Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto (48 att.).
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547). I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario (126) designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale (140) contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
