Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: ferie, permessi e ROL

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL della ristorazione collettiva

    Quattro settimane di ferie come minimo di legge, più ROL ed ex festività. Vediamo maturazione, godimento, divieto di monetizzazione e come si programmano le ferie sulle commesse.

    In sintesi

    Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie (la settimana è considerata di sei giornate, art. 134), non monetizzabili in costanza di rapporto, e 104 ore annue di riduzione dell’orario, comprese le 32 ore per le festività abolite (art. 114). Il minimo di legge è di quattro settimane, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione e le altre entro 18 mesi. La programmazione segue il calendario delle commesse. Al cambio appalto l’anzianità rileva per la maturazione futura.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Le ferie: il minimo di legge e il CCNL

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione ed è irrinunciabile. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (d.lgs. 66/2003). L’art. 134 del CCNL riconosce a tutto il personale 26 giorni di ferie, considerando la settimana lavorativa di sei giornate qualunque sia la distribuzione dell’orario: dal computo sono escluse le giornate di riposo settimanale, le festività dell’art. 131 e le giornate non più festive agli effetti civili, che prolungano le ferie. Nell’anno di assunzione o di cessazione le ferie maturano a ratei: uno per ogni trenta giorni di calendario più la frazione residua di almeno quindici giorni (art. 135, c. 9).

    Godimento e divieto di monetizzazione

    Le quattro settimane di legge devono essere effettivamente godute e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. Vale la regola:

    • il periodo di ferie non è di norma frazionabile (art. 135, c. 2); la legge prevede almeno due settimane consecutive, su richiesta, nell’anno di maturazione;
    • le restanti settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
    • l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute;
    • le ferie non si concedono durante il preavviso (art. 135, c. 12) e la malattia regolarmente denunciata ne interrompe il decorso (c. 14).

    ROL e permessi per ex festività

    Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi:

    • riduzione dell’orario annuale (ROL): 104 ore l’anno, comprensive delle 32 ore per le festività religiose abolite dalla legge 54/1977 (art. 114, c. 1 e 3);
    • per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018: nei primi due anni le sole 32 ore; dopo due anni si aggiungono 36 ore; dopo quattro anni la riduzione piena di 104 ore (art. 114, c. 4).

    I permessi sono individuali, di mezza giornata o di una giornata intera, fruiti di norma entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione; quelli non goduti entro settembre dell’anno successivo sono pagati con la retribuzione in atto (art. 114, c. 7 e 12). Non maturano nei periodi di assenza non retribuita (c. 14).

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex festività a confronto
    Istituto Natura Regola di base
    Ferie Riposo annuale retribuito 26 giorni, settimana di sei giornate (art. 134); minimo di legge 4 settimane; non monetizzabili in costanza di rapporto
    ROL (riduzione dell’orario) Permessi retribuiti 104 ore annue (art. 114), a mezze giornate o giornate
    Ex festività Permessi per festività soppresse 32 ore, comprese nelle 104 (art. 114, c. 3)
    Indennità sostitutiva Liquidazione Ferie: solo a fine rapporto; permessi non goduti entro settembre dell’anno dopo: pagati (art. 114, c. 12)

    Programmazione delle ferie nelle commesse

    L’epoca delle ferie è stabilita dal datore e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali (art. 135, c. 4); il turno non può iniziare dal giorno di riposo. Il periodo è fissato dal datore, contemperando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione segue il calendario delle commesse: nelle mense scolastiche le ferie si concentrano spesso nei periodi di chiusura, mentre nelle mense ospedaliere e aziendali, a servizio continuativo, si organizzano a rotazione per garantire la copertura.

    Ferie e cambio appalto

    Le ferie e i permessi maturati e non goduti seguono regole precise al cambio di gestione. La anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva anche per la maturazione di ferie e permessi presso il subentrante. Le quote maturate con la gestione uscente e non godute vanno definite in sede di passaggio: è opportuno verificare il conteggio nel cedolino di chiusura e in quello di apertura con il nuovo datore.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa scolastica e ferie estive
    Tizio lavora in una mensa scolastica. Durante la chiusura estiva l’azienda colloca gran parte delle sue ferie, garantendo comunque almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione, come previsto dalla legge.
    Caia — ROL accumulati
    Caia, addetta a una mensa ospedaliera, ha accumulato diverse ore di ROL non godute. Verso fine anno chiede di fruirle a giornate; le ore non godute entro settembre dell’anno successivo a quello di maturazione le vengono pagate in busta paga (art. 114, c. 12).
    Sempronio — Ferie non godute al cambio appalto
    Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale con alcuni giorni di ferie maturati e non goduti sulla vecchia commessa. Verifica il cedolino di chiusura per il corretto conteggio e si fa confermare dal nuovo datore il riconoscimento dell’anzianità ai fini della maturazione futura.
  • Art. 240 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    Art. 240 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.

  • Art. 238 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    Art. 238 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

  • Art. 236 Codice della Navigazione – Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità

    Art. 236 Codice della Navigazione – Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. Con provvedimento del ministro per le comunicazioni può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

  • Art. 235 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    Art. 235 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.

  • Art. 234 Codice della Navigazione – Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

    Art. 234 Codice della Navigazione – Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 233 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    Art. 233 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.

  • Art. 232 Codice della Navigazione – Cantieri e stabilimenti di costruzione

    Art. 232 Codice della Navigazione – Cantieri e stabilimenti di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.

  • Art. 231 Codice della Navigazione – Regolamenti comunali

    Art. 231 Codice della Navigazione – Regolamenti comunali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per gli interni. DELLA PROPRIETÀ E DELL'ARMAMENTO DELLA NAVE DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

  • Art. 230 Codice della Navigazione – Caratteristiche delle navi

    Art. 230 Codice della Navigazione – Caratteristiche delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 229 Codice della Navigazione – Tariffe

    Art. 229 Codice della Navigazione – Tariffe

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe. In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.

  • Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.

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