Ferie, permessi e ROL nel CCNL della ristorazione collettiva
Quattro settimane di ferie come minimo di legge, più ROL ed ex festività. Vediamo maturazione, godimento, divieto di monetizzazione e come si programmano le ferie sulle commesse.
Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie (la settimana è considerata di sei giornate, art. 134), non monetizzabili in costanza di rapporto, e 104 ore annue di riduzione dell’orario, comprese le 32 ore per le festività abolite (art. 114). Il minimo di legge è di quattro settimane, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione e le altre entro 18 mesi. La programmazione segue il calendario delle commesse. Al cambio appalto l’anzianità rileva per la maturazione futura.
Le ferie: il minimo di legge e il CCNL
Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione ed è irrinunciabile. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (d.lgs. 66/2003). L’art. 134 del CCNL riconosce a tutto il personale 26 giorni di ferie, considerando la settimana lavorativa di sei giornate qualunque sia la distribuzione dell’orario: dal computo sono escluse le giornate di riposo settimanale, le festività dell’art. 131 e le giornate non più festive agli effetti civili, che prolungano le ferie. Nell’anno di assunzione o di cessazione le ferie maturano a ratei: uno per ogni trenta giorni di calendario più la frazione residua di almeno quindici giorni (art. 135, c. 9).
Godimento e divieto di monetizzazione
Le quattro settimane di legge devono essere effettivamente godute e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. Vale la regola:
- il periodo di ferie non è di norma frazionabile (art. 135, c. 2); la legge prevede almeno due settimane consecutive, su richiesta, nell’anno di maturazione;
- le restanti settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
- l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute;
- le ferie non si concedono durante il preavviso (art. 135, c. 12) e la malattia regolarmente denunciata ne interrompe il decorso (c. 14).
ROL e permessi per ex festività
Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi:
- riduzione dell’orario annuale (ROL): 104 ore l’anno, comprensive delle 32 ore per le festività religiose abolite dalla legge 54/1977 (art. 114, c. 1 e 3);
- per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018: nei primi due anni le sole 32 ore; dopo due anni si aggiungono 36 ore; dopo quattro anni la riduzione piena di 104 ore (art. 114, c. 4).
I permessi sono individuali, di mezza giornata o di una giornata intera, fruiti di norma entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione; quelli non goduti entro settembre dell’anno successivo sono pagati con la retribuzione in atto (art. 114, c. 7 e 12). Non maturano nei periodi di assenza non retribuita (c. 14).
Tabella riepilogativa
| Istituto | Natura | Regola di base |
|---|---|---|
| Ferie | Riposo annuale retribuito | 26 giorni, settimana di sei giornate (art. 134); minimo di legge 4 settimane; non monetizzabili in costanza di rapporto |
| ROL (riduzione dell’orario) | Permessi retribuiti | 104 ore annue (art. 114), a mezze giornate o giornate |
| Ex festività | Permessi per festività soppresse | 32 ore, comprese nelle 104 (art. 114, c. 3) |
| Indennità sostitutiva | Liquidazione | Ferie: solo a fine rapporto; permessi non goduti entro settembre dell’anno dopo: pagati (art. 114, c. 12) |
Programmazione delle ferie nelle commesse
L’epoca delle ferie è stabilita dal datore e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali (art. 135, c. 4); il turno non può iniziare dal giorno di riposo. Il periodo è fissato dal datore, contemperando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione segue il calendario delle commesse: nelle mense scolastiche le ferie si concentrano spesso nei periodi di chiusura, mentre nelle mense ospedaliere e aziendali, a servizio continuativo, si organizzano a rotazione per garantire la copertura.
Ferie e cambio appalto
Le ferie e i permessi maturati e non goduti seguono regole precise al cambio di gestione. La anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva anche per la maturazione di ferie e permessi presso il subentrante. Le quote maturate con la gestione uscente e non godute vanno definite in sede di passaggio: è opportuno verificare il conteggio nel cedolino di chiusura e in quello di apertura con il nuovo datore.