Autore: Andrea Marton

  • Articolo 105 Codice di Procedura Penale: Abbandono e rifiuto della difesa

    Articolo 105 Codice di Procedura Penale: Abbandono e rifiuto della difesa

    Art. 105 c.p.p. – Abbandono e rifiuto della difesa

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97).

    2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

    3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

    4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis.

    5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall’art.91 (101) non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.

  • Articolo 106 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimentoArticolo modificato dalla [[L. 13 febbraio 2001, n. 45 – Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza]] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50

    Articolo 106 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimentoArticolo modificato dalla [[L. 13 febbraio 2001, n. 45 – Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza]] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50

    Art. 106 c.p.p. – Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

    2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

    3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’art. 97.

    4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

    4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

  • Articolo 107 Codice di Procedura Penale: Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

    Articolo 107 Codice di Procedura Penale: Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

    Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.

    2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.

    3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108.

    4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

  • Articolo 108-ter Codice di Procedura Penale: mine per la difesaArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Articolo 108-ter Codice di Procedura Penale: mine per la difesaArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Art. 108-ter c.p.p. – mine per la difesa

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

    2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.

  • Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti

    Articolo 109 Codice di Procedura Penale: Lingua degli atti

    Art. 109 c.p.p. – Lingua degli atti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (1693; 63, 201 att.).

    2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

    3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

  • Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti

    Articolo 110 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione degli atti

    Art. 110 c.p.p. – Sottoscrizione degli atti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti (1192, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano, un fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

    2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

    3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

  • Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti

    Articolo 111 Codice di Procedura Penale: Data degli atti

    Art. 111 c.p.p. – Data degli atti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

    2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità (292), questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.

  • Articolo 112 Codice di Procedura Penale: Surrogazione di copie agli originali mancanti

    Articolo 112 Codice di Procedura Penale: Surrogazione di copie agli originali mancanti

    Art. 112 c.p.p. – Surrogazione di copie agli originali mancanti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

    2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.

  • Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti

    Articolo 113 Codice di Procedura Penale: Ricostituzione di atti

    Art. 113 c.p.p. – Ricostituzione di atti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se non è possibile provvedere a norma dell’art. 112 il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito (41 att.).

    2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto (110) riconosce che questo era conforme alla minuta.

    3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

  • Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immaginiArticolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479.

    Articolo 114 Codice di Procedura Penale: Divieto di pubblicazione di atti e di immaginiArticolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479.

    Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

    2. È vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (424 s.).

    3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503).

    4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

    5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

    6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

    6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

    7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.