza tutele adeguate, di contribuire alla propria incriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze con due ordinanze. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina degli avvertimenti prevista dall’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale e stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi sovranazionali sul giusto processo: la norma resta in vigore.

    Il principio

    Le garanzie degli avvertimenti che precedono l’interrogatorio dell’indagato assicurano in modo adeguato il diritto al silenzio e il diritto di difesa, in coerenza con i parametri costituzionali e con le fonti europee e internazionali sul giusto processo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli avvertimenti dell’art. 64?

    Sono gli avvisi che devono essere dati alla persona indagata prima dell’interrogatorio: la facolta di non rispondere, il fatto che le dichiarazioni potranno essere utilizzate e le conseguenze delle dichiarazioni rese sul fatto di altri.

    La Corte ha cambiato la disciplina?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate, quindi l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale resta cosi com’e.

    Perche si richiamava la CEDU?

    Perche l’art. 117, primo comma, della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali. Il giudice riteneva che la disciplina italiana non rispettasse l’art. 6 CEDU sul giusto processo, ma la Corte ha escluso il contrasto.

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  • Corte cost. n. 200/2022 – Sicilia, Corpo forestale regionale e copertura finanziaria

    Con la sentenza n. 200/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme siciliane sul funzionamento del Corpo forestale regionale prive di adeguata copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Ogni legge che comporta nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte: e il principio dell’obbligo di copertura finanziaria, posto a garanzia degli equilibri di bilancio. La Regione Siciliana, con leggi del 2021 e del 2022, era intervenuta sul funzionamento del Corpo forestale regionale e sull’esercizio provvisorio del bilancio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendo che introducessero oneri senza una corrispondente e idonea copertura, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha dovuto verificare se le previsioni regionali rispettassero i vincoli costituzionali sulla copertura della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 28 del 2021 (funzionamento del Corpo forestale regionale) e l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022 (esercizio provvisorio del bilancio), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al coordinamento della finanza pubblica e allo statuto della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 e, in via consequenziale, dell’art. 3 della medesima legge, nonche dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 2 della legge n. 28 del 2021.

    Il principio

    Le leggi regionali che disciplinano il funzionamento di apparati come il Corpo forestale devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria: previsioni che introducono oneri senza idonea copertura violano i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’e l’obbligo di copertura finanziaria?

    E il principio per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, a tutela dell’equilibrio dei bilanci pubblici.

    Perche le norme sul Corpo forestale sono state bocciate?

    Perche introducevano oneri senza una copertura finanziaria idonea, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

    Cos’e la declaratoria “in via consequenziale”?

    E l’estensione dell’illegittimita ad altre norme strettamente connesse a quella dichiarata incostituzionale, anche se non direttamente impugnate.

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  • Corte cost. n. 221/2022 – Lazio, impianti da fonti rinnovabili e tutela ambientale

    Con la sentenza n. 221/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme laziali in materia ambientale e di fonti rinnovabili, salvando invece altre disposizioni impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (come quelli eolici e fotovoltaici) si muove tra l’incentivo statale ed europeo alla transizione energetica e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La Regione Lazio, con norme del 2021 e del 2022, era intervenuta su questa materia e su altre disposizioni ambientali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale piu previsioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sui principi in materia di energia. La Corte ha dovuto valutare, disposizione per disposizione, quali norme regionali sconfinassero negli ambiti riservati allo Stato e quali invece restassero legittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, lettera b) e c), e 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, e l’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 (legge di stabilita 2022), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117, primo, secondo (lettere e e s) e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava l’invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e sulle fonti rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5) (nella parte indicata), dell’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dell’art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021. Ha dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni sull’art. 75 e non fondate le questioni sull’art. 64, comma 1, lettera a).

    Il principio

    La Regione non puo, in materia di fonti rinnovabili e tutela ambientale, dettare discipline che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legittimita va pero verificata norma per norma, perche non ogni intervento regionale e di per se illegittimo.

    Domande e risposte

    La Regione puo legiferare sulle fonti rinnovabili?

    Puo intervenire in alcuni ambiti, ma non puo invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ne contraddire i principi statali in materia di energia.

    Tutte le norme laziali impugnate sono state bocciate?

    No. La Corte ha colpito alcune disposizioni, ne ha dichiarate altre inammissibili e ha salvato, come non fondata, la questione sull’art. 64, comma 1, lettera a).

    Cosa significa giudizio “in via principale”?

    E il giudizio in cui lo Stato impugna direttamente una legge regionale (o viceversa) per ragioni di riparto di competenze, senza che vi sia un processo da cui nasce la questione.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 176/2022 – Licenziamenti collettivi e personale dei servizi scolastici

    Con la sentenza n. 176 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in tema di licenziamenti collettivi riguardanti i lavoratori dei servizi di pulizia delle scuole poi assunti dal Ministero dell’istruzione.

    Di cosa si tratta

    Per anni i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole sono stati affidati in appalto a società esterne. Una serie di interventi normativi ha poi disciplinato il passaggio di questi lavoratori alle dipendenze dirette del Ministero dell’istruzione, attraverso apposite procedure di selezione. In questo contesto si è posto il problema di quale disciplina applicare alla cessazione dei rapporti con le società appaltatrici e ai lavoratori non assunti dallo Stato: si applicano o no le tutele previste per i licenziamenti collettivi? Il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole il regime risultante dal combinarsi di più norme. Il tema riguarda la sorte occupazionale di lavoratori in una fase di transizione delicata, sospesi tra il vecchio appalto privato e l’internalizzazione pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati, in «combinato disposto», l’art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del d.l. n. 69 del 2013, gli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e l’art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte relativa all’esclusione dei lavoratori interessati dalla disciplina sui licenziamenti collettivi. Il Tribunale di Lecce invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione (eguaglianza-ragionevolezza e libertà di iniziativa economica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è pronunciata sul merito del regime applicabile ai licenziamenti collettivi di quei lavoratori: la disciplina risultante dalle norme impugnate è rimasta invariata.

    Il principio

    Quando la questione è costruita sul «combinato disposto» di più norme in modo non perspicuo, o non individua con precisione la disposizione da censurare e l’effetto richiesto, la Corte dichiara inammissibili le questioni senza esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «licenziamenti collettivi»?

    Sono i licenziamenti che un datore di lavoro effettua, in un certo arco di tempo e oltre determinate soglie, per riduzione o trasformazione di attività. La legge n. 223 del 1991 li assoggetta a una procedura specifica e a particolari tutele per i lavoratori coinvolti.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché era impostata sul combinato disposto di più norme senza individuare con chiarezza la disposizione censurata e l’esatto effetto richiesto alla Corte. Difetti di impostazione di questo tipo precludono l’esame nel merito.

    Cosa cambia per i lavoratori coinvolti?

    Nulla, sul piano della disciplina: non essendoci stata una pronuncia di merito, restano applicabili le norme vigenti. La questione potrebbe essere riproposta in modo più mirato da un altro giudice.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 177/2022 – Dichiarazione giudiziale di paternità e rimozione dello status

    Con la sentenza n. 177 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma del codice civile che subordina la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità alla preventiva rimozione del precedente stato di figlio.

    Di cosa si tratta

    Il diritto a conoscere e veder riconosciute le proprie origini biologiche è un aspetto fondamentale dell’identità personale. Il codice civile, però, non ammette il riconoscimento «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova»: chi vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di una diversa paternità o maternità deve prima rimuovere il precedente status. Questo crea un problema concreto: la persona può trovarsi costretta a eliminare il proprio stato di figlio già acquisito senza la certezza di vederne riconosciuto uno nuovo, con il rischio di restare, almeno temporaneamente, priva di qualunque identità filiale. La Corte d’appello di Salerno ha sollevato la questione, ritenendo che questa sequenza obbligata possa ledere il diritto all’identità personale e altri diritti fondamentali, anche alla luce delle convenzioni internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 269, primo comma, del codice civile, nella parte in cui consente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità solo alle condizioni richieste per il riconoscimento, non ammesso in contrasto con lo stato di figlio esistente. La Corte d’appello di Salerno invocava gli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito del bilanciamento tra il diritto all’identità personale e la stabilità dello stato di figlio: la disciplina del codice civile è rimasta invariata.

    Il principio

    Il rapporto tra il diritto a veder riconosciuta la propria genitura biologica e la necessità di rimuovere il precedente stato di figlio solleva questioni delicate, ma la loro soluzione richiede scelte sistematiche riservate al legislatore: la Corte, non potendo individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, dichiara inammissibili le questioni.

    Domande e risposte

    Perché serve prima rimuovere lo «stato di figlio» esistente?

    Perché l’ordinamento non ammette la coesistenza di due stati di filiazione incompatibili: per ottenere il riconoscimento di una diversa genitura occorre prima caducare quello già esistente. La norma mira a evitare situazioni di doppio status contraddittorio.

    Qual era il rischio denunciato dal giudice?

    Che la persona, rimosso il precedente stato di figlio, non riesca poi a ottenere il riconoscimento del nuovo, restando priva di qualsiasi identità filiale: una perdita irreversibile lesiva dell’identità personale.

    La norma resta in vigore?

    Sì. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha modificato l’art. 269 del codice civile: la disciplina vigente continua ad applicarsi, salva una futura riforma legislativa.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili, tra cui l’identità personale, parametro centrale delle censure.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato dal rimettente.
    • Art. 30 della Costituzione — Riguarda i doveri e i diritti dei genitori e la tutela della filiazione, sullo sfondo della questione.
    • Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione agli obblighi internazionali (CEDU, Convenzione sui diritti del fanciullo, CDFUE).
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  • Corte cost. n. 214/2022 – Pensione dei diplomatici e indennita di posizione all’estero

    Con la sentenza n. 214/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul calcolo della pensione del personale diplomatico in servizio all’estero al momento del pensionamento.

    Di cosa si tratta

    Il personale diplomatico che presta servizio all’estero percepisce un’indennita di posizione collegata alla sede e alle funzioni. Quando il diplomatico va in pensione mentre si trova in servizio all’estero, le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato prevedono che, ai fini pensionistici, quell’indennita sia computata in una misura minima, non commisurata al grado e alle funzioni effettivamente svolte. Ne deriva, secondo il giudice rimettente, una possibile disparita rispetto ai diplomatici che concludono la carriera in Italia. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con numerose ordinanze, ha sollevato la questione invocando il principio di uguaglianza sostanziale e il buon andamento dell’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono il computo in misura minima dell’indennita di posizione ai fini della pensione dei diplomatici in servizio all’estero al momento del collocamento a riposo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La pronuncia non entra nel merito del meccanismo di calcolo della pensione dei diplomatici.

    Il principio

    La definizione delle voci retributive da computare ai fini pensionistici, come l’indennita di posizione del personale diplomatico all’estero, coinvolge scelte tecniche e di bilanciamento riservate al legislatore: le relative questioni, se non superano il vaglio di ammissibilita, non sono esaminate nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava la Corte dei conti?

    Che l’indennita di posizione dei diplomatici in servizio all’estero al momento della pensione fosse computata in misura minima, anziche secondo grado e funzioni, con una possibile disparita rispetto a chi conclude la carriera in Italia.

    La Corte ha modificato il calcolo della pensione?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: il meccanismo di computo resta quello previsto dalle norme impugnate.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche la materia coinvolge scelte tecniche rimesse al legislatore e, per come prospettate, le censure non consentivano alla Corte una decisione nel merito.

    Norme collegate

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