Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL della ristorazione collettiva

    Dalla figura del capo cuoco all’addetto mensa, l’inquadramento nella ristorazione in appalto segue una scala di dieci livelli. Ma il vero spartiacque del settore è la clausola sociale: cosa accade ai livelli quando cambia l’azienda che gestisce la commessa.

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo prevede dieci livelli (Quadri A e B più dal 1° al 7°, con il 6° Super; il 1° è il più alto dopo i Quadri). Nella ristorazione in appalto l’aspetto cruciale è la clausola sociale (artt. 223-231): al cambio di gestione l’azienda subentrante assume il personale addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, con rapporto instaurato ex novo e senza periodo di prova, garantendo il trattamento economico acquisito; può però escludere chi svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    La struttura dei dieci livelli

    Il sistema di classificazione è unico per tutti i settori coperti dal contratto (pubblici esercizi, turismo, ristorazione collettiva e commerciale), ma le declaratorie — cioè le descrizioni delle mansioni che definiscono ciascun livello — contengono profili specifici della ristorazione in appalto. La scala va dai Quadri (A e B), figure direttive, fino al 7° livello, riservato al personale di pulizia e fatica, passando per la posizione intermedia del 6° Super.

    L’inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte, non dalla qualifica formale indicata nella lettera di assunzione: in caso di contestazione, ciò che conta è l’attività concretamente prestata, raffrontata con le declaratorie contrattuali.

    Tabella riepilogativa dei livelli e dei profili

    Livelli e profili elencati dall’art. 54 del CCNL (con le modifiche dell’ipotesi del 5 giugno 2024)
    Livello Declaratoria in sintesi Profili elencati (esempi)
    Quadro A Funzioni direttive di alta responsabilità gestionale e organizzativa, autonomia decisionale e ampi poteri Capo area, direttore, responsabile di funzione (commerciale, marketing, amministrazione e controllo, personale e formazione, acquisti, manutenzione, tecnico)
    Quadro B Funzioni direttive su unità non complesse o settori di particolare complessità, con autonomia Vice direttore, responsabile d’area mense, responsabile di funzione
    1° Elevato contenuto professionale, iniziativa e autonomia; direzione esecutiva generale o di un settore rilevante Capo servizio catering, ispettore amministrativo, assistente senior di direzione, responsabile delle procedure (qualità, sicurezza, privacy, certificazioni)
    2° Iniziativa e autonomia operativa, coordinamento e controllo o funzioni ispettive di impianti, reparti e uffici Direttore servizio mensa o capo impianto mensa, capo cuoco, ispettore mensa, supervisore catering, responsabile impianti tecnici
    3° Mansioni di concetto o specializzati provetti, con coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori Sotto capo cuoco, cuoco unico, primo pasticcere, capo reparto catering, assistente o vice supervisore catering, capo operaio, operaio specializzato provetto
    4° Autonomia esecutiva, mansioni amministrative o tecnico-pratiche con conoscenze specialistiche Cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partite, gastronomo, capo gruppo mensa, impiegati d’ordine, operaio specializzato
    5° Compiti esecutivi qualificati che richiedono preparazione e pratica di lavoro Secondo cuoco mensa aziendale, cassiere mensa aziendale, magazziniere, dispensiere, addetto al caricamento delle macchinette distributrici
    6° Super Adeguate capacità tecnico-pratiche, lavori di normale complessità Addetto servizi mensa con almeno 15 mesi di anzianità nel settore, commis di cucina, sala e bar con pluriennale esperienza
    6° Normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali Addetto servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore, commis di cucina, sala e bar, addetto alla stiratura o alla lavanderia
    7° Semplici attività, anche con macchine già attrezzate Personale di fatica e/o pulizia addetto a sala, cucina, office, magazzino; lavatore catering

    Nota: ogni livello si chiude con «altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione», quindi l’elenco non è tassativo. Nel testo del 2018 l’addetto servizi mensa passava al 6° Super dopo un anno di anzianità nel settore; l’ipotesi del 2024 porta il requisito a 15 mesi e prevede il passaggio automatico al 6° Super, il mese successivo alla firma, per chi è già al 6° livello con almeno 12 mesi di anzianità (dopo il dodicesimo mese per chi ne ha tra 6 e 12). Le retribuzioni di ogni livello sono nelle tabelle retributive.

    I profili-chiave della cucina collettiva

    Nelle commesse di mensa la gerarchia di cucina si riflette nei livelli:

    • Capo cuoco (2° livello): è il capo cuoco «p.e. e ristorazione collettiva» dell’art. 54, con funzioni di coordinamento e controllo.
    • Sotto capo cuoco e cuoco unico (3° livello).
    • Cuoco capo partita e cuoco di cucina non organizzata in partite (4° livello): quest’ultimo assicura il servizio di cucina indipendentemente dal fatto che operi in una o più partite.
    • Secondo cuoco mensa aziendale (5° livello): in subordine a un cuoco e in sua assenza procede all’approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto.
    • Addetto servizi mensa (6° livello, 6° Super dopo 15 mesi nel settore): lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla distribuzione e alle pulizie e al riassetto di locali, impianti e attrezzature della mensa.
    • Commis di cucina, sala e bar (6° livello, o 6° Super con pluriennale esperienza).

    La clausola sociale: cosa accade ai livelli al cambio appalto

    È la regola identitaria del settore. La ristorazione collettiva lavora su commesse in appalto: quando l’ente committente (un’azienda, una scuola, un ospedale) cambia il fornitore del servizio, i lavoratori non perdono il posto. Il Titolo X (artt. 222-233) prevede che la gestione subentrante assuma tutto il personale addetto all’unità produttiva e regolarmente iscritto al Libro Unico del Lavoro (LUL) da almeno sei mesi (art. 226). La regola vale anche se l’appalto precedente è durato meno di sei mesi, purché il lavoratore sia occupato nell’unità da almeno sei mesi.

    Le garanzie previste sono queste:

    • nessun periodo di prova: le assunzioni valgono come rapporti instaurati ex novo senza prova e la gestione uscente è esonerata dal preavviso (art. 229);
    • trattamento economico garantito: scatti di anzianità maturati e trattamenti integrativi pattuiti almeno sei mesi prima del cambio; a chi è assunto con mansioni diverse resta un trattamento complessivamente pari a quello della qualifica precedente (art. 230);
    • scatti: per il primo scatto e i successivi la subentrante computa l’intero servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente (art. 230, c. 2);
    • una procedura di comunicazione e incontro: la gestione uscente informa i sindacati almeno 30 giorni prima della cessazione dell’appalto, con livello, mansione e orario di ogni lavoratore, e su richiesta si fanno incontri di verifica (artt. 224-225).

    Il livello non è garantito con le stesse parole: l’art. 226 lascia alla subentrante la facoltà di escludere il personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto, i lavoratori di concetto e gli specializzati provetti con coordinamento tecnico-funzionale; il rapporto con chi viene assunto nasce ex novo e le condizioni di miglior favore individuali (superminimi, accordi aziendali della gestione uscente) restano da verificare caso per caso. Il quadro va letto anche con le previsioni del Codice degli appalti per le gare pubbliche.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa che chiede il 6° Super
    Tizio lavora da diciotto mesi come addetto ai servizi di mensa, inizialmente al 6° livello. La declaratoria del 6° Super richiede almeno 15 mesi di anzianità nel settore (12 nel testo del 2018): avendoli superati, chiede il passaggio. Se l’anzianità è documentata, il riconoscimento è dovuto.
    Caia — Capo cuoca al cambio di appalto
    Caia è capo cuoca (2° livello) in una mensa scolastica da sei anni. La gara viene vinta da una nuova impresa. Essendo iscritta al LUL sulla commessa da più di sei mesi rientra tra il personale da assumere, ma svolgendo funzioni di coordinamento e controllo può essere esclusa dalla subentrante (art. 226). Se viene assunta, il rapporto nasce ex novo senza periodo di prova e gli scatti maturati restano garantiti (artt. 229 e 230).
    Sempronio — Mansioni superiori per sostituzione
    Sempronio (5° livello, secondo cuoco) sostituisce per tre mesi il capo cuoco in malattia. Poiché si tratta di sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto, l’adibizione superiore non diventa definitiva (art. 58, c. 1), ma per il periodo di sostituzione gli spetta il trattamento corrispondente all’attività svolta.
  • CCNL Ristorazione Collettiva: lavoro notturno, festivo e domenicale

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL della ristorazione collettiva

    Mense ospedaliere sempre attive, catering nei fine settimana: notturno e festivo sono la norma nel settore. Vediamo le maggiorazioni degli artt. 124-132 e le tutele per chi lavora di notte.

    In sintesi

    Il CCNL maggiora il lavoro notturno del 25% (dalle 24 alle 6, art. 124), le ore lavorate nelle festività del 20%, oltre alla normale retribuzione della giornata (art. 132), e dà un’indennità del 10% della quota oraria a chi lavora di domenica avendo il riposo in un altro giorno (art. 130). Lo straordinario è maggiorato del 30% (diurno) e del 60% (notturno). Domenicale e festivo non si cumulano, e il notturno ordinario non si cumula con lo straordinario notturno: la maggiore assorbe la minore. Il lavoratore notturno ha tutele sanitarie e limiti di legge (d.lgs. 66/2003); alcune categorie protette non possono essere adibite al notturno.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Perché il tema è centrale nelle mense

    Nella ristorazione collettiva il lavoro notturno, domenicale e festivo è frequente: le mense ospedaliere funzionano sette giorni su sette, molti servizi richiedono preparazioni che iniziano all’alba, gli eventi di catering si concentrano spesso nei fine settimana e nei giorni festivi. Per questo le maggiorazioni e le tutele su queste prestazioni incidono concretamente sulla busta paga.

    Lavoro notturno: definizione e maggiorazione

    La nozione legale di periodo notturno deriva dal d.lgs. 66/2003 (almeno sette ore consecutive che comprendono l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino). Il CCNL maggiora del 25% la retribuzione oraria delle ore di lavoro notturno dalle 24 alle 6 (art. 124); per i lavoratori notturni il periodo va dalle 23 alle 6 (art. 123). Il lavoro di notte nel normale orario del personale adibito a servizi notturni non è straordinario (art. 126, c. 4). Va distinto il lavoratore notturno abituale, soggetto a tutele aggiuntive, da chi presta lavoro notturno occasionale.

    Lavoro domenicale e festivo

    Per il lavoro domenicale il CCNL non prevede una maggiorazione generale: a chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica spetta un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 130). Per le festività dell’art. 131 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e patrono) è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132). Non c’è un riposo compensativo: solo il 4 novembre si paga senza maggiorazione oppure si recupera con un riposo (art. 133); per gli stagionali in aziende di stagione lo straordinario può essere recuperato con riposi alla scadenza del contratto (art. 127). Il riposo settimanale di 24 ore resta garantito dalla legge.

    Tabella riepilogativa

    Prestazioni in fasce particolari: trattamento
    Tipo di prestazione Trattamento Note
    Lavoro notturno ordinario +25% sulla retribuzione oraria, dalle 24 alle 6 (art. 124); per i lavoratori notturni dalle 23 alle 6 (art. 123) Tutele sanitarie per il lavoratore notturno
    Lavoro domenicale Indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza, se il riposo è in un altro giorno (art. 130) Non si cumula con la maggiorazione festiva: la maggiore assorbe la minore
    Lavoro festivo Normale retribuzione giornaliera + ore lavorate maggiorate del 20% (art. 132) Festività dell’art. 131; nessun riposo compensativo
    Straordinario +30% diurno, +60% notturno (art. 126), entro 260 ore annue (art. 125) Il notturno ordinario non si cumula con lo straordinario notturno

    Le percentuali sono quelle del testo dell’8 febbraio 2018 (artt. 123-133); nella parte speciale per la ristorazione collettiva (Titolo X) non ci sono deroghe su notturno, domenica e festività. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria: la tabella dei minimi dà il minimo di ogni livello.

    Tutele per chi lavora di notte

    Il lavoratore notturno gode di tutele specifiche del d.lgs. 66/2003:

    • controlli sanitari periodici a cura del medico competente;
    • limiti alla durata media del lavoro notturno;
    • divieti per alcune categorie protette, tra cui la lavoratrice in gravidanza (e, su richiesta, il genitore con figli piccoli) nei periodi tutelati;
    • possibilità di trasferimento a mansioni diurne in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno certificata.

    Festivi, notturno e cambio appalto

    Le regole su notturno e festivo sono nazionali (artt. 123-133) e si applicano a tutte le commesse. Al cambio appalto il lavoratore mantiene livello e anzianità per clausola sociale; le maggiorazioni continuano a spettare sulle prestazioni effettivamente rese presso il subentrante. Eventuali trattamenti aziendali di miglior favore sui festivi (premi, indennità di commessa) vanno verificati nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Turno notturno in mensa ospedaliera
    Tizio lavora in una mensa ospedaliera con servizio continuativo. Sulle ore prestate tra le 24 e le 6 (dalle 23 se è lavoratore notturno) gli spetta la maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria. Essendo lavoratore notturno abituale, è sottoposto ai controlli sanitari periodici previsti dalla legge.
    Caia — Catering di domenica
    Caia (cuoca) lavora la domenica per un evento di catering, giorno che coincide con il suo riposo settimanale. Poiché il suo riposo settimanale cade in un altro giorno, le spetta l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata (art. 130). Il CCNL non prevede un ulteriore riposo compensativo.
    Sempronio — Notturno e festivo insieme
    Sempronio fa due ore di straordinario notturno dopo le 24. Lo straordinario notturno è maggiorato del 60% e non si somma al 25% del notturno ordinario: la maggiore assorbe la minore (art. 126, c. 3).
  • Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

  • Art. 268 Codice della Navigazione – Forma della dichiarazione

    Art. 268 Codice della Navigazione – Forma della dichiarazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

  • Art. 267 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    Art. 267 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

  • Art. 266 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

    Art. 266 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

  • Art. 265 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore

    Art. 265 Codice della Navigazione – Dichiarazione di armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

  • Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: indennità di trasferta e reperibilità

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Indennità di trasferta e reperibilità nel CCNL della ristorazione collettiva

    Catering fuori sede, spostamenti tra commesse, mense ospedaliere sempre attive: ecco quando spettano l’indennità di trasferta, i rimborsi spese e l’indennità di reperibilità.

    In sintesi

    L’indennità di trasferta spetta per l’attività temporanea fuori dalla sede abituale, distinta dai rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio, a piè di lista o forfettari). La reperibilità opera solo se prevista da un accordo aziendale o dal contratto individuale: dà un’indennità per la disponibilità e, in caso di chiamata, le ore sono retribuite come prestazione. Il CCNL nazionale non fissa però un’indennità di trasferta né di reperibilità: se esistono, derivano da accordi territoriali o aziendali o dal contratto individuale. Le ore lavorate in chiamata si pagano con le maggiorazioni del CCNL (notturno +25%, festività +20%, straordinario +30% diurno e +60% notturno). Al cambio appalto i trattamenti di miglior favore vanno verificati.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering fuori sede; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Trasferta e mobilità nel settore

    La ristorazione collettiva e, soprattutto, il catering comportano spesso spostamenti: il personale può essere inviato temporaneamente in una sede diversa da quella abituale per coprire un evento, un’emergenza o l’avvio di una commessa. Da qui l’importanza dell’indennità di trasferta e dei rimborsi spese, oltre, in alcuni casi, dell’istituto della reperibilità.

    L’indennità di trasferta

    L’indennità di trasferta compensa il disagio di chi presta temporaneamente l’attività in un luogo diverso dalla sede abituale. Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (testo dell’8 febbraio 2018 e ipotesi di rinnovo del 5 giugno 2024) non contiene una diaria o un’indennità nazionale di trasferta, né importi di rimborso: una ricerca sul testo non trova le parole «trasferta» né «reperibilità». Per le mense l’art. 232 rimette i trattamenti integrativi salariali ad accordi provinciali o territoriali, che possono quindi prevedere voci di questo tipo; altrimenti valgono l’accordo aziendale o il contratto individuale.

    Rimborsi spese

    In assenza di una regola nazionale, il rimborso dei costi sostenuti (viaggio, vitto, alloggio) segue l’accordo applicato in azienda e può essere:

    • a piè di lista (rimborso analitico dietro presentazione dei giustificativi);
    • in misura forfettaria (somma predeterminata);
    • in forma mista.

    Il trattamento fiscale e contributivo dipende dalla modalità scelta e dal luogo della trasferta (art. 51, comma 5, TUIR).

    Tabella riepilogativa

    Trasferta, rimborsi e reperibilità: cosa dice il CCNL
    Istituto Nel CCNL nazionale Dove si trova la regola
    Indennità di trasferta Non prevista Accordi territoriali (art. 232), aziendali o contratto individuale
    Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio Non disciplinato Accordo aziendale o regolamento interno
    Reperibilità Non prevista Accordo aziendale o contratto individuale
    Ore lavorate in chiamata Retribuite come lavoro ordinario o straordinario Artt. 124-126 e 132: notturno +25%, festività +20%, straordinario +30% (diurno) e +60% (notturno)

    Le maggiorazioni non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 126, c. 3; art. 130, c. 2). Il minimo del livello su cui calcolarle è nella tabella dei minimi.

    La reperibilità

    La reperibilità è la disponibilità a essere chiamati fuori dall’orario ordinario. Il CCNL nazionale non la prevede: esiste solo se la introduce un accordo aziendale o il contratto individuale, che ne fissa anche l’indennità di disponibilità. Se la reperibilità si traduce in chiamata effettiva, le ore lavorate si pagano con le maggiorazioni del CCNL (notturno dalle 24 alle 6, festività, straordinario oltre il normale orario). Il limite annuo di straordinario è di 260 ore (art. 125).

    Trasferta, reperibilità e cambio appalto

    Indennità e rimborsi seguono la prestazione: spettano sulle trasferte e sulle reperibilità effettivamente svolte presso il datore in corso. Al cambio appalto si mantengono livello e anzianità per clausola sociale; eventuali trattamenti di miglior favore sulla trasferta o sulla reperibilità previsti da accordi della gestione uscente vanno verificati nel passaggio, non essendo sempre automaticamente replicati dal subentrante.

    Casi pratici

    Tizio — Catering fuori sede
    Tizio (addetto catering) è inviato per un evento in una città diversa dalla sede abituale. Il CCNL nazionale non fissa una diaria: l’eventuale indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio e vitto dipendono dall’accordo applicato in azienda, che Tizio deve farsi indicare per iscritto.
    Caia — Reperibilità in mensa ospedaliera
    Caia è inserita in un turno di reperibilità in una mensa ospedaliera. Per la disponibilità percepisce l’indennità prevista dall’accordo aziendale (il CCNL non la fissa); quando viene effettivamente chiamata, le ore prestate sono retribuite come lavoro, con le maggiorazioni del CCNL: +25% se cadono tra le 24 e le 6, +20% nelle festività.
    Sempronio — Trasferta o rimborso?
    Sempronio nota in busta paga voci diverse per uno spostamento: l’indennità di trasferta (forfettaria, per il disagio) e il rimborso spese (per i costi sostenuti). Verifica che entrambe siano corrette e, per i dubbi sul trattamento fiscale, si rivolge a un consulente del lavoro.
  • Art. 258 Codice della Navigazione – Quote di comproprietà

    Art. 258 Codice della Navigazione – Quote di comproprietà

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

  • Art. 256 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 256 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

  • Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità.

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