Autore: Andrea Marton

  • Articolo 125 Codice di Procedura Penale: Forme dei provvedimenti del giudice

    Articolo 125 Codice di Procedura Penale: Forme dei provvedimenti del giudice

    Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto (48 att.).

    2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

    3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547). I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).

    4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario (126) designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

    5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale (140) contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

    6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

  • Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice

    Articolo 126 Codice di Procedura Penale: Assistenza al giudice

    Art. 126 c.p.p. – Assistenza al giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, se la legge non dispone altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.).

  • Articolo 127 Codice di Procedura Penale: Procedimento in camera di consiglio

    Articolo 127 Codice di Procedura Penale: Procedimento in camera di consiglio

    Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta (1725). Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

    2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza (1725) possono essere presentate memorie (121) in cancelleria.

    3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta (123), deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

    4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento (486, 10 att.) dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato un luogo diverso da quello un cui ha sede il giudice.

    5. Le disposizioni del commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

    6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

    7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

    8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza (588), a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

    9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

    10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art.140 comma 2 (4205, 6669).

  • Articolo 128 Codice di Procedura Penale: Deposito dei provvedimenti del giudice

    Articolo 128 Codice di Procedura Penale: Deposito dei provvedimenti del giudice

    Art. 128 c.p.p. – Deposito dei provvedimenti del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare (424) e nel dibattimento (544), gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione (3917). Quando si tratta di provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568), l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

  • Articolo 129 Codice di Procedura Penale: Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    Articolo 129 Codice di Procedura Penale: Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza (442, 444, 455, 459, 469, 531, 26 min.).

    2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 e seg. c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (530) o di non luogo a procedere (425) con la formula prescritta.

  • Articolo 130 Codice di Procedura Penale: Correzione di errori materiali

    Articolo 130 Codice di Procedura Penale: Correzione di errori materiali

    Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La correzione delle sentenze (5354, 547), delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento (663, 624, 668; 48 att.). Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile (591), la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione

    2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art. 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

  • Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice

    Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice

    Art. 131 c.p.p. – Poteri coercitivi del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice nell’esercizio delle sue funzioni può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria (58) e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede (378).

  • Articolo 132 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo dell’imputato

    Articolo 132 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo dell’imputato

    Art. 132 c.p.p. – Accompagnamento coattivo dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’accompagnamento coattivo (375, 376, 399, 490; 31 min.) è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato (60, 61, 2102) alla sua presenza, se occorre anche con la forza (46 att.).

    2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

  • Articolo 133 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo di altre persone

    Articolo 133 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo di altre persone

    Art. 133 c.p.p. – Accompagnamento coattivo di altre persone

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice (377) può ordinarne l’accompagnamento coattivo (46 att.) e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire contomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende (47 att.) nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

    2. Si applicano le disposizioni dell’art. 132.

  • Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione

    Articolo 134 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione

    Art. 134 c.p.p. – Modalità di documentazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357, 373, 480, 510).

    2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140, 268, 3573, 3733, 420, 4811, 567, 666), con la stenotipia o altro strumento meccanico (1352; 50 att.), ovvero in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

    3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica (139).

    4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.