Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 184/2022 – Rendiconto regionale e poteri della Corte dei conti in Sicilia

    Con la sentenza n. 184 del 2022 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato, stabilendo che spettava alla Corte dei conti decidere sul rendiconto regionale, nonostante l’Assemblea siciliana lo avesse approvato con legge.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni devono rendere conto di come hanno gestito le risorse pubbliche: il rendiconto è sottoposto a una procedura di controllo — la «parificazione» — affidata alla Corte dei conti. In Sicilia è sorto un contrasto: dopo che le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avevano deciso sul rendiconto regionale 2019, la Regione ha sostenuto che, avendo nel frattempo l’Assemblea regionale approvato il rendiconto con una propria legge, alla Corte dei conti non spettava più pronunciarsi. La Regione ha quindi promosso un conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che il potere giurisdizionale non spettava allo Stato. La posta in gioco è di sistema: definire chi ha l’ultima parola sul controllo dei conti pubblici regionali, l’organo giurisdizionale di controllo o il legislatore regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti. La Regione Siciliana, con due ricorsi, contestava la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in speciale composizione (sentenza n. 20/2021/DELC), chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato esercitare quella funzione giurisdizionale, in quanto l’Assemblea regionale aveva nel frattempo approvato il rendiconto con la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in speciale composizione — esercitare la funzione giurisdizionale e adottare la decisione contestata sul rendiconto regionale. Il ricorso della Regione è stato quindi respinto nel merito del conflitto.

    Il principio

    L’approvazione del rendiconto con legge regionale non priva la Corte dei conti del potere giurisdizionale di controllo: la funzione giurisdizionale sui conti pubblici regionali spetta allo Stato, attraverso la Corte dei conti in speciale composizione, e non può essere sottratta dal legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi — Stato o Regione — spetti un determinato potere, quando ciascuno rivendica una competenza. Non riguarda la legittimità di una legge, ma il corretto esercizio delle attribuzioni costituzionali.

    Che cos’è la «parificazione» del rendiconto?

    È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità del rendiconto della Regione, accertando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione. È una garanzia di legalità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

    Perché la legge regionale non «copre» il controllo contabile?

    Perché l’approvazione politica del rendiconto da parte dell’Assemblea e il controllo giurisdizionale della Corte dei conti operano su piani diversi: il secondo non viene meno solo perché interviene una legge regionale di approvazione. La Corte ha confermato che il potere giurisdizionale resta in capo allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 100 della Costituzione — Colloca la Corte dei conti tra gli organi di controllo: sullo sfondo del potere giurisdizionale-contabile riconosciuto allo Stato.
    • Art. 103 della Costituzione — Riconosce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, fondamento del potere affermato nella decisione.
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  • Corte cost. n. 185/2022 – Concessioni idroelettriche in Lombardia e estinzione del giudizio

    Con l’ordinanza n. 185 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Lombardia in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, impugnata dal Governo e poi venuta meno per rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Le grandi derivazioni idroelettriche — cioè l’uso delle acque per produrre energia elettrica su larga scala — sono un tema di confine tra competenza statale ed esigenze regionali. La Lombardia, con la legge reg. n. 5 del 2020, aveva disciplinato modalità e procedure di assegnazione delle concessioni e la determinazione del canone, in attuazione della normativa statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni di quella legge, ritenendole in contrasto con la Costituzione in materia di energia, ambiente e ordinamento civile. Prima che la Corte decidesse nel merito, però, sono intervenute le condizioni che, secondo le regole del processo costituzionale, portano alla chiusura del giudizio senza una pronuncia sul contenuto delle questioni. La Corte si è quindi limitata a prendere atto di tale evenienza, senza esaminare se le norme lombarde fossero o no legittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava gli artt. 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, della Costituzione, in particolare nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito, non di merito: il giudizio si chiude senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme impugnate, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte).

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta, il processo si estingue: la Corte non decide nel merito e le norme impugnate restano in vigore, senza alcun giudizio sulla loro legittimità.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, senza decisione sul contenuto. Avviene, ad esempio, quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta: il giudizio non prosegue e non si esamina se la norma sia legittima.

    Le norme lombarde sono quindi legittime?

    La Corte non lo ha detto. L’estinzione non è una promozione né una bocciatura: le disposizioni impugnate restano in vigore, ma sul loro merito non c’è alcun giudizio di costituzionalità.

    Perché il Governo rinuncia a un ricorso?

    Spesso perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga le norme contestate, facendo venire meno l’interesse a proseguire. In questi casi lo Stato rinuncia e, con l’accettazione regionale, il processo si estingue.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 94/2023 – Recidiva e divieto di prevalenza dell’attenuante per la devastazione

    Con la sentenza n. 94/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, impediva al giudice di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva, comprimendo la proporzione della pena.

    Di cosa si tratta

    Quando in un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire la pena finale. Una norma del codice penale, modificata nel 2005, vietava però al giudice recidivo reiterato di far prevalere le attenuanti su quella particolare aggravante: in pratica, anche di fronte a un fatto meno grave, la recidiva imponeva comunque una pena severa. Nel caso esaminato, relativo al reato di devastazione, saccheggio e strage, la Corte d’assise d’appello di Torino si chiedeva se questo divieto di prevalenza dell’attenuante specifica fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Il problema è che una rigidità di questo tipo può portare a pene sproporzionate, identiche per fatti di gravità molto diversa. La vicenda si inserisce in una lunga serie di pronunce con cui la Corte ha progressivamente eroso gli automatismi introdotti nel 2005, ripristinando la discrezionalità del giudice nel commisurare la pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Torino ha sollevato questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, per il reato di devastazione, saccheggio e strage, non consentiva di ritenere prevalente l’attenuante specifica sulla recidiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui, per il reato punito con pena edittale grave, impediva al giudice di far prevalere l’attenuante specifica sulla recidiva. Il divieto di prevalenza determinava un trattamento sanzionatorio sproporzionato, in contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere un’attenuante specifica sulla recidiva è illegittimo quando determina pene sproporzionate: il giudice deve poter bilanciare le circostanze in modo da adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, in coerenza con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è il bilanciamento tra circostanze?

    È l’operazione con cui il giudice valuta aggravanti e attenuanti per determinare la pena: può ritenerle equivalenti oppure far prevalere le une o le altre. Gli automatismi che lo impediscono possono rendere la pena sproporzionata.

    Significa che i recidivi avranno pene più lievi?

    No: la recidiva resta un’aggravante. La Corte ha solo restituito al giudice la possibilità, in presenza di una specifica attenuante, di adeguare la pena al caso concreto, senza un divieto rigido di prevalenza.

    Perché la Corte interviene spesso su questa norma?

    Perché gli automatismi introdotti nel 2005 hanno irrigidito il calcolo della pena. In più occasioni la Corte li ha ritenuti illegittimi quando producono risultati sproporzionati, riaffermando il ruolo del giudice nella commisurazione.

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  • Corte cost. n. 98/2023 – Psicologi militari e incompatibilita con la libera professione

    Con la sentenza n. 98/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non estendeva agli psicologi militari, accanto ai medici militari, l’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevede, in generale, che gli appartenenti alle Forze armate non possano esercitare attività libero-professionali, per ragioni di imparzialità e dedizione al servizio. Per i medici militari, però, la legge stabilisce una deroga: possono svolgere la libera professione, in considerazione delle peculiarità della loro funzione sanitaria. La stessa deroga non era prevista per gli psicologi militari, che pure svolgono una funzione sanitaria assimilabile. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia sollevata anche da un ordine professionale, ha dubitato della ragionevolezza di questa diversità di trattamento. In gioco era il principio di uguaglianza: trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente simili, senza una giustificazione adeguata, contrasta con la Costituzione. La vicenda riguarda quindi il diritto degli psicologi militari a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto ai colleghi medici quanto alla possibilità di esercitare la professione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui non includeva gli psicologi militari, accanto ai medici militari, tra i soggetti esonerati dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti ai quali non si applicano le norme sulle incompatibilità relative all’esercizio delle attività libero-professionali. La diversa disciplina di situazioni assimilabili risultava priva di ragionevole giustificazione.

    Il principio

    Trattare diversamente gli psicologi militari rispetto ai medici militari, escludendoli dall’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione, viola il principio di uguaglianza: a situazioni sostanzialmente simili deve corrispondere una disciplina omogenea, salvo ragionevoli giustificazioni.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per gli psicologi militari dopo questa sentenza?

    Anche agli psicologi militari si applica l’esonero dalle incompatibilità previsto per i medici militari: possono quindi esercitare la libera professione alle stesse condizioni, non essendo più soggetti ai divieti che li discriminavano.

    Perché la diversità di trattamento era illegittima?

    Perché medici e psicologi militari svolgono funzioni sanitarie assimilabili. Riconoscere la deroga solo ai primi, senza una ragione adeguata, costituiva una disparità di trattamento in contrasto con il principio di uguaglianza.

    Questa sentenza riguarda solo i militari?

    La decisione riguarda specificamente gli psicologi militari, ma esprime un principio generale: a parità di situazione la legge deve garantire un trattamento uguale, salvo che vi siano ragioni che giustifichino la differenza.

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  • Corte cost. n. 99/2023 – Stabilizzazione del personale sanitario precario in Molise

    Con la sentenza n. 99/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Molise sulla stabilizzazione del personale sanitario precario, perché consentiva di procedere in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli posti dalla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    La stabilizzazione è la procedura con cui il personale precario di un ente pubblico viene assunto a tempo indeterminato. Durante l’emergenza sanitaria molte Regioni hanno fatto largo ricorso a personale precario, ponendosi poi il problema di stabilizzarlo. La legge statale consente la stabilizzazione del personale sanitario, ma entro precisi limiti, in particolare la coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale, che programma le assunzioni in base alle reali esigenze e alle risorse disponibili. La Regione Molise, con la legge n. 13 del 2022, aveva previsto una procedura di stabilizzazione che poteva svolgersi anche in deroga a quel piano. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che la deroga violasse i principi statali sull’organizzazione del personale e i vincoli di finanza pubblica. La vicenda tocca l’equilibrio tra la legittima esigenza di valorizzare il personale sanitario e la necessità di programmare le assunzioni in modo ordinato e sostenibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, perché la procedura di stabilizzazione poteva avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale, anziché in coerenza con esso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale nella parte in cui consentiva la stabilizzazione anche in deroga, anziché in coerenza, con il piano triennale di fabbisogno del personale. La deroga si poneva in contrasto con i principi statali in materia di organizzazione del personale e con i vincoli di finanza pubblica.

    Il principio

    La stabilizzazione del personale sanitario precario deve avvenire in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale e con i vincoli statali sull’organizzazione e sulla finanza pubblica: non è consentito alla Regione procedere in deroga a tale programmazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il piano triennale di fabbisogno del personale?

    È lo strumento con cui ogni ente pubblico programma le assunzioni nel triennio, in base alle esigenze reali e alle risorse disponibili. Le stabilizzazioni devono rispettarlo, per garantire un’organizzazione ordinata e sostenibile.

    La sentenza impedisce di stabilizzare il personale sanitario?

    No. La stabilizzazione resta possibile, ma deve avvenire in coerenza con il piano di fabbisogno, non in deroga. La Corte ha colpito proprio la possibilità di scavalcare quella programmazione.

    Perché le assunzioni regionali devono rispettare vincoli statali?

    Perché l’organizzazione del personale e il coordinamento della finanza pubblica rispondono a principi fissati dallo Stato, validi per tutte le amministrazioni. Una deroga regionale altererebbe l’uniformità di quelle regole.

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  • Corte cost. n. 100/2023 – Iscrizione straordinaria all’albo regionale e accesso ai pubblici uffici

    Con la sentenza n. 100/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Valle d’Aosta che introduceva una modalità straordinaria di iscrizione a un albo regionale, in deroga ai requisiti ordinari, in contrasto con i principi di buon andamento e di parità nell’accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    L’iscrizione agli albi professionali o di settore serve a garantire che chi svolge determinate attività possieda i requisiti previsti dalla legge. La Regione Valle d’Aosta, con una variazione di bilancio del 2022, aveva previsto per alcuni soggetti una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione a un albo regionale, escludendo l’applicazione di alcune disposizioni ordinarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che questa deroga creasse un canale privilegiato di accesso, in contrasto con i principi che impongono parità di trattamento, buon andamento dell’amministrazione e selezione basata sul merito. La vicenda riguarda un tema generale: anche le Regioni, nel disciplinare l’accesso a funzioni e iscrizioni, devono rispettare le garanzie costituzionali che assicurano a tutti uguali condizioni e tutelano l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 6 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, perché introduceva una modalità straordinaria di iscrizione all’albo regionale in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla disciplina vigente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva, per determinati soggetti, l’applicazione dei requisiti ordinari di iscrizione all’albo. La deroga creava un trattamento differenziato non giustificato, in contrasto con i principi di uguaglianza, di parità nell’accesso e di buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Una modalità straordinaria di iscrizione a un albo, in deroga ai requisiti ordinari, viola i principi di uguaglianza, di parità di accesso ai pubblici uffici e di buon andamento dell’amministrazione, se non è sorretta da una ragionevole giustificazione.

    Domande e risposte

    Perché una deroga ai requisiti di iscrizione è problematica?

    Perché crea un canale privilegiato per alcuni soggetti, a scapito di chi deve rispettare i requisiti ordinari. Ciò contrasta con la parità di trattamento e con il buon andamento dell’amministrazione.

    Le Regioni non possono disciplinare i propri albi?

    Possono farlo, ma nel rispetto dei principi costituzionali. Non possono introdurre deroghe che alterano la parità di accesso senza una valida giustificazione.

    Cosa garantisce la parità di accesso ai pubblici uffici?

    Garantisce che tutti i cittadini possano accedere a funzioni e iscrizioni a condizioni uguali, sulla base di requisiti oggettivi. È un presidio sia di uguaglianza sia di efficienza dell’amministrazione.

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  • Corte cost. n. 101/2023 – Commissariamento delle imprese con interdittiva antimafia

    Con la sentenza n. 101/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sul potere del prefetto di commissariare temporaneamente le imprese colpite da interdittiva antimafia per consentire il completamento dei contratti pubblici già aggiudicati.

    Di cosa si tratta

    Quando un’impresa è colpita da un’informazione interdittiva antimafia, di regola perde la possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione e i contratti in corso vanno risolti. Per evitare che opere pubbliche già avviate restino bloccate, la legge consente al prefetto di disporre un commissariamento parziale dell’impresa, affidandone la gestione a commissari straordinari limitatamente all’esecuzione di quei contratti. In questo modo l’opera prosegue, ma i profitti dell’impresa colpita vengono sottratti alla sua disponibilità. Il TAR del Lazio ha sollevato dubbi su questo meccanismo, chiedendosi se incidesse in modo eccessivo sui diritti dell’impresa e sulla libertà di iniziativa economica. La questione tocca il bilanciamento tra due esigenze: da un lato la lotta alla criminalità organizzata e la continuità delle opere pubbliche, dall’altro la tutela dell’impresa che, pur colpita da una misura preventiva, conserva alcuni diritti patrimoniali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni sull’art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, riguardo al potere del prefetto di commissariare le imprese destinatarie di interdittiva antimafia per portare a termine i contratti pubblici aggiudicati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, nei sensi di cui in motivazione. Il meccanismo del commissariamento, finalizzato a garantire il completamento delle opere pubbliche sottraendo i relativi proventi all’impresa colpita dall’interdittiva, risponde a un’esigenza legittima e non viola la libertà di iniziativa economica né il diritto di proprietà, se interpretato e applicato nei limiti indicati dalla Corte.

    Il principio

    Il commissariamento temporaneo dell’impresa colpita da interdittiva antimafia, per il solo completamento dei contratti pubblici in corso, è uno strumento legittimo di bilanciamento tra la lotta alla criminalità organizzata e la continuità delle opere pubbliche, purché applicato nei limiti indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’interdittiva antimafia?

    È un provvedimento del prefetto che, in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa, impedisce a un’impresa di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. È una misura preventiva, non una condanna penale.

    Perché l’impresa colpita viene commissariata invece di essere esclusa subito?

    Per non bloccare le opere pubbliche già avviate. Il commissariamento consente di completare i contratti tramite commissari, sottraendo però i guadagni all’impresa colpita dall’interdittiva.

    Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

    La Corte salva la norma indicando l’interpretazione conforme alla Costituzione. La disposizione resta valida, ma deve essere applicata nel senso precisato, che ne garantisce la compatibilità con i diritti dell’impresa.

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  • Corte cost. n. 102/2023 – Concessioni idroelettriche in Abruzzo e tutela della concorrenza

    Con la sentenza n. 102/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, perché la disciplina dell’assegnazione di tali concessioni invade la materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato e legata agli obblighi europei.

    Di cosa si tratta

    Le grandi derivazioni idroelettriche sono lo sfruttamento dell’acqua per produrre energia su larga scala, attività affidata ai privati tramite concessioni di grande valore economico. Il modo in cui queste concessioni vengono assegnate incide direttamente sulla concorrenza tra le imprese del settore, una materia che la Costituzione riserva allo Stato e che è regolata anche dal diritto europeo, in particolare dalla direttiva servizi. La Regione Abruzzo, con la legge n. 9 del 2022, aveva dettato proprie regole sulle modalità di assegnazione di queste concessioni. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che la Regione avesse invaso un ambito non suo, alterando le condizioni di concorrenza che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale e conformi agli obblighi europei. In gioco era il confine tra l’autonomia regionale nella gestione delle risorse idriche del proprio territorio e la competenza esclusiva dello Stato a fissare le regole della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2022 in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e al secondo comma, lettera e), sulla tutela della concorrenza, in relazione al d.lgs. n. 79 del 1999.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La disciplina sull’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato e vincolata agli obblighi europei: la Regione non poteva quindi dettare proprie regole in contrasto con tale riparto.

    Il principio

    Le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche attengono alla tutela della concorrenza, riservata allo Stato anche in attuazione del diritto europeo: la Regione non può disciplinarle in modo difforme, pena l’illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché le concessioni idroelettriche riguardano la concorrenza?

    Perché il modo in cui vengono assegnate decide chi può accedere a un mercato di grande valore. Regole disomogenee tra Regioni falserebbero la concorrenza, che dev’essere garantita in modo uniforme dallo Stato.

    La Regione non ha competenze sull’acqua del proprio territorio?

    Ha competenze sulla gestione delle risorse idriche, ma non può fissare le regole della concorrenza per l’assegnazione delle concessioni: quel profilo è riservato allo Stato e vincolato agli obblighi europei.

    Che ruolo gioca il diritto europeo?

    La direttiva servizi impone criteri di trasparenza e parità nell’assegnazione delle concessioni. Una legge regionale che se ne discosta viola l’art. 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli europei.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — vincoli europei (primo comma) e competenza esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza (comma 2, lettera e).
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  • Corte cost. n. 103/2023 – Rescissione del giudicato e limiti del giudice: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 103/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Roma sulle norme del codice di procedura penale che disciplinano la rescissione del giudicato, l’istituto che consente di rimettere in discussione una condanna divenuta definitiva quando il processo si è svolto in assenza incolpevole dell’imputato.

    Di cosa si tratta

    La rescissione del giudicato è un rimedio eccezionale: serve a chi è stato condannato con sentenza definitiva senza aver mai avuto conoscenza del processo, per cause a lui non imputabili. La legge prevede una prima fase, in cui il giudice valuta se la richiesta è ammissibile, e una fase successiva, nel contraddittorio tra le parti, in cui si decide nel merito. Nel caso esaminato la Corte d’appello di Roma si era trovata a dover applicare le norme su questo istituto dopo che la Cassazione le aveva annullato un provvedimento, ritenendo che avesse anticipato il giudizio di merito già nella fase preliminare. Il giudice ha quindi sollevato dubbi di costituzionalità sulle disposizioni che regolano i poteri del giudice e gli effetti dell’annullamento. La vicenda mostra la complessità di un istituto che cerca di conciliare la stabilità del giudicato con il diritto di difesa di chi non ha potuto partecipare al proprio processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha sollevato questioni sugli artt. 627, comma 3, e 634, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, riguardo ai limiti della valutazione del giudice nella fase preliminare della rescissione del giudicato e agli effetti dell’annullamento disposto dalla Cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. La pronuncia non entra nel merito della disciplina, arrestandosi per ragioni processuali legate al modo in cui le questioni erano state poste e alla loro rilevanza nel giudizio principale: le norme censurate restano quindi in vigore.

    Il principio

    Per ottenere una decisione nel merito, il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve dimostrarne con precisione la rilevanza e formularla correttamente: in difetto, anche su istituti delicati come la rescissione del giudicato, la Corte dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la rescissione del giudicato?

    È il rimedio che permette di rimettere in discussione una condanna definitiva quando l’imputato non ha avuto conoscenza del processo per cause a lui non imputabili. Tutela il diritto di difesa di chi è stato condannato in sua assenza incolpevole.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le questioni erano inammissibili: presentavano vizi processuali che impedivano alla Corte di valutarne il contenuto. Una pronuncia di inammissibilità non incide sulla norma censurata.

    Le norme sulla rescissione restano applicabili?

    Sì. Con l’inammissibilità la disciplina rimane invariata. Il giudice dovrà applicarla nei termini vigenti, eventualmente riproponendo la questione in modo corretto in un altro caso.

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  • Corte cost. n. 53/2023 – Corsi di formazione regionali e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 53/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di stabilità della Regione Puglia, tra cui quella che istituiva un corso di formazione senza indicarne la copertura finanziaria, respingendo le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Ogni legge che comporti una nuova spesa deve indicare con quali risorse la si finanzia: è il vincolo della copertura, posto dall’art. 81 della Costituzione a garanzia dell’equilibrio di bilancio. La legge di stabilità della Regione Puglia per il 2022 (legge reg. n. 51 del 2021) conteneva numerose disposizioni, tra cui una che istituiva un corso di formazione con caratteristiche precise quanto a oggetto, destinatari e tempi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli, lamentando difetti di copertura e contrasti con le competenze statali. La Corte ha esaminato distintamente ciascuna disposizione. Il punto centrale riguarda il corso di formazione: la sua disciplina era così dettagliata da imporre un obbligo immediato all’amministrazione regionale, ma non era accompagnata da alcuna quantificazione della spesa né da uno stanziamento. La Regione sosteneva che le risorse fossero già comprese nel capitolo del personale, ma senza fornirne prova quantitativa, in contraddizione con la tesi dell’assenza di nuovi oneri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 10, 11, 16, 54, 55, 61 e 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, in riferimento, tra gli altri, all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117 della Costituzione, lamentando in particolare il difetto di copertura della spesa e contrasti con le competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 e dell’art. 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021. Riguardo all’art. 74, la disposizione istitutiva del corso di formazione aveva natura immediatamente precettiva ma non era accompagnata da alcuna quantificazione delle spese né dall’indicazione dello stanziamento, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 10, non fondate quelle sugli artt. 11, 16 e 54 ed estinto il processo per l’art. 61.

    Il principio

    Una disposizione regionale che impone in modo immediato e vincolante una nuova attività onerosa, come un corso di formazione, deve quantificare la spesa e indicarne la copertura. Affermare genericamente che le risorse sono già comprese in un capitolo esistente, senza dati quantitativi, non soddisfa l’obbligo costituzionale di copertura.

    Domande e risposte

    Perché la norma sul corso di formazione è stata annullata?

    Perché imponeva all’amministrazione un’attività precisa e onerosa senza quantificarne i costi né indicare le risorse: una violazione diretta dell’obbligo di copertura dell’art. 81 della Costituzione.

    Non bastava dire che le risorse erano già nel bilancio del personale?

    No. La Regione lo affermava genericamente, senza alcuna indicazione quantitativa, e per di più in contraddizione con la tesi dell’assenza di nuovi oneri. La Corte ha ritenuto insufficiente questa giustificazione.

    Cosa significa che una norma è «immediatamente precettiva»?

    Significa che produce subito un obbligo per l’amministrazione, senza bisogno di ulteriori atti: per questo richiede già la copertura della spesa che ne deriva.

    Tutte le norme impugnate sono cadute?

    No. Sono stati annullati gli artt. 55 e 74; per le altre disposizioni la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, la non fondatezza o l’estinzione del processo.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 54/2023 – Tutela cautelare e uso improprio del giudizio costituzionale

    Con la sentenza n. 54/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 669-quater del codice di procedura civile, perché il giudice rimettente aveva usato il giudizio costituzionale per ottenere l’avallo di una tra più interpretazioni possibili.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio di legittimità costituzionale serve a verificare se una norma sia conforme alla Costituzione, non a chiarire quale sia la sua corretta interpretazione: questo è compito del giudice comune. Quando una disposizione è ambigua, il giudice deve prima cercare un’interpretazione compatibile con la Costituzione, e solo se non la trova può rivolgersi alla Corte. La norma in esame, l’art. 669-quater del codice di procedura civile, riguarda la competenza a decidere sui provvedimenti cautelari, cioè quelle misure urgenti che proteggono un diritto in attesa della decisione finale. Il Tribunale di Siena, giudice del lavoro, aveva sollevato la questione ritenendo che su un certo punto si fosse formato un orientamento consolidato (il cosiddetto diritto vivente) in contrasto con la Costituzione. La Corte ha però rilevato che quell’orientamento non esisteva e che il giudice cercava in realtà un avallo a una delle interpretazioni possibili, uso non consentito dello strumento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-quater del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa), in materia di competenza cautelare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato che il rimettente aveva erroneamente ritenuto formato un diritto vivente sull’interpretazione contestata, mentre tale orientamento consolidato non sussisteva; promuovendo l’incidente di legittimità costituzionale, il giudice mirava in realtà a ottenere dalla Corte l’avallo di una delle possibili opzioni interpretative. Questo uso improprio dello strumento del giudizio costituzionale rende le questioni inammissibili, con assorbimento di ogni altro profilo.

    Il principio

    Il giudizio costituzionale non può essere usato per ottenere dalla Corte la conferma di una tra più interpretazioni possibili di una norma: quando manca un orientamento consolidato, spetta al giudice scegliere l’interpretazione conforme alla Costituzione. Diversamente la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è la tutela cautelare?

    È l’insieme delle misure urgenti che un giudice può adottare per proteggere un diritto a rischio, in attesa della decisione finale della causa. La norma esaminata riguarda la competenza a deciderle.

    Che cos’è il «diritto vivente»?

    È l’interpretazione di una norma ormai consolidata nella giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione. Quando esiste, la Corte costituzionale valuta la norma in quel significato.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché non esisteva un diritto vivente consolidato: il giudice voleva che la Corte avallasse una tra più interpretazioni possibili, uso improprio del giudizio costituzionale.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?

    Scegliere autonomamente, tra le interpretazioni possibili, quella conforme alla Costituzione, prima di rivolgersi alla Corte: l’interpretazione adeguatrice spetta in primo luogo al giudice comune.

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  • Corte cost. n. 57/2023 – Coltivazione della canapa industriale e competenze statali

    Con la sentenza n. 57/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime solo alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna sulla canapa industriale, salvando la maggior parte della normativa che promuoveva la coltivazione e la filiera.

    Di cosa si tratta

    La canapa industriale è una coltura agricola consentita, con bassissimo contenuto di principi psicoattivi, usata per fibre, alimenti, cosmetici ed edilizia. La sua disciplina si muove però su un terreno delicato, perché incrocia la normativa statale in materia di sostanze stupefacenti e di ordine pubblico, riservata allo Stato. La legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 sosteneva e promuoveva la coltivazione e la filiera della canapa industriale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato varie disposizioni, temendo invasioni della competenza statale. La Corte ha esaminato articolo per articolo, distinguendo tra le norme che effettivamente sconfinavano in ambiti riservati allo Stato e quelle che restavano nel legittimo sostegno regionale all’agricoltura. Il caso è significativo perché mostra come una stessa legge possa contenere parti incostituzionali e parti pienamente valide, e come il controllo della Corte sia chirurgico: colpisce solo ciò che eccede i limiti, preservando il resto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, in materia di sostanze stupefacenti, ordine pubblico e copertura della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere h) e i), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 2, comma 2, lettera c), e non fondate quelle su numerose altre disposizioni (artt. 1, comma 5; 2, comma 2, lettere a) e b); 8, nei sensi di cui in motivazione; e 9, riguardo alla copertura della spesa). La maggior parte della legge è stata quindi salvata, in quanto rientrante nel legittimo sostegno regionale alla filiera agricola.

    Il principio

    Le Regioni possono sostenere e promuovere la coltivazione della canapa industriale come attività agricola, purché non invadano la competenza statale in materia di sostanze stupefacenti e ordine pubblico. Il controllo della Corte è selettivo: annulla solo le disposizioni che eccedono i limiti, lasciando in vigore quelle legittime.

    Domande e risposte

    La canapa industriale è una coltura legale?

    Sì. La canapa industriale, con contenuto di principi psicoattivi entro i limiti di legge, è una coltura agricola consentita, impiegata in numerosi settori produttivi.

    Perché alcune norme sarde sono state annullate?

    Perché alcune disposizioni dell’art. 3 sconfinavano in ambiti riservati allo Stato; il resto della legge, relativo al sostegno della filiera agricola, è stato invece ritenuto legittimo.

    Cosa significa che la Corte decide «articolo per articolo»?

    Significa che il controllo è chirurgico: la Corte non annulla l’intera legge, ma valuta ogni disposizione, colpendo solo quelle incostituzionali e preservando le altre.

    La Regione può continuare a finanziare la filiera della canapa?

    Sì. La questione sulla copertura della spesa è stata respinta: la disposizione non era immediatamente foriera di nuovi oneri, fermo restando che ogni futura erogazione dovrà avere adeguata quantificazione e copertura.

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